Rilascio e revoca del certificato di titolo esecutivo europeo ed esecuzione forzata in Italia delle decisioni secondo il Regolamento n. 805/2004 – Seconda parte

Redazione 19/11/19

di Marco Farina*

* Professore a contratto di Diritto Processuale Civile presso l’Università LUISS di Roma

Sommario

1. Gli atti prodromici alla esecuzione forzata in Italia di un titolo esecutivo europeo

2. Il titolo esecutivo in senso documentale nel Reg. n. 805/2004

3. La competenza per l’opposizione all’esecuzione in caso di mancata elezione di domicilio del creditore ai sensi del terzo comma dell’art. 480 c.p.c. e di notificazione all’estero dell’atto di precetto

4. I provvedimenti di sospensione e limitazione dell’esecuzione di cui all’art. 23 del reg. n. 805/2004

5. Il contenuto dei provvedimenti limitativi o sospensivi del procedimento esecutivo

1. Gli atti prodromici alla esecuzione forzata in Italia di un titolo esecutivo europeo

Fatte salve le regole specifiche su cui avremo modo di indugiare nel prosieguo, il fatto che, a fondamento di un processo esecutivo da svolgersi in Italia per dare ivi concreta attuazione (e soddisfazione) ad un diritto di credito al pagamento di una somma di denaro, sia posta una decisione pronunciata in un altro Stato membro ed ivi certificata come titolo esecutivo europeo giustifica, comunque, l’applicazione del complesso di norme dettate dal nostro legislatore nel libro III del codice di rito.

Costituisce, in effetti, principio generale non solo e non tanto quello per cui «i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione»[1] ma anche, se non soprattutto, quello per cui, in buona sostanza, una decisione emessa in uno Stato membro «è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione». Ne discende, assai agevolmente, che per il caso in cui si voglia ottenere in Italia l’esecuzione forzata di una decisione pronunciata in altro Stato membro ed avente efficacia di «titolo esecutivo europeo», troveranno, in linea di massima, applicazione le norme “generali” sul processo esecutivo, nonché le norme “particolari” che disciplinano l’esecuzione forzata per espropriazione.

Il creditore in possesso di una decisione giudiziaria certificata come «titolo esecutivo europeo» dovrà, dunque, dapprima provvedere alla notificazione dell’atto di precetto e del titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 479 c.p.c. per poi poter procedere, dopo l’inutile spirare del termine dilatorio di cui all’art. 482 c.p.c. ed entro il termine di efficacia del precetto, al pignoramento in una delle sue varie forme.

Già queste fasi preliminari, tuttavia, impongono una breve riflessione. Gli è, infatti, che si deve innanzi tutto far chiarezza intorno a che cosa debba intendersi per titolo esecutivo in senso documentale allorché la decisione da eseguire in Italia sia certificata come «titolo esecutivo europeo».

[1] Cfr. art. 20 Reg. n. 805/2004.

2. Il titolo esecutivo in senso documentale nel Reg. n. 805/2004

A tal proposito deve ritenersi che il titolo esecutivo in senso documentale sia costituito dalla decisione e dal certificato rilasciato dal giudice dello Stato membro di origine ai sensi dell’art. 9 Regolamento n. 805/2004. A tal proposito viene, in effetti, in rilievo l’articolo 20 del Regolamento n. 805/2004 per il quale «il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione: a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presente le condizioni di autenticità prescritte».

Ciò è tutto quello che serve affinché in Italia possa dirsi adeguatamente e compiutamente perfezionata la rappresentazione documentale degli elementi costitutivi del diritto di procedere ad esecuzione forzata in uno Stato membro diverso da quello ove la decisione è stata resa. Segnatamente, nessuna spedizione in forma esecutiva di cui all’articolo 475 c.p.c. è possibile immaginare con riferimento ai documenti sopra menzionati (vale a dire, decisione e certificato), e ciò perché, come ben si intende, la spedizione in forma esecutiva da parte del cancelliere italiano della decisione straniera (e del certificato parimenti rilasciato da un’autorità straniera) non può che necessariamente escludersi, non potendo, evidentemente, tale attività avere ad oggetto atti formati e detenuti in originale da un’autorità straniera.

