Via libera in Commissione Giustizia alla riforma del CSM
La commissione Giustizia della Camera, il 13 aprile, ha concluso l’esame degli emendamenti alla riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura. Con la conclusione delle votazioni sugli emendamenti presentati dai relatori della seconda commissione di Montecitorio, il testo il 14 aprile, è stato sottoposto al parere delle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali. Risultano in tal modo rispettate le tempistiche per permettere alla riforma di approdare in Aula, alla Camera, martedì 19 aprile. Con i voti della commissione Giustizia viene suggellata l’intesa che le forze di maggioranza avevano raggiunto con il governo e la ministra della Giustizia Marta Cartabia lo scorso 9 aprile.
Riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm in discussione generale
La calendarizzazione dei lavori in Aula è prevista per martedì 19 aprile alle ore 11, con le discussioni generali del disegno di legge delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (C. 2681).
La bozza del provvedimento
Contiene una delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare e introduce nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta del testo risultante dall’esame in Commissione Giustizia del disegno di legge C. 2681, presentato dal Governo Conte II nel settembre 2020, e degli emendamenti presentati dal Governo Draghi nel febbraio scorso. Contenuto Il disegno di legge è articolato in sei Capi:
- Il Capo I del disegno di legge (articoli da 1 a 5) prevede una “delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura”.
- Il Capo II del disegno di legge (articoli da 6 a 11) novella alcune disposizioni dell’ordinamento giudiziario. Diversamente dal Capo I, quindi, su alcuni specifici argomenti il disegno di legge non procede con una delega al Governo, ma modifica direttamente le norme in vigore.
- Il Capo III del disegno di legge, composto dagli articoli da 12 a 19, interviene con disposizioni puntuali – e immediatamente precettive – sulla disciplina dello status dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all’assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato.
- Il Capo IV del disegno di legge, composto dagli articoli da 20 a 38, contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali il Governo modifica la legge n. 195 del 1958, recante Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Si tratta di un intervento organico che investe tutti i Capi della suddetta legge, incidendo sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del CSM, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati nonché sul loro ricollocamento al termine del mandato.
- Il Capo V, recante la delega al Governo per il riassetto delle norme dell’ordinamento giudiziario militare, si compone del solo articolo 39, nel quale sono indicati i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell’esercizio della delega, da esercitarsi entro 2 anni dall’entrata in vigore della legge.
- Il Capo VI contiene, rispettivamente all’articolo 40 e all’articolo 41, le disposizioni finali e finanziarie. L’articolo 42 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le dichiarazioni del Segretario Generale dell’Anm
Il Segretario Generale dell’Associazione Nazionale Magistrati, l’11 aprile ha dichiarato sulle colonne di Huffington Post: “Quella che si sta materializzando è una riforma che altera profondamente la fisionomia della giurisdizione. Il giudice, che la Costituzione vuole soggetto solo alla legge, viene piegato a un ruolo di sudditanza gerarchica al Capo dell’ufficio che sarà arbitro dei carichi di lavoro e delle carriere dei magistrati del suo ufficio a dispetto dei principi di indipendenza interna. Un processo di normalizzazione che mira a trasformare i magistrati in burocrati. Il fascicolo delle performance travasa inopportunamente logiche aziendalistiche all’interno dei palazzi di giustizia. L’input che viene dato è quello di ‘smaltire’ i fascicoli, adeguarsi pedissequamente ai precedenti giurisprudenziali dei giudici “superiori” se si vogliono, beninteso, scongiurare ripercussioni negative sul piano delle valutazioni di professionalità o sanzioni disciplinari. L’errore di prospettiva è poi ritenere che la riforma di una sentenza o il rigetto di un’istanza cautelare del PM riveli l’errore del magistrato ‘sconfessato’. Ciò tradisce una prospettiva culturale di retroguardia: la verità processuale si costruisce gradualmente in un percorso alimentato nella dialettica fra le parti, nel rispetto delle regole del giusto processo e non è certo elemento precostituito o già preconfezionato”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento