Leggi il testo della nuova legge fallimentare.
Fallimento? No, liquidazione giudiziale
La prima modifica apportata dalla riforma della legge fallimentare è di tipo linguistico e letterale. Viene abbandonata in tutti i testi ufficiali l’espressione “fallimento” e si comincia a usare quella di “liquidazione giudiziale”. Lo scopo è quello di evitare la stigmatizzazione sociale data dal termine “fallimento” e “fallimentare”, che marchiano l’imprenditore come un lavoratore che non sa far fronte ai propri debiti e di fatto spesso gli impediscono di avviare una nuova attività. In realtà, come spiega anche il ministro Orlando, crisi e insolvenza sono oggi evenienze fisiologiche nel ciclo di un’impresa: vanno prevenute e contrastate al meglio, ma non demonizzate.
Con la liquidazione giudiziale, per l’appunto, si innesta una soluzione concordataria che dovrebbe portare alla liberazione dai debiti entro 3 anni dall’apertura della procedura.
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Il piano di riparto delle somme nel fallimentoStrutturato in forma di quesiti e risposte, questo pratico fascicolo si configura come uno valido supporto per l’immediata soluzione alle principali criticità nell’ambito della procedura di ripartizione delle somme nel fallimento, fase che rappresenta il momento centrale nella definizione delle procedure fallimentari e, dopo le recenti riforme, anche uno strumento di tutela per i creditori opponenti.Di taglio estremamente operativo, il testo analizza in sole 102 pagine la materia con il supporto di formule, itinerari giurisprudenziali e consigli operativi che garantiscono l’immediata fruibilità del testoTommaso Nigro Dottore Commercialista ed Esperto Contabile in Salerno e Milano, Revisore Legale, Curatore e Consulente Tecnico del Tribunale, specializzato in materia fallimentare e di crisi di impresa, opera nel settore dal 1993 e vanta esperien- ze maturate in procedure concorsuali di rilevante complessità e dimensione.È stato docente nel “Master di specializzazione IPSOA” sul tema “Attestazione nel concordato preventivo e nella procedura di sovraindebitamento” e nei “Corsi di Alta formazione S.A.F. Campania” in materia di “Gestore delle crisi da sovraindebitamento” e di “Procedure competitive di vendita”.Relatore in numerosi convegni in tema di fallimento, concordato preventivo e procedure esecutive immobiliari, è Autore di pubblicazioni nel settore del diritto e delle procedure di composizione della crisi. Tommaso Nigro | 2017 Maggioli Editore 18.00 € 14.40 € |
Prevenzione e composizione assistita
Nella pratica, con la nuova legge si introduce una fase preliminare e stragiudiziale attraverso la quale l’impresa, affidata a un organismo pubblico, riesca a prevenire la crisi irreversibile e ad adottare tutte le misure necessarie per superare il momento di difficoltà. La fase di prevenzione è collegata a quella di composizione assistita della crisi, con l’accordo dei creditori e la supervisione di un giudice specializzato nella trattazione delle procedure concorsuali.
È previsto inoltre, in particolare per le imprese più piccole, un sostegno per facilitare l’accesso al credito e impedire la perdita del possesso dei beni. Addirittura, sarà possibile concedere la garanzia su beni non ancora attuali ma già futuri e determinabili.
Il nuovo concordato preventivo
Novità importante è quella che riguarda il concordato preventivo, ossia l’accordo che il debitore può trovare con i creditori per evitare lo stato di insolvenza irreversibile. Si rafforza infatti l’ipotesi del concordato in continuità, che prevede l’accettazione di proposte che garantiscano la continuità aziendale e mantengano livelli occupazionali adeguati. Si ammette inoltre il concordato che mira alla liquidazione dell’azienda, ma solo se in grado di assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari. La liquidazione giudiziale, in ogni caso, viene considerata dalla nuova legge solo un’estrema ipotesi.
La procedura per i gruppi di imprese
In caso di insolvenza di un gruppo di imprese e non di una singola azienda, la riforma della legge fallimentare introduce infine la possibilità di una procedura unitaria con un unico tribunale. Si tratta di una novità importante per le imprese che fanno capo a un singolo gruppo e a un singolo proprietario, dato che in questo modo è possibile proporre un unico ricorso sia per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti sia per l’ammissione delle imprese al concordato preventivo. Anche in caso di procedure distinte, vi saranno comunque obblighi di collaborazione e reciproca informazione.
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