La questione relativa alla necessità o meno della apposizione della formula esecutiva allorché la decisione da eseguire in Italia sia una di quelle certificate come titolo esecutivo europeo ai sensi dell’art. 9 del Regolamento n. 805/2004 deve, quindi, essere necessariamente posta in termini differenti. Nel senso che ciò che occorre chiedersi non è se la decisione straniera ed il certificato di titolo esecutivo europeo pronunciati in altro Stato membro debbano essere spediti in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c. quanto, piuttosto, se la decisione giudiziaria pronunciata in altro Stato membro debba essere colà munita della formula esecutiva, allorché, è ovvio, in tal senso preveda la legge nazionale per i titoli esecutivi interni.

Ma anche così posta, la questione deve, a nostro avviso, trovare soluzione negativa. Non è, in altri termini, affatto necessario che una decisione che sia stata certificata come titolo esecutivo in Francia o in Germania, per valere come titolo esecutivo in Italia debbano essere state ivi spedite in forma esecutiva.

Può a tal proposito rilevarsi non solo che, allorché l’articolo 20 del Regolamento 805/2004 dispone nel senso che il creditore sia tenuto a fornire alle autorità competenti dell’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione una copia della decisione (e del certificato) che presentino «le condizioni di autenticità prescritte», detta disposizione finisca con il dettare, assai verosimilmente, una norma di diritto processuale civile uniforme a tenore della quale, in detti casi, il titolo esecutivo in senso documentale è sempre costituito da una semplice copia autentica della decisione (e del certificato); ma, di più, che in tali casi valgono proprio quelle considerazioni relative alla superfluità, non tanto del controllo rimesso alle autorità dello Stato membro di origine al momento della apposizione della formula esecutiva, quanto della stessa funzione cui in concreto attende il rilascio di una copia esecutiva della decisione.

Così individuato e delimitato, in relazione ad una decisione certificata come «titolo esecutivo europeo», ciò che debba intendersi per titolo esecutivo in senso documentale[2], deve ora dirsi del fatto che ulteriori sostanziali variazioni al modo di procedere in questa fase preliminare dell’esecuzione non sembrano sussistere.

Come d’ordinario, dunque, il creditore procedente dovrà procedere alla notificazione (oltre che del titolo esecutivo) dell’atto di precetto rispettandone i requisiti di contenuto forma previsti dall’art. 480 c.p.c. Ed in ordine a tale aspetto possono qui farsi alcune puntualizzazioni.

[2] Nel caso in cui si dia applicazione del Reg. n. 805/2004, ogni volta che la legge interna si riferisce al «titolo esecutivo» esso allora andrà inteso siccome unitariamente ed inscindibilmente costituito dalla decisione e dal certificato. Sicché, e ad es., nel caso di pignoramento mobiliare diretto all’ufficiale giudiziario richiesto dell’esecuzione dal creditore procedente dovranno essere da questi consegnati la decisione ed il certificato (oltre, ovviamente, all’atto di precetto); nel caso di pignoramento mobiliare presso terzi nell’atto di cui all’art. 543 c.p.c. dovrà essere indicata sia la decisione che il certificato (atti che, poi, unitamente all’atto di precetto dovranno essere depositati dal creditore ai sensi dell’art. 543, quarto comma, c.p.c.); nel caso di pignoramento immobiliare, il creditore procedente sarà tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 557, secondo comma, c.p.c., la decisione e il certificato.

3. La competenza per l’opposizione all’esecuzione in caso di mancata elezione di domicilio del creditore ai sensi del terzo comma dell’art. 480 c.p.c. e di notificazione all’estero dell’atto di precetto

Nel contesto del Regolamento n. 805/2004 troverà certamente applicazione il disposto del terzo comma dell’articolo 480 c.p.c. a tenore del quale, come noto, «il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria».

Se il creditore domiciliato o residente all’estero ometta qualsiasi elezione di domicilio o dichiarazione di residenza nello Stato membro di esecuzione, ciò non è in grado di condurre ad un vizio dell’atto di precetto ma rischia, tuttavia, di introdurre alcuni non lievi inconvenienti in relazione alla funzione che a detta indicazione è riconnessa nel nostro ordinamento.

Non può affatto escludersi che l’esecuzione forzata in Italia si diriga nei confronti di un debitore che ivi non sia domiciliato, né residente. In tali casi, quindi, la notificazione dell’atto di precetto e del titolo esecutivo andrà effettuata in questo altro Stato membro in cui il debitore è domiciliato. Di talchè, in mancanza di una (valida) elezione di domicilio del creditore già compiuta nell’atto di precetto, in questi casi non si saprebbe proprio in che modo poter individuare il giudice dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. che il debitore intendesse proporre prima dell’inizio dell’esecuzione forzata.

