Riforma della pubblica amministrazione e ruolo del prefetto

IL decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011, attualmente all’esame del Senato per la conversione (Atto Senato 2887) prevede, all’art. 15, comma 6, la soppressione degli Uffici Territoriali del Governo aventi sede nelle province abolite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

Al riguardo, la scelta operata per la riduzione dei costi degli apparati istituzionali induce ad una riflessione sull’attività svolta dai Prefetti, rappresentanti del Governo sul territorio e Autorità Provinciali di pubblica sicurezza.

La professionalità acquisita da detta istituzione si fonda su una lunga tradizione di servizio al cittadino, mediante una struttura qualificata ed unanimemente apprezzata, per la capacità di coordinamento, di risposta alle emergenze, di mediazione nei conflitti socio-economici, per l’autorevolezza e la flessibilità che ha saputo dimostrare, nell’esercizio delle funzioni di competenza nella fase storica di transizione verso il decentramento.

L’eliminazione di un apparato espressione del potere “centralista” è forse conseguenza di una impostazione preconcetta, che non coincide con determinazioni realmente finalizzate al miglioramento e alla maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione, la cui valutazione non può che essere subordinata alla conoscenza delle potenzialità operative e delle criticità.

Sebbene le suindicate disposizioni siano finalizzate a contrastare una eccezionale situazione di crisi internazionale e a rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, occorre che il contenimento della spesa pubblica venga realizzato secondo criteri logico-razionali, incidendo su commissioni, enti pubblici, società che ancora svolgono funzioni di competenza di altre istituzioni.

Si rende necessario “sfruttare” la professionalità di cui parlavo, che è costata allo Stato, in termini di formazione e perfezionamento, valorizzando una struttura che è in grado di affrontare nuove incombenze e che possiede quei requisiti di etica e di prestigio, che non possono essere frutto di improvvisazione.

La scelta emergenziale può, in definitiva, essere coerente con un percorso normativo già avviato, ma non a pieno realizzato, che prevede la rimodulazione delle Prefetture in Uffici Territoriali del Governo, deputati al coordinamento degli Uffici periferici statali e di detti Uffici con gli enti locali, secondo il principio di leale collaborazione.

Quanto sopra trova conferma nelle proposte formulate nell’ambito del rapporto “l’Italia che c’è”, curato da Italiadecide, associazione che promuove studi e ricerche, in collaborazione con gli Uffici della Camera dei Deputati, per il miglioramento della governance e delle politiche pubbliche.

Nel documento elaborato, si sottolinea, tra l’altro, che “il sistema delle Conferenze fra Stato e Autonomie rappresenta uno snodo decisivo nella formazione e nello svolgimento delle reti territoriali. Alcune delle pubbliche amministrazioni di eccellenza (ad es. la rete dei prefetti e le reti della sicurezza) hanno saputo innovare significativamente le proprie modalità di intervento attraverso l’adozione di moduli operativi polifunzionali e lo stretto contatto con il territorio”.

Il rapporto auspica che vengano assicurati “attraverso le reti territoriali i livelli di armonizzazione di regole e comportamenti anche nei rapporti tra pubblico e privato necessari a conseguire gli obiettivi delle politiche nazionali “. In tale ottica, si ritiene di”assumere lo sviluppo delle reti territoriali come asse unificante per il programma di riforme dell’Italia da presentare nel 2011 nel quadro della Strategia europea 2020 e della nuova governance economica”.

Alla luce di tali considerazioni, emerge l’importanza della trattazione del tema prescelto sulla base di una rilettura di talune norme dell’ordinamento vigente in materia di pubblica sicurezza.

Il riesame della disciplina suggerisce alcune riflessioni che rievocano inevitabilmente l’esperienza concreta di funzionario che ha svolto attività di supporto al Prefetto nell’esercizio delle funzioni di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza e di diretta collaborazione in posizione di staff in diverse realtà territoriali.

