Riforma processo penale: nuova prescrizione e tempi corti a scapito del diritto di difesa?

Redazione 07/03/17

AGGIORNAMENTO 15 MARZO 2017: Approvata oggi al Senato la riforma del processo penale. Palazzo Madama ha dato la fiducia al Governo con 156 sì su 278 votanti, pertanto il Ddl Penale torna alla Camera per la terza lettura. Leggi l’articolo a questo link.

 

La morte del processo penale”: così è stata definita la scelta del Governo di mettere alla fiducia il disegno di legge di riforma del processo penale, scaturendo anche le polemiche dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, preoccupata del rispetto dei principi del giusto processo.

In particolare, anche alcune forze politiche dell’opposizione, intravedono nell’iniziativa fiduciaria lo spettro di un’accelerazione propagandistica del Ministro della Giustizia Orlando, candidato alla segreteria del PD. Nonostante ciò, a detta dello stesso, il Ddl risale a tre anni fa, quando il Governo Renzi unanime lo approvò per primo.

 

Ddl Penale alla fiducia

Inoltre, ne risulterebbe totalmente appiattita la discussione insieme alla possibilità di apportare migliorie al testo di legge. E a parere di alcuni, soprattutto dei Giovani Avvocati, il disegno di legge, così come profilato, sarebbe da cassare. Salvabile solo la parte relativa all’ordinamento penitenziario. “Il generale inasprimento delle pene previsto dalle nuove disposizioni per alcune tipologie di reato, la nuova disciplina della prescrizione, con il conseguente ed irragionevole potenziale allungamento dei tempi processuali, le norme sulla ‘partecipazione a distanza’ al processo e la delega al governo sulle intercettazioni costituiscono solo alcuni esempi di una riforma che nel complesso rappresenta un pericoloso passo indietro sul fronte delle garanzie e dell’effettività del diritto di difesa, rispetto a cui tutta l’avvocatura non può che manifestare la sua più ferma ed assoluta contrarietà“. Quello che ne risulterebbe, insomma, sarebbe un processo penale in cui risultino sacrificate le garanzie dell’imputato, nonostante da ciò non consegua maggiore giustizia. Eppure, lo stesso Orlando ha recentemente sottolineato, in un’intervista, l’importanza degli avvocati per il dritto di difendersi di ciascun cittadino.

L’Unione delle Camere penali italiane, nel frattempo, ha reso noto di avere deciso “l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale nei giorni 20, 21, 22, 23, 24 marzo 2017. “Né il processo, né i diritti dei cittadini – si legge in un comunicato – possono essere merce di scambio di alcuna contesa di potere, e tanto meno ostaggio di conflitti di natura elettorale, e appare altresì necessario scongiurare una gravissima compressione del dibattito democratico”.

Rispetto al codice di procedura penale, le modifiche più significative sarebbero le seguenti.

 

Prescrizione

In tema di prescrizione, la stessa

  • È sospesa per due anni dopo la sentenza di condanna in primo grado e per un anno dopo la condanna in appello. La sospensione però non vale in caso di assoluzione e ha comunque effetto limitatamente agli imputati contro cui si procede.
  • È sospesa anche nel caso di rogatorie all’estero (6 mesi), perizie complesse chieste dall’imputato (3 mesi) e istanze di ricusazione. Questo per scoraggiare eventuali tattiche dilatorie da parte dell’avvocato difensore.
  • Per i reati gravi contro i minori (violenza sessuale, stalking, prostituzione, pornografia etc.) decorre dal compimento del diciottesimo anno: questo perchè la maggior parte delle volte il bambino vittima non ha coraggio di rendere noto il reato subito neanche in famiglia.

Le nuove norme, inoltre, dato che la prescrizione ha valore sostanziale e non procedurale, si applicheranno solo ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della legge.

 

Durata del Processo

Rispetto alla durata del processo, si modificheranno:

 

  • le disposizioni del c.p.p. concernenti le indagini preliminari, l’archiviazione e l’udienza preliminare, tra l’altro intervenendo sui tempi delle diverse fasi, sulle garanzie della persona offesa dal reato, sulla nullità del provvedimento di archiviazione e prevedendo che, allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari, il PM abbia tempo 3 mesi (12 per i reati più gravi), prorogabili una sola volta, per decidere se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, altrimenti l’indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d’appello;
  • la disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, che viene articolata ora su un doppio grado di giudizio; in particolare, tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare é impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione; la corte d’appello decide sull’impugnazione con rito camerale; sull’impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio;
  • la disciplina delle impugnazioni: oltre a rivedere il regime delle inammissibilità, reintroduce il concordato sui motivi in appello (una sorta di patteggiamento in secondo grado) e limita il ricorso in cassazione in caso di doppia sentenza conforme di proscioglimento, in primo e secondo grado. E’ inoltre abrogato l’art. 625-ter c.p.p., sulla rescissione del giudicato; tale disciplina viene inserita nell’art. 629-bis, in base al quale sulla richiesta di rescissione si pronuncia la corte d’appello, analogamente ai casi di revisione del giudicato.

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