Mutuo: rilevanza del divisore tasso Euribor e nullità clausole indeterminate

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La recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 20801 del 25 luglio 2024) pone un punto fermo sulla determinazione degli interessi corrispettivi nei contratti di mutuo, chiarendo la necessità di precisione nella formulazione delle clausole contrattuali e rafforzando la tutela dei mutuatari nei confronti di eventuali ambiguità o mancanze. Due sono i principi di diritto che emergono con chiarezza: la necessità di specificare il divisore (360 o 365 giorni) nel calcolo del tasso Euribor e l’applicazione automatica dei tassi sostitutivi in caso di nullità della clausola contrattuale. Per l’approfondimento consigliamo il volume “Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi”.

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 20801 del 25-07-2024

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Indice

1. La decisione della Suprema Corte: l’indeterminatezza del tasso di interesse e il divisore


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, ha affrontato il tema della nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse nei contratti di mutuo che non indicano chiaramente il divisore da applicare nel calcolo del tasso Euribor. In particolare, è stato stabilito che:
“In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d’interesse … sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante” (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013).
La Corte ha ribadito che la mancata indicazione del divisore (360 o 365 giorni) nel calcolo dell’Euribor incide direttamente sull’ammontare degli interessi da corrispondere. La differenza tra l’anno commerciale (360 giorni) e l’anno solare (365 giorni) può infatti determinare variazioni significative negli importi dovuti dal mutuatario. La Suprema Corte ha quindi chiarito che:
“L’applicazione del divisore 360 piuttosto che di quello 365 ha una diretta e concreta incidenza sull’ammontare degli interessi” e la sua mancata indicazione “comporta l’indeterminabilità degli interessi applicabili … con conseguente nullità della clausola”. Per l’approfondimento consigliamo il volume “Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi”.

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2. La nullità della clausola e l’applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB


Il secondo punto affrontato dalla Cassazione riguarda le conseguenze della nullità di una clausola contrattuale relativa alla determinazione del tasso di interesse. In assenza di un’indicazione precisa del divisore, come richiesto dall’art. 1346 c.c., la clausola viene dichiarata nulla. Tuttavia, la Corte ha stabilito che in tali casi si applica il criterio sostitutivo previsto dall’art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB). Tale norma dispone che, qualora manchi un accordo sulle condizioni economiche (in questo caso, il tasso di interesse), queste vengano integrate con un criterio legale, senza bisogno di una specifica richiesta da parte del mutuatario. In particolare, l’art. 117, comma 7, lett. a) TUB stabilisce:
“L’indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali dev’essere colmata … facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB”.
Questa integrazione automatica, secondo la Cassazione, rappresenta una tutela fondamentale per il mutuatario, garantendo che non vengano applicati interessi superiori a quelli determinabili secondo criteri oggettivi stabiliti dalla legge.

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3. Precedenti richiamati e conferme giurisprudenziali


La Corte ha fatto riferimento a una serie di precedenti che confermano la necessità di trasparenza nei contratti di mutuo, in particolare in relazione alla determinazione del tasso di interesse. Tra questi, si richiamano:

  • Cass. n. 8028 del 2018: necessità di determinazione certa del tasso di interesse;
  • Cass. n. 25205 del 2014: indeterminatezza della clausola e nullità ex art. 1346 c.c.;
  • Cass. n. 2072 del 2013: impossibilità di discrezionalità in capo all’istituto mutuante;
  • Cass. n. 36026 del 2023: indicazione puntuale del divisore nel calcolo del tasso Euribor.

4. Considerazioni finali


La decisione della Corte di Cassazione n. 20801 del 2024 rappresenta un significativo passo avanti nella tutela dei mutuatari, imponendo alle banche una maggiore chiarezza e trasparenza nei contratti di mutuo, in particolare nella determinazione degli interessi. L’obbligo di indicare con precisione il divisore per il calcolo dell’Euribor e l’applicazione automatica dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB in caso di nullità della clausola rafforzano la posizione dei consumatori e garantiscono una maggiore equità contrattuale.
In conclusione, questa pronuncia consolida l’importanza di una determinazione chiara e certa delle condizioni economiche nei contratti bancari, fornendo una solida base giuridica per contestare eventuali clausole poco trasparenti o ambigue a vantaggio dei mutuatari.

Avv. Monica Mandico

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