In casi siffatti, come ben si intende, il luogo ove il precetto è stato notificato non può fungere da idoneo criterio per individuare il giudice competente. La soluzione crediamo, allora, che debba essere necessariamente ricercata facendo applicazione di criteri, per così dire, pragmatici.

Allorché ci si determini ad agire esecutivamente in Italia nei confronti di un debitore altrove domiciliato o residente, lo si farà, chiaramente, perché nel nostro Stato il creditore ha già previamente individuato l’esistenza di specifici beni o diritti utilmente aggredibili in via esecutiva. E seppure è ragionevole pensare che, in casi come questi, non si farà molta fatica a rispettare il requisito di cui al terzo comma dell’art. 480 c.p.c., nulla esclude che il creditore non ottemperi all’obbligo di elezione di domicilio nel luogo in cui si trova l’immobile, oppure vi ottemperi ma in modo errato (ad es., affidando la redazione del precetto ad un avvocato di Roma ed ivi domiciliandosi, in casi però in cui il bene immobile si trovi al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Roma).

Se questo dovesse accadere, ciò non toglierebbe comunque il fatto che, da un punto di vista empirico, l’individuazione del giudice del luogo dell’esecuzione cui l’articolo 27 c.p.c. affida, in via generale, la competenza a conoscere delle opposizioni di cui all’art. 615 c.p.c. non sarebbe, poi, in codesti casi così sommamente disagevole e difficile.

In casi come questi, insomma, la preoccupazione del legislatore di individuare un unico giudice tra i più astrattamente ed ugualmente competenti per territorio verrebbe quantomeno ad attenuarsi, e ciò in virtù della, almeno immaginabile, limitata latitudine oggettiva degli elementi attivi del patrimonio del debitore esecutando. Ne dovrebbe, allora, discendere una applicazione, diciamo così, pura e semplice dell’articolo 27 c.p.c., rispetto al quale la salvezza di quanto previsto dal terzo comma dell’art. 480 c.p.c. rimarrebbe in concreto irrilevante attesa la sua pratica impossibilità di fornire un criterio sussidiario. Al debitore, in altri termini, non potrà che spettare di proporre la sua opposizione prima che l’esecuzione abbia inizio dinanzi al giudice del luogo in cui in cui «le cose si trovano»[3].

Ciò detto, deve conclusivamente osservarsi che giunti al momento iniziale dell’esecuzione forzata (ossia, nel caso di espropriazione, al pignoramento) la localizzazione all’estero del creditore o del debitore o, comunque, il fatto che detta esecuzione venga a fondarsi su di un «titolo esecutivo europeo» non sembrerebbero più aver modo di rilevare in ordine ad un differente modo di operare delle norme del codice di rito regolanti il processo esecutivo. Più che altro, infatti, la minacciata o concretamente intrapresa azione esecutiva sul fondamento di un «titolo esecutivo europeo» è in grado, semmai, di influire sul contenuto e sulla struttura dei rimedi concessi al debitore per contrastare o paralizzare detta iniziativa giudiziale.

[3] Andrebbe anche considerato, peraltro, che al debitore non sarebbe, altresì, imposto l’onere di giustificare l’avvenuto radicamento della controversia innanzi al giudice adito (ossia, di allegare e provare l’esistenza, rispetto a detto giudice, di uno dei criteri di collegamento previsti dall’art. 26 c.p.c.), spettando, semmai, al creditore l’onere di contestare la competenza deducendo l’inesistenza nel luogo prescelto dal debitore di beni o diritti utilmente aggredibili in via esecutiva (per essere essi, infatti, localizzati altrove). Detta distribuzione degli oneri di allegazione e prova, se per un verso sembra ricalcare quanto già avviene allorché il debitore (pur in presenza di una, in thesi, errata elezione di domicilio del creditore) instauri la sua opposizione pre-esecutiva nel luogo della notificazione del precetto, per altro verso, consentirebbe di evitare una, tutto sommato, ingiusta agevolazione del creditore nella individuazione dei beni da pignorare. Vale, infine, avvertire che, seppure una così problematica situazione non avrà modo di verificarsi assai spesso, è opportuno però rilevare che essa non sembrerebbe poter ricevere una soluzione, per così dire, rigorosa e confinata entro chiari e precisi limiti normativi. L’approccio pragmatico mostrato nel testo è, quindi, giustificato da queste considerazioni.

4. I provvedimenti di sospensione e limitazione dell’esecuzione di cui all’art. 23 del reg. n. 805/2004

Ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento n. 805/2004 «se il debitore ha impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo anche con domanda di riesame ai sensi dell’articolo 19 o chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell’articolo 10, il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può, su istanza del debitore, a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l’importo, o c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione».

La finalità di detta disposizione è abbastanza agevole da individuare. Con essa si vuole, in buona sostanza, evitare che, in Italia così come in qualsiasi altro Stato membro, venga data concreta e definitiva esecuzione ad una decisione altrove emessa e che ivi “rischia” di essere caducata a seguito della proposizione di una impugnazione, ovvero la cui efficacia esecutiva pan-europea garantitale dall’avvenuta «certificazione come titolo esecutivo europeo» sia messa effettivamente in dubbio per il tramite di una istanza di revoca.

A nostro avviso, la norma contenuta nell’articolo 23 del Regolamento n. 805/2004 attribuisce al giudice dell’esecuzione (solamente) un potere di incidere sull’ulteriore corso del processo esecutivo concretamente intrapreso dal creditore in Italia di natura, diremmo, eccezionale, perché volto a coordinare le sorti di quest’ultimo con l’esito di un processo di cognizione non solo pendente all’estero ma, di più, esso stesso avente ad oggetto la validità, in senso ampio, del titolo esecutivo.

Poiché la certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo conferisce, immediatamente ed automaticamente, al creditore il diritto di procedere ad esecuzione forzata in ciascuno Stato membro, pare corretto ritenere che la pendenza del giudizio di impugnazione della decisione o, comunque, del procedimento volto ad ottenere la revoca del certificato non potranno rilevare nel nostro Stato al fine di poter negare al creditore la stessa possibilità di dare ivi inizio all’esecuzione forzata. La certificazione, infatti, attribuisce al creditore un titolo esecutivo automaticamente ed incondizionatamente in grado di dare valido fondamento ad una vera e propria attività esecutiva da compiersi in uno Stato membro diverso da quello in cui la decisione medesima è stata resa, di modo che le circostanze attinenti alla sorte della decisione destinata a questa automatica circolazione esecutiva infracomunitaria, da un lato, e le vicende riguardanti la contestazione relativa alla (in)sussistenza degli stessi presupposti affinché questa efficacia di «titolo esecutivo europeo» possa in concreto venire a sprigionarsi, dall’altro, sono destinate ad incidere non tanto sul diritto di procedere ad esecuzione forzata tout court quanto, diversamente, solo ed esclusivamente sull’ulteriore corso di un «procedimento di esecuzione» che il creditore parrebbe, in ogni caso, in grado di poter validamente iniziare.

Ciò che la incardinata pendenza di questi due giudizi[4] nello Stato membro di origine potrà, se del caso, impedire è, dunque, solo la possibilità che quell’esecuzione, comunque validamente intrapresa, possa (liberamente) proseguire sino al suo naturale esito satisfattivo.

Quello che, in conclusione, il Regolamento n. 805/2004 non sembrerebbe consentire è l’adozione di un provvedimento emesso prima che l’esecuzione sia iniziata e che abbia, quindi, l’effetto di precluderne l’instaurazione in ragione di una sospensione della stessa efficacia esecutiva della decisione certificata.

Lo stesso tenore letterale dell’articolo 23 sembra confermare la circostanza per cui i provvedimenti ivi previsti e regolati (verrebbe da dire, a livello di diritto processuale europeo uniforme) non possano andare ad incidere sul regime esecutivo tout court della decisione, inibendone, integralmente, l’efficacia di titolo esecutivo per tutta la durata del processo di impugnazione reso pendente nello Stato membro di origine o, comunque, del giudizio di revoca sempre ivi instaurato. Non solo in detta disposizione, in effetti, si discorre di «procedimento di esecuzione» ma, di più, un eventuale provvedimento radicalmente inibitorio della stessa efficacia di titolo esecutivo della decisione dovrebbe, nel nostro ordinamento, necessariamente venire a collegarsi con una contestuale proposizione di una opposizione all’esecuzione preventiva ex art. 615, primo comma, c.p.c. di cui, a ben vedere, nel caso di specie non sembrerebbero esservi né la necessità, né tantomeno i relativi presupposti.

Ed invero, una volta che il debitore abbia impugnato la decisione nello Stato membro di origine o, sempre ivi, abbia proposto una istanza di revoca del certificato, questi potrebbe, in realtà, aspirare ad un provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo stesso solo ed esclusivamente proponendo, da noi, una opposizione all’esecuzione preventiva che, tuttavia, finirebbe fatalmente per mancare di oggetto o tema decisorio. In tali casi, infatti, il debitore non potrebbe affatto far valere una attuale contestazione in ordine alla (in)esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata quanto, piuttosto, potrebbe essere al più in grado di dedurne il futuro ed eventuale venir meno in dipendenza dell’esito di altro giudizio reso pendente nello Stato membro di origine.

I provvedimenti di cui all’art. 23, in sintesi, attengono ad una speciale e peculiare forma di arresto non definitivo o di condizionamento dell’ulteriore corso del processo esecutivo già iniziato con il pignoramento che potranno e dovranno essere pronunciati dal giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore esecutato, in conformità agli artt. 485, 486 e 487 c.p.c. [5].

Tutto ciò, peraltro, non significa affatto che, qualora l’esecuzione forzata da intraprendere in Italia abbia alla sua base una decisione certificata come titolo esecutivo europeo, al giudice italiano sarà sempre e comunque precluso di incidere sull’efficacia esecutiva di detto titolo, inibendola integralmente ed ancora prima che essa abbia avuto modo di manifestarsi mediante il compimento del primo atto di esecuzione. Un provvedimento di siffatto tenore potrà, certamente, darsi anche quando l’esecuzione forzata in Italia venga a fondarsi su una decisione certificata come titolo esecutivo europeo, solo che esso troverà la sua, diciamo così, legittimazione non nelle norme regolamentari quanto, diversamente, nelle disposizioni che regolano i rimedi “interni” comunque concessi al debitore per contestare l’ingiustizia dell’esecuzione medesima.

Ciò potrà, sicuramente, accadere allorché il creditore si determini ad agire esecutivamente in Italia sulla base di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo la cui esecutività, tuttavia, sia già stata sospesa o revocata dal giudice d’origine proprio nell’ambito di un giudizio di impugnazione colà instaurato dal debitore. A tal proposito si deve, infatti, osservare che, nel caso in cui la decisione (nazionale) certificata come titolo esecutivo europeo sia stata impugnata nello Stato membro di origine, la previsione di poteri sospensivi o limitativi dell’esecuzione in capo ai giudici dello stato membro di esecuzione non vale, di certo, ad eliminare i concorrenti (ed in qualche misura) omologhi poteri che ai giudici dello Stato membro di origine sono attribuiti e riconosciuti dalla legge interna.

Allorché, ad es., l’esecuzione forzata in Italia sia stata iniziata sulla base di una sentenza contumaciale tedesca avverso la quale sia stata proposta opposizione, nulla sembrerebbe impedire ai giudici dello Stato membro di origine di pronunciare un provvedimento che ivi sospenda la provvisoria esecutività che a detta decisione compete “di diritto” [6].

Qualora si verifichi tale situazione e, ciò nonostante, il creditore intenda comunque agire esecutivamente in Italia il rimedio che, allora, dovrà riconoscersi al debitore sarà, questa volta, l’opposizione all’esecuzione (anche preventiva) ex art. 615 c.p.c., con cui si farà ammissibilmente e validamente valere il difetto di titolo esecutivo[7].

[4] È appena il caso di notare che i provvedimenti di cui all’articolo 23 potranno essere chiesti ed ottenuti solo allorché la decisione sia stata impugnata (e non anche, invece, allorché sia semplicemente ancora in corso il termine per proporre l’impugnazione), ovvero allorché sia stata presentata istanza di revoca. In relazione a quest’ultimo caso la scelta è comprensibile perché, come sopra visto, l’istanza di revoca (salve speciali disposizioni nazionali di attuazione, cfr. ad es. § 1081 ZPO) non è soggetta ad alcun termine.

[5] L’istanza del debitore, quindi, assumerà le forme del ricorso diretto al giudice dell’esecuzione e su cui quest’ultimo pronuncerà, dopo aver sentito le parti, con ordinanza in relazione alla quale potrà, semmai, porsi il problema di una sua reclamabilità ex artt. 624, secondo comma, e 669 terdecies c.p.c., ovvero di una sua impugnabilità con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Molto probabilmente, dovrebbe essere preferita la tesi della reclamabilità dell’ordinanza, e ciò in ragione del fatto che, attesa la limitazione dell’ambito di indagine rimesso al giudice dell’esecuzione per la pronuncia di detti provvedimenti (essenzialmente, se non esclusivamente, volto ad indagare la sussistenza del profilo del periculum), lo svolgimento di un processo a cognizione piena destinato a concludersi con una sentenza ricorribile per cassazione potrebbe apparire eccessivamente ingombrante (soluzione che pare trovare conferma in quanto di recente ritenuto da Cass. civ., sez. un. 23 luglio 2019, n. 19889, per la quale si può cogliere una “linea di tendenza del legislatore […] nell’introduzione, quale rimedio generale avverso i provvedimenti che incidono sul processo di esecuzione nel senso di differirne l’ordinario corso, proprio del reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies“).

