Rilievo probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

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Quando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza hanno rilievo probatorio

    Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

1. Il fatto

La Prima Sezione penale della Cassazione annullava una ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato una ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che, a sua volta, aveva disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ad una persona accusata di avere commesso un delitto di omicidio pluriaggravato.

Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Catanzaro, a sua volta, aveva confermato l’ordinanza genetica.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento appena menzionato, proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato che deduceva inosservanza degli artt. 192, 195 cod. proc. pen., dell’art. 575 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla mancanza di riscontro oggettivo individualizzante delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e integrante circolarità delle informazioni nel contesto criminale.


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso non era ritenuto meritevole di accoglimento.

Si osservava, una volta rilevato in via preliminare, da un lato, che la definizione del thema probandum stabilita dalla sentenza di annullamento rendeva, per la Corte di legittimità, già di per sé, ragione dell’estraneità ad esso di una serie di doglianze proposte con il ricorso, dall’altro, che, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza hanno rilievo probatorio solo se sono corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare delle informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati», tenuto conto altresì del fatto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni de relato, possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell’informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013), come le doglianze difensive non fossero in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante, nel senso di determinare al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011).

Il ricorso proposto, pertanto, come accennato prima, era rigettato.

4. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse, specialmente nella parte in cui è ivi chiarito quando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza, hanno rilievo probatorio.

Difatti, in tale pronuncia, si afferma che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza hanno rilievo probatorio solo se sono corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di patrimonio conoscitivo comune derivante dal flusso circolare delle informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possiedano siffatta rilevanza probatoria.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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