Dette implicazioni pragmatiche attengono a contesti di media entità del Centro-Nord Italia, non interessati da fenomenologie delittuose riconducibili ad organizzazioni criminose che destano particolare allarme sociale.

Anche in queste realtà è, comunque, impegnativa e qualificante l’attività della struttura che fa capo al Prefetto, ancora oggi e sempre di più punto di riferimento per il cittadino e le Istituzioni. Il ruolo dello stesso Prefetto viene, pertanto, impostato in modo dinamico ed aperto a continui cambiamenti in stretta connessione con il contesto in cui opera.

Nell’assetto istituzionale delineato dalla legge n. 121/1981, alle Autorità di Pubblica Sicurezza sono attribuiti distinti livelli di responsabilità: politica, amministrativa generale e tecnico-operativa.

Il termine “ Autorità “ indica gli organi cui è demandato il compito di formulare gli indirizzi e quelli competenti a realizzare la volontà dell’Amministrazione.

Nel contesto di pluralità istituzionali, non il superiore gerarchicamente sovraordinato, ma solo l’” Autorità “ è l’organo che di fatto, pur potendo essere organicamente ed istituzionalmente estraneo ai vari sottordinati, può svolgere con efficacia vincolante la necessaria azione di direzione e coordinamento voluta dal legislatore.

La responsabilità della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica è attribuita a livello centrale al Ministro dell’Interno, in quanto Autorità Nazionale di pubblica sicurezza.

La stessa si sostanzia nell’alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e nel coordinamento dei compiti e delle attività delle Forze di Polizia.

Lo snodo tra l’Autorità politica e le forze di polizia è costituito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che si configura come motore dell’intero sistema della sicurezza. Il Dipartimento provvede, secondo le direttive del Ministro, all’attuazione della politica dell’ordine e della sicurezza pubblica, al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia, alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato, alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell’Interno.

Le Autorità Provinciali di pubblica sicurezza sono individuate dagli artt. 13 e 14, rispettivamente nel Prefetto e nel Questore.

Al Prefetto, rappresentante del Governo sul territorio, è demandata la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia; inoltre, lo stesso sovraintende all’attuazione delle direttive emanate in materia.

Al Questore è affidata la direzione, la responsabilità ed il coordinamento, a livello tecnico-operativo, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, dell’impiego della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

Il ruolo delle due figure risulta quindi definito con chiarezza dal dettato normativo, che distingue i compiti ed i piani di intervento.

La responsabilità attribuita al Prefetto si definisce “generale”, in quanto, pur essendo di natura amministrativa, partecipa della funzione politica, attiene a tutto ciò che riguarda il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in provincia e si concretizza, dal punto di vista contenutistico, in atti di alta amministrazione, finalizzati ad assicurare l’unità di indirizzo e di coordinamento dell’attività delle Forze di Polizia1.

Il Prefetto è preposto alla realizzazione degli indirizzi governativi; egli dispone ai fini della necessaria modulazione delle linee di intervento stabilite a livello centrale, garantendone la piena efficacia ed efficienza, grazie alla riformulazione ed applicazione allo specifico ambito territoriale.

In caso di urgenza o per grave necessità pubblica, il Prefetto adotta provvedimenti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in virtù di quanto disposto dall’art.2 T.U.L.P.S.

Nell’esercizio del potere di adozione delle ordinanze di necessità, il Prefetto può emettere provvedimenti (quali il divieto di pubbliche manifestazioni) che incidono sensibilmente nella vita sociale.

Detti atti presuppongono la piena cognizione della situazione locale, la sensibilità politico istituzionale nell’interpretazione dei segnali di pericolosità di determinati eventi e la massima professionalità nella comparazione e nel contemperamento dei molteplici interessi coinvolti.

Affinché i provvedimenti suindicati siano legittimi devono corrispondere, secondo la Corte Costituzionale (sentenze nn.8 e 26 rispettivamente del 2.7.1956 e 27.5.1961), a condizioni ben precise, cioè devono avere efficacia limitata nel tempo, in relazione ai dettami della necessità e dell’urgenza; devono essere stati efficacemente resi pubblici, a meno che non si verta in caso di provvedimento che abbia carattere individuale; infine, devono essere conformi ai principi dell’ordinamento giuridico ed a quelli costituzionali.

Quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, il Prefetto adotta, tra gli altri, i provvedimenti di attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza alle Forze di Polizia Municipale, il rilascio di porti d’arma corta per difesa personale, l’autorizzazione a gestire Istituti di Vigilanza (e ad approvarne la nomina delle Guardie Giurate) ed Agenzie Investigative, le autorizzazioni di polizia relative ad esplosivi, l’istruttoria su istanze di contribuzione statale in favore di comuni, a sostegno di attività verso i minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, le espulsioni nei confronti degli stranieri.

Il Prefetto agisce, poi, non solo con provvedimenti giuridici, ma anche con una vasta attività di rilevanza socio-economica, che incide sulle attività del settore produttivo, dell’informazione, del sistema delle autonomie ed in molti altri ambiti, avvalendosi degli intrecci relazionali che ha costruito nel tempo sul territorio, con la costante presenza e disponibilità per la risoluzione di molteplici problematiche.

Il Questore è incardinato nella struttura gerarchica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il cui vertice è il Capo della Polizia.

Rientra nelle attribuzioni del Questore la gestione di tutti gli aspetti operativi ed attuativi connessi allo svolgimento dei servizi di sicurezza pubblica.

A tale riguardo, egli realizza momenti di confronto con i responsabili delle altre Forze di Polizia e della Polizia locale. E’ frequente, infatti, l’attivazione di appositi tavoli tecnici di coordinamento, su direttiva del Prefetto, e sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per la definizione delle concrete modalità operative di espletamento dei servizi necessari per la realizzazione di determinati obiettivi.

La legge n. 121/1981 configura un rapporto di tipo funzionale del Questore, essendo superata la dipendenza gerarchica dal Prefetto prevista nel previgente art. 3 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

Al Questore è demandato in via esclusiva, per quanto concerne l’aspetto tecnico, il compito di ideare e tradurre in atti formali le manifestazioni di volontà dell’Amministrazione, finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La primazia nella direzione e nel coordinamento tecnico-operativo gli viene attribuita dall’ultimo comma dell’art. 14 della citata legge, ove si prevede un rapporto di dipendenza funzionale dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno il dovere di informare tempestivamente il Questore su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica.

Risulta fondamentale, inoltre, la chiave di lettura del contesto locale fornita dal Questore, quale osservatore delle fenomenologie emergenti, pronto a recepire le indicazioni provenienti dal mondo civile, dal mondo del lavoro, dalle associazioni di categoria e da altre organizzazioni di rilievo, in sintonia con un nuovo concetto di “ governo della sicurezza”.

Tale impostazione dell’attività comporta un’attenzione costante a tensioni sociali e conflitti, finalizzata alla predisposizione di interventi ed iniziative atte a prevenire qualsiasi turbativa.

Posto che la competenza in materia di sicurezza pubblica ricade nella primaria responsabilità dello Stato, il Prefetto, nella sua funzione di rappresentanza generale del Governo sul territorio, ribadita dal d.P.R. n. 180/2006, si pone come garante della tutela dell’interesse pubblico, collaborando attivamente nell’attuazione degli obiettivi strategici prefissati dal Ministro, nell’esercizio della propria funzione di indirizzo politico.

A tale scopo, il Ministro emana annualmente la direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione che definisce le priorità politiche, gli obiettivi ed i risultati attesi dall’azione ministeriale, in coerenza con il programma di Governo.

Il Prefetto, quale titolare dell’Ufficio Territoriale del Governo, è direttamente impegnato con la propria struttura alla realizzazione delle attività pianificate, per le quali è richiesto uno specifico apporto della stessa, secondo i programmi di azione predisposti a livello centrale2.