[6] §§ 707 e 719 ZPO.

[7] Allo stesso modo, insomma, di quanto accadrebbe allorché, è evidente, si intendesse procedere in Italia ad esecuzione forzata sulla base di una sentenza interna la cui provvisoria esecutività sia stata sospesa dal giudice d’appello. In casi come questi, peraltro, è da credere che il rilascio del certificato «comprovante la non esecutività o la limitazione della forza esecutiva» non sia necessario per far venir meno l’efficacia del certificato di titolo esecutivo europeo a suo tempo rilasciato. In buona sostanza, il venir meno della esecutività della decisione nello Stato membro di origine (per effetto di un provvedimento inibitorio ivi pronunciato) è circostanza necessaria, ma allo stesso tempo, sufficiente per far venir meno anche la qualità di titolo esecutivo (tout court e non solo «europeo») della decisione. Ciò giustificando l’ammissibilità e, financo, la fondatezza di una opposizione all’esecuzione proposta dal debitore per far valere tale circostanza attinente, in sintesi, alla inesistenza del titolo esecutivo in senso sostanziale. Al più, quindi, il certificato «comprovante la non esecutività» di cui all’Alllegato IV del Reg. n. 805/2004 servirà ad agevolare, su di un piano meramente “istruttorio”, la comunque fondata iniziativa giudiziale del debitore (esecutando o esecutato). Ed è allora chiaro che, in casi come questi, la probabile e verosimile fondatezza della opposizione di una siffatta iniziativa oppositoria del debitore esecutato potrà anche legittimare, a nostro parere, un interinale provvedimento sospensivo da parte del giudice dell’opposizione ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma (ultimo periodo) dell’art. 615 c.p.c., ovvero ai sensi dell’art.624 c.p.c. (con la conseguente applicabilità, in tale ultimo caso, del meccanismo di cui all’art.624, comma terzo, c.p.c. che, invece, nonpotrà darsi allorché l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’art. 23 Reg. n. 805/2004). Più che altro vale la pena di osservare, ancora, che l’aver riconosciuto la sussistenza in capo ai giudici dello Stato membro di origine del potere di incidere (inibendolo del tutto) sul regime esecutivo della decisione certificata come titolo esecutivo europeo pone il problema, non agevolmente risolvibile, di comprendere in che modo il mantenimento della provvisoria esecutività della decisione nello Stato membro di origine, cagionato dal rigetto dell’istanza di inibitoria colà proposta, sia o meno in grado in grado di vincolare i giudici dello stato membro di esecuzione allorché ad essi sia proposta una istanza di cui all’articolo 23.

5. Il contenuto dei provvedimenti limitativi o sospensivi del procedimento esecutivo

Venendo, ora, al contenuto di tali provvedimenti limitativi e/o sospensivi del giudice dello stato membro dell’esecuzione abbiamo già dato conto del fatto che, a nostro avviso, la loro pronuncia presuppone un’esecuzione già iniziata. Quanto al nostro ordinamento, in ragione di quanto detto in precedenza, essi non sembrerebbero poter consistere, dunque, in un ordine di natura provvisoria che inibisca ex ante l’efficacia esecutiva del titolo esecutivo europeo concretamente azionato.

Da noi, insomma, sulla base di quanto disposto dall’art. 23 il giudice dell’esecuzione (già iniziata) potrà (i) sospendere l’ulteriore corso del processo esecutivo, così da non permettere che essa prosegua sino al suo naturale esito satisfattivo senza che prima si sia deciso sull’impugnazione della decisione (o sulla richiesta di revoca del certificato), oppure (ii) subordinarne la continuazione ad erigenda cauzione; senza, dunque, alcuna possibilità che venga emesso un provvedimento che abbia l’effetto di caducare del tutto il processo esecutivo già intrapreso rimuovendo (anche se solo provvisoriamente) il valore di titolo esecutivo europeo che spetta alla decisione, così determinando una anticipata inibizione della tutela esecutiva spettante al creditore che, assai verosimilmente, pare contrario allo spirito che anima i vari regolamenti nei quali si è proceduto all’abolizione dell’exequatur[8].

