Esdebitazione: cosa cambia con la riforma fallimentare
La Legge n. 155/2017 è intervenuta anche in materia di esdebitazione, che forse è l’istituto maggiormente interessato da modifiche. Infatti, vengono rivisti non solo l’ambito oggettivo di applicazione della norma, ma altresì i soggetti coinvolti dalla fattispecie, venendo così segnata una cesura profonda rispetto al passato. Questa riforma, di fatto, delinea una procedura specifica per ogni tipo di soggetto che viene coinvolto dalla crisi. In particolare, l’esdebitazione non è più applicabile alla sola persona fisica, ma vien estesa agli enti, sia quelli organizzata in forma societaria che non.
L’intervento dal punto di vista oggettivo, invece, porta ad una diversificazione interna dell’istituto in esame, tanto che potrebbe doversi parlare di esdebitazioni al plurale. Invero, in relazione al tipo di soggetto che vi accede, sono previsti requisiti di ammissibilità diversi e diversi iter procedurali.
Tempi procedurali più brevi
E’ l’art.8 della legge di riforma ad occuparsi di esdebitazione. La norma prevede un’abbreviazione dei termini procedurali, per cui l’istanza può essere presentata subito dopo la chiusura della procedura, ovvero anche dopo tre anni dall’apertura della stessa, ancorchè non si sia conclusa. La ratio di tale previsione è quella di reimmettere il soggetto nell’economia, una volta che si è liberato dei debiti, potendo lo stesso tornare a creare e far circolare ricchezza.
Sul termine finale per la presentazione della domanda, invece, la riforma non interviene, mantenendosi dunque il termine già previsto dall’art. 143 L.F.
Le esdebitazioni cd semplificate
La riforma prevede le cosiddette esdebitazioni semplificate, di diritto, accessibili nei casi di insolvenza minori. Resta riconosciuta la facoltà in capo ai creditori, di presentare opposizione al fine di attivare la procedura ordinaria. Infatti, nella proceduta semplificata, il contraddittorio tra debitore e creditori è posticipato e meramente eventuale. Il riferimento alle insolvenze minori non è espressamente ricondotto alle sole ipotesi di sovraindebitamento; tuttavia, al Legislatore è rimessa la facoltà di delinearne diverse forme, come si evince dal dato letterale del testo di riforma. Pertanto, potranno essere disciplinate procedure di esdebitazione anche in relazione a iter concorsuali diversi dal sovraindebitamento.
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