A tale riguardo, vengono esplicitati i risultati attesi, compresi quelli intermedi, eventualmente previsti, i soggetti coinvolti ed i tempi di attuazione degli obiettivi operativi ritenuti necessari per la realizzazione della “mission” ministeriale.

E’ prioritario, in tal senso, l’impegno nel rafforzamento del Sistema Nazionale di Sicurezza, secondo le linee direttrici della prevenzione e del coordinamento interforze3.

Fondamento del sistema è l’attività di presidio e controllo del territorio, strumento di particolare efficacia anche nei confronti dei reati predatori e di tutte le forme di criminalità diffusa che turbano la pacifica convivenza e destano allarme sociale, incidendo negativamente anche sul piano della percezione della sicurezza.

La legge stabilisce che il Prefetto dispone della Forza Pubblica e delle altre forze poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina l’attività.

Egli si avvale, pertanto, oltre che della Polizia di Stato, delle altre Forze di Polizia, elencate nell’art. 16 della legge n.121/1981: Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato.

Il Prefetto dispone quindi di un’organizzazione complessa, che prevede l’intervento congiunto di diversi organi che operano “secondo i rispettivi ordinamenti e dipendenze” ed in relazione alle proprie competenze e professionalità.

A tale riguardo, è importante distinguere tra gli aspetti organizzativi connessi alla responsabilità (che resta demandata alla Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza) e gli aspetti che attengono all’esecuzione, che possono anche essere connotati da apprezzabili margini di discrezionalità.

Vengono infatti utilizzati la specializzazione e gli apporti delle singole forze, garantendo alle stesse un margine di autonomia, ma in una cornice unitaria che, grazie al coordinamento, assicuri la massima efficacia dell’attività intrapresa nell’interesse generale.

Nel territorio provinciale il Prefetto si avvale quindi di un apparato in grado di offrirgli in ogni momento le informazioni necessarie in un quadro di sintesi dei bisogni emergenti.

Ai sensi dell’art. 13 ,3° comma ,della legge n. 121/1981, il Prefetto deve essere tempestivamente informato dal Questore e dai Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Le Forze di Polizia rappresentano le esigenze che a livello operativo emergono nel contrasto alla criminalità, ai fini dell’individuazione di efficaci strumenti sia sul piano della prevenzione sia su quello della repressione.

In questo quadro, assume particolare importanza il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, organo collegiale di consulenza del Prefetto che lo presiede.

In detta sede il Prefetto valorizza al massimo le singole componenti presenti, applicando il modello di coordinamento, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascuna.

La composizione del menzionato consesso è disciplinata dall’art. 20 della legge n.121/ 1981, così come modificato dal d. lgs. n. 279/1999, che stabilisce la partecipazione al Comitato del Questore, del Sindaco del Comune capoluogo e del Presidente della provincia, dei Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; relativamente alle questioni attinenti a singoli ambiti territoriali, partecipano anche i sindaci dei comuni interessati; il Prefetto può invitare alle riunioni i componenti dell’ordine giudiziario, d’intesa con il procuratore della Repubblica competente.

Il Prefetto predispone l’ordine del giorno e cura la convocazione del Comitato. La legge, riconoscendo in tal senso una considerevole valenza all’apporto propositivo dell’esponente dell’Amministrazione locale, prevede che il Sindaco del Comune Capoluogo possa richiedere la convocazione per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possano comportare turbamenti dell’ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale.

E’ stato, infatti, “istituzionalizzato“ il pieno coinvolgimento dei rappresentanti delle autonomie locali per le questioni che interessano direttamente aspetti fondamentali per la civile convivenza delle comunità interessate.

Il Comitato è la sede, dunque, nell’ambito della quale è garantita la presenza non soltanto dei soggetti sopraindicati, ma anche di altri eventuali, che possono essere invitati di volta in volta in relazione agli specifici temi affrontati.

Sentito il Comitato, il Prefetto esercita il potere decisionale autonomo di cui lo stesso è titolare, configurandosi, il predetto consesso, quale organo di condivisione di decisioni congiuntamente elaborate e, quindi, di più efficace realizzazione.

La scelta operata dal legislatore nella definizione della composizione del Comitato è la concreta espressione del modello organizzativo, ormai affermatosi a tutti i livelli, ispirato al rafforzamento del sistema delle relazioni interforze e della collaborazione istituzionale.

Il dialogo tra le istituzioni è il metodo di lavoro che consente di conoscere meglio le aspettative della collettività, per poter soddisfare adeguatamente le richieste della stessa e garantire la capacità di risposta nei confronti di qualsiasi rischio.

L’ultimo comma dell’art.16 della legge n.121/1981 stabilisce che le Forze di Polizia possono essere utilizzate anche per il soccorso pubblico. Il Prefetto, avvalendosi dell’apporto delle risorse statali in ambito provinciale, svolge, infatti, un ruolo di primo piano in materia di protezione civile – materia a legislazione concorrente ex art. 117 Cost.,nella formulazione stabilita a seguito della riforma del titolo V della Costituzione-che si sostanzia nel coordinamento, nell’attivazione, nell’impulso e nella supervisione degli interventi affidati alle diverse componenti del sistema,secondo la vigente normativa in relazione alla tipologia di eventi previsti dalla legge n.225 / 1992.

L’attività volta al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica è basata non su una logica di emergenza ma sull’analisi delle dinamiche reali per la predisposizione di interventi mirati. In quest’ottica, particolare attenzione è dedicata alla percezione della sicurezza da parte della collettività ed all’esame dei fattori di insicurezza.

Tali fattori sono riconducibili, in primo luogo, ad elementi obiettivi, quali la criminalità diffusa, l’illegalità e l’inciviltà.

Deve, a tal proposito, sottolinearsi come la ripetizione costante di comportamenti che contrastano con la legalità e la civiltà determina per un verso la tendenza a proseguire nella trasgressione e, per chi ne è vittima, la sensazione del venir meno delle regole di convivenza civile ed il progressivo degrado socio-ambientale.

Si teme in sostanza una elevata, vera o presunta, possibilità di subire atti criminosi, quali reati predatori o violenze.

Ulteriore tipologia di fattori di insicurezza è quella derivante da situazioni di devianza e di disagio sociale che si associano a fenomeni di vandalismo, di degrado urbano, di alterazione della qualità della vita.

Si è constatato come il degrado ambientale, talune scelte urbanistiche ed il mutato sistema di vita dei cittadini spesso determina un progressivo abbandono del territorio in cui si risiede. La perdita del senso di appartenenza alla comunità, della conoscenza reciproca, il venir meno delle abitudini di aggregazione nei contesti urbani incide negativamente sul controllo sociale e sulla prevenzione della criminalità.

La percezione della sicurezza è pertanto strettamente collegata ad una molteplicità di elementi di realtà, da un lato, e di suggestione, talvolta pregiudizio, dall’altro.

E’ stato rilevato, poi, come la criminalità diffusa possa intrecciarsi con problematiche endemiche di illegalità e con fenomenologie di criminalità organizzata presenti in altre realtà territoriali. Per queste ragioni, in termini di politiche per la sicurezza, la scelta strategica anche a livello periferico è orientata verso la predisposizione e l’integrazione di diverse azioni finalizzate alla promozione della cultura della legalità e ad interventi sul terreno socio-economico, volti ad incidere anche sul rapporto fiduciario tra Forze di Polizia e comunità, eliminando la sensazione di insicurezza e privilegiando il rapporto con il cittadino.

Sulla base delle suesposte considerazioni ed allo scopo di vincere il sentimento di insicurezza, l’impegno delle Forze dell’Ordine si è orientato verso moduli organizzativi diretti a dedicare attenzione ai problemi quotidiani della collettività. Le nuove metodologie operative si basano su un progresso culturale che vede la sempre maggiore partecipazione democratica della società alle questioni che riguardano la sicurezza.

Quest’ultima è avvertita non più solo come assenza di turbative, ma come diritto primario, bisogno personale e di tutta la collettività di vivere più adeguatamente e dignitosamente i propri diritti politici e civili.

Nel nostro Stato democratico la sicurezza viene ora rappresentata come la condizione di base per l’esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione. Non è, pertanto, connessa a restrizioni o limitazioni, ma ad espansione di libertà e quindi ad opportunità di crescita individuale e sociale.

Si è infatti sempre più consolidata l’idea che la prevenzione e la repressione non siano sufficienti a soddisfare l’esigenza di sicurezza dei cittadini. Prevale oggi la convinzione che il controllo e la coesione trovino la loro forza nella capacità di associare ai processi decisionali ogni componente della comunità.

Il mantenimento della sicurezza è un impegno in primo luogo di tutte le componenti istituzionali, nel rispetto delle competenze e responsabilità di ciascuna, in una rete coordinata dall’Autorità Statale ai vari livelli, in piena sinergia con le Autorità Regionali, Provinciali e Comunali, con i vari Enti pubblici e privati, con la gente comune, attraverso moduli di gestione operativa ispirati alla condivisione e partecipazione.

Gli obiettivi perseguiti sono quindi il miglioramento della qualità della vita, l’adeguamento dei servizi sociali, le progettazioni per il lavoro e lo sviluppo, gli interventi per le vittime di violenze, i programmi di risanamento del degrado urbano, i piani di contenimento delle aree di emarginazione4.

Il Prefetto svolge un’opera di impulso e stimolo nei confronti degli Enti locali, per l’assunzione di iniziative nei termini suesposti, garantendo l’unitarietà del sistema e superando la frammentarietà degli interventi, mediante il coordinamento tra i livelli decisionali ed operativi,non soltanto con la stipula di “protocolli di legalità” o “contratti di sicurezza”, ma anche con iniziative informali mirate al continuo raccordo.

Le metodologie operative sopramenzionate, nei vari settori di competenza, costituiscono una scelta riconducibile sostanzialmente al metodo del dialogo e della collaborazione come sistema per affrontare e prevenire i momenti di tensione sociale.

In definitiva, detta impostazione dell’attività mira ad un impegno diretto alla maggiore responsabilizzazione dei cittadini ed al rafforzamento della formazione della coscienza civica, quale condizione per l’efficacia di tutti gli interventi svolti.

La prosecuzione su questa linea di condotta consente di favorire la crescita sociale ed economica e lo sviluppo delle peculiarità territoriali, nella valorizzazione delle specificità, salvaguardando le migliori tradizioni culturali e sociali ancora vive in molte zone del territorio nazionale.

Ed è questo lo spirito con cui il Prefetto, quale responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, è in grado di affrontare le sfide sempre nuove lanciate dal progresso civile, svolgendo un ruolo essenziale nella realizzazione del nuovo modello di rapporti interistituzionali in chiave federalista.

Occorrerebbe, pertanto, superare le difficoltà di concreta attuazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 300/99, che demanda alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo il coordinamento dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato, nonché l’attività diretta a garantire la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali.

Detta normativa, da tempo vigente ma sinora non applicata, nonostante l’emanazione del relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 180/2006, consentirebbe di realizzare un’effettiva razionalizzazione dell’apparato statale periferico, mediante un risparmio di risorse ed un miglioramento della capacità di risposta del sistema istituzionale alle istanze delle comunità territoriali.

31 agosto 2011

 

1 G.BALSAMO-R.LAURO-Il Prefetto della Repubblica,Maggioli Editore 1992-pag.39

2 R.LAURO-V.MADONNA Il Prefetto della Repubblica tra Istituzioni e Società.Maggioli Editore 2005-pag.385

3 BACHELET, voce “Coordinamento”, in “Enciclopedia del Diritto,vol X , MilaNO 1962, Pag. 630

4 L.VANDELLI.Il sistema delle autonomie locale. Il Mulino-Manuali-pag.41

Dott.ssa Letizia Miglio

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