La scelta tra i diversi provvedimenti che possono essere pronunciati ai sensi dell’articolo 23, sembrerebbe, pertanto, potersi e doversi ridurre a quella tra una sospensione del procedimento esecutivo già iniziato con il pignoramento ed una imposizione di una cauzione a carico del creditore. In concreto, l’adozione dell’uno o dell’altro provvedimento potrà dipendere sia dalla fase del processo esecutivo in cui verrà avanzata l’istanza del debitore, sia dal “tipo” di pericolo[9] che si vuole evitare.

Nel caso in cui l’esecuzione sia semplicemente iniziata con il pignoramento (vale a dire, senza che si sia ancora giunti alla fase di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita già eseguita) i pericoli che si possono evitare sono: a) il pericolo che potremmo definire da esecuzione forzata ingiusta[10]; b) il pericolo di subire un’esecuzione forzata che rischia di provocare al debitore un danno diverso ed ulteriore da quello connaturato a qualsiasi aggressione esecutiva che si riveli poi non conforme alla realtà processuale e sostanziale che potrà successivamente verificarsi o, addirittura, un danno irreparabile.

Detto che la prevenzione del primo tipo di pericolo appare messa fuori gioco dal fatto che esso si basa, pressoché esclusivamente, su di una prognosi di probabile fondatezza del gravame proposto nello Stato membro di origine che, come detto, sembrerebbe preclusa al giudice dello stato membro di esecuzione, sembrerebbe, pertanto, doversi concludere nel senso che il debitore dovrà, per forza di cose, allegare che dal compimento dell’esecuzione gli possa derivare un danno (i) sub specie di impossibilità di recuperare le somme ottenute dal creditore – ed in questo caso sarà sufficiente che il giudice imponga al creditore il pagamento di una cauzione – oppure (ii) sub specie di definitiva perdita di un bene diverso da quello che si potrà recuperare qualora i gravami proposti nello stato membro di origine vengano poi accolti[11].

Nel caso in cui, al contrario, l’esecuzione sia già arrivata alla fase di distribuzione del ricavato è chiaro che l’unico pericolo concretamente evitabile sarà quello consistente nella impossibilità per il debitore di recuperare dal creditore quanto da questi ottenuto all’esito di un’esecuzione forzata che, in caso di accoglimento dei gravami, non poteva essere iniziata né proseguita. In siffatta ipotesi si apre la via tanto ad un provvedimento impositivo di cauzione quanto ad un provvedimento di sospensione dell’esecuzione (recte: della distribuzione del ricavato).

La scelta tra i due rimedi andrà fatta, a nostro avviso, tenendo conto della situazione economica del creditore. Perché se esso non appare in grado di poter restituire al debitore quanto ricevuto all’esito dell’esecuzione – ciò giustificando l’esistenza di un pregiudizio da sterilizzare con la concessione del provvedimento limitativo e/o sospensivo dell’esecuzione – allora, molto probabilmente, neppure sarà in grado di far fronte all’esborso economico necessario per il pagamento della cauzione eventualmente imposta dal giudice. Il provvedimento impositivo della cauzione sarebbe, in questo caso, troppo penalizzante per il creditore – che se non versa la cauzione perde il diritto di procedere ad esecuzione forzata perché l’efficacia di titolo esecutivo è, appunto, subordinata al pagamento di quella – e non concederebbe al debitore un vantaggio maggiore rispetto a quello conseguibile con un mero provvedimento sospensivo della fase di distribuzione del ricavato. Riteniamo, pertanto, che il giudice dovrebbe limitarsi, in tali casi, ad emettere un provvedimento di sospensione del processo esecutivo in quanto provvedimento che contempera in modo bilanciato i contrapposti interessi delle parti.

