Il 6 aprile 2024, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato i decreti legislativi numero 44 e 45, che portano avanti la riforma della magistratura.
Questi documenti normativi, emanati il 28 marzo 2024, mettono in pratica la legge del 17 giugno 2022, numero 71, che conferisce al Governo il mandato di riformare sia l’ordinamento giudiziario tradizionale che quello militare. Essi toccano vari aspetti, inclusi quelli organizzativi e disciplinari, oltre alla selezione e al posizionamento dei magistrati e alla strutturazione del Consiglio superiore della magistratura.
Indice
1. La delega al Governo per la riforma dell’ordinamento
I due decreti sono stati adottati in attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Il 30 gennaio, in attuazione alla stessa delega, era stato pubblicato il decreto legislativo n. 8 del 29 gennaio 2024, recante modifiche e “Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71”, con vigenza dal 31 gennaio (a cui avevamo dedicato l’articolo “Modifiche ordinamento giudiziario militare: il d.lgs. 8/24”). I due decreti legislativi pubblicati nella G.U. del 6 aprile 2024, sono stati approvati dal C.d.M. del 26 marzo 2024, ed entreranno in vigore il 21 aprile 2024.
2. Il decreto legislativo n.44 di riforma all’ordinamento giudiziario: la selezione dei magistrati
Il provvedimento in discorso contiene disposizioni di revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura, di razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, preordinate a garantire la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità, novellando i presupposti per l’ingresso in magistratura dei laureati in giurisprudenza. Sul provvedimento sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari e, in seguito alle osservazioni formulate, il testo approvato in esame definitivo dal Governo introduce test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura (al tema abbiamo dedicato l’articolo “Test psicoattitudinali ai candidati magistrati: ok dal C.d.M.”). Ai fini della valutazione di professionalità del magistrato, il testo prevede sia per il consiglio giudiziario che per il Consiglio superiore della Magistratura, la possibilità di acquisire, oltre ai provvedimenti a campione, pure ulteriori specifici provvedimenti, ovvero intere categorie di provvedimenti. Si consente l’ammissione al concorso anche dei candidati che siano stati dichiarati per quattro volte inidonei. Più in dettaglio, quanto alla “Valutazione della professionalità”, tutti i magistrati ne saranno sottoposti ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Inoltre il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati nell’art. 17, c. 1, l. n. 71/2022 viene computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell’anzianità di servizio, tuttavia il medesimo periodo non è utile alla maturazione del quadriennio e di esso non si tiene conto ai fini dell’acquisizione delle qualifiche professionali connesse alle valutazioni di professionalità e del trattamento economico a queste collegato. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno, ed è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal C.S.M. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in alcun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, ne’ quella di valutazione del fatto e delle prove. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso dal C.S.M. con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Tale giudizio, inserito nel fascicolo personale, verrà valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario. Viene precisato che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono valutati nell’ambito della valutazione di professionalità successiva all’accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, salvo che i fatti siano già stati considerati ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio. Il C.S.M. individua, ogni anno, i nominativi dei magistrati per i quali nell’anno successivo matura uno dei 7 quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, e trasmette il relativo elenco al consiglio giudiziario, il quale comunica i nominativi al Consiglio dell’ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni.
Le norme introdotte da questo decreto verranno implementate attraverso specifiche delibere del Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, prevista per il 21 aprile 2024.
3. Il decreto legislativo n.45 di riforma all’ordinamento giudiziario: collocamento fuori ruolo
Il D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 45 contiene “Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71”. In accoglimento della condizione espressa dalle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento prevede l’applicazione delle norme relative al numero massimo dei magistrati fuori ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2026, precisando che, fino a detta data, risultino esclusi dal numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo gli incarichi di cui all’art. 14: membri di Governo, magistrati eletti, anche presso gli organi di governo autonomo, nonché magistrati collocati fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71. La riforma della disciplina dei magistrati fuori ruolo riduce il relativo numero a 180 e limita il periodo di permanenza da 10 a 7 anni, modificando anche le loro funzioni extra, e sarà operativa dal 2026. Incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo. In dettaglio, si stabilisce che tutti gli incarichi presso enti pubblici o p.a. la cui assunzione non può garantire l’integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti soltanto a seguito del collocamento fuori ruolo o, nei casi specificamente previsti dalla legge, del collocamento in aspettativa. Devono in ogni caso essere svolti col collocamento fuori ruolo gli incarichi ai quali si applica la disciplina di cui all’art. 20, c. 1, l. n. 71/2022, oltre a quelli di direttore dell’ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro. Gli organi di governo autonomo possono autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o p.a., senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, pure se non è garantito l’integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, solo nei casi in cui una specifica disposizione di legge preveda che quegli incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie.
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