[8] Ed infatti, anche a voler ritenere che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo europeo sia ancorata a «circostanze eccezionali» rimarrebbe, comunque, il fatto che un provvedimento siffatto finirebbe, comunque, per rendere alla decisione cui è riconosciuta efficacia di «titolo esecutivo europeo» un trattamento verosimilmente deteriore rispetto a quello che, al tempo di redazione ed entrata in vigore del Reg. 805/2004, era riservato alle decisioni per cui era ancora richiesta una dichiarazione di esecutività (secondo quanto prevedeva il cessato Reg. n. 44/2001). Nel contesto di quest’ultimo regolamento, infatti, la pendenza di una impugnazione nello Stato membro di origine, ovvero la contestazione dei requisiti del riconoscimento, consentivano di procedere, comunque, ad imporre un vincolo di natura conservativa e prenotativa sui beni del debitore (ed anzi, tale “limitazione” neppure si poteva dare allorché il debitore avesse interposto nello Stato membro di origine un mezzo di impugnazione di natura “straordinaria”). E non rileva, a nostro avviso, il fatto che, nel Reg. n. 44/2001, questo vincolo conservativo su elementi attivi del patrimonio del debitore avesse natura propriamente cautelare e non esecutiva. Da un punto di vista pratico, in effetti, la situazione di un debitore inciso da un sequestro conservativo destinato a convertirsi in pignoramento solo a seguito della decisione sulla impugnazione proposta nello Stato membro di origine (ossia, più propriamente, allorché si fosse positivamente concluso il procedimento di exequatur ripresosi, a seguito di tale evento, dalla stasi che gli era stata impressa ai sensi dell’art. 46), ovvero da un pignoramento “sospeso” sino a questo stesso momento, non appare così facilmente percepibile. Del resto, come comunemente si insegna, il sequestro conservativo non è nient’altro che un pignoramento “anticipato”. Pare, quindi, tutto sommato comprensibile l’idea del legislatore comunitario di attribuire, immediatamente ed incondizionatamente, al creditore un vero e proprio titolo esecutivo che fonda un diritto di procedere ad esecuzione forzata la quale, se del caso, potrà essere arrestata (su apposita istanza del debitore) ma mai completamente inibita. Solo così, insomma, si sarebbe potuta assicurare alla decisione che costituisce «titolo esecutivo europeo» che sia stata impugnata nello Stato membro di origine (o la cui efficacia esecutiva pan-europea sia stata, ove possibile, sempre ivi contestata) un trattamento, sostanzialmente e praticamente, identico a quello che era riservato ad una decisione dichiarata esecutiva con decreto pronunciato inaudita altera parte divenuto oggetto di rituale e tempestiva opposizione ai sensi del cessato Reg. n. 44/2001. Nel contesto del Reg. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis), parrebbe doversi ritenere che la previsione di cui all’art. 44 non impedisca al giudice italiano di emettere un provvedimento che inibisca del tutto l’inizio dell’esecuzione forzata in quanto, a tacer di altre considerazioni, la contestazione del debitore circa l’impossibilità di riconoscere efficacia esecutiva ad una decisione straniera in ragione della presenza di uno o più dei motivi ostativi (al riconoscimento) di cui all’art. 45 può costituire oggetto di una ammissibile opposizione all’esecuzione anche preventiva ai sensi dell’art. 615, primo comma. c.p.c., rispetto alla quale, dunque, non pare legittimo escludere – in dipendenza della particolare conformazione della contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata che così certamente si deduce – l’ipotesi che il verosimile esito positivo della contestazione venga tutelato in via anticipata e cautelare con un provvedimento interinale che inibisca alla decisione straniera azionata come titolo esecutivo di sprigionare qualsiasi efficacia esecutiva.

[9] Deve, infatti, osservarsi che i presupposti cui è collegata la pronuncia di uno dei provvedimenti di cui all’art. 23 sono, da un lato, la dimostrazione da parte del debitore di avere reso pendente nello Stato membro di origine uno dei rimedi di cui fa parola il primo paragrafo dell’art. 23 (ossia impugnazione, domanda di riesame o istanza di revoca e/o rettifica) e, dall’altro, la dimostrazione del periculum in mora. La valutazione del giudice dello stato membro dell’esecuzione, infatti, non pare possa investire, infatti, anche la verosimile o probabile fondatezza nel “merito”delle censure proposte dal debitore nello Stato membro di origine. Tale valutazione si risolverebbe, molto probabilmente, in una violazione del divieto di riesame nel merito della decisione (o del certificato) di cui all’art. 21, paragrafo 2, del Reg. n. 805/2004.

[10] Ossia il pericolo di subire un’esecuzione forzata ingiusta i cui risultati, cioè, non corrispondono a quelli che dovranno realizzarsi allorché vengano accolte o l’impugnazione o la richiesta di riesame della decisione.

[11] Così, ad esempio, se è stato pignorato un bene mobile diverso dal denaro oppure un bene immobile è chiaro che l’eventuale prosecuzione del processo esecutivo sino alla vendita comporterà una definitiva perdita di quel bene per il debitore così da ritenere giustificata una limitazione dell’esecuzione ai provvedimenti conservativi, id est una limitazione del processo esecutivo agli effetti conservativi del pignoramento.

Redazione

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