Rimborso delle spese legali ai dipendenti CGA, Sez. Giurisdizionale – Sentenza 18 giugno 2014 n. 323

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Interessante pronuncia del massimo Organo della Giustizia Amministrativa Siciliana  in tema di rimborso delle spese legali ai dipendenti.

 

Ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 67/1997, conv. nella legge n. 135/1997, al dipendente uscito definitivamente assolto da un giudizio di responsabilità anche penale, per fatti commessi nell’esercizio dei propri compiti di servizio o istituzionali, il rimborso delle spese legali riconosciuto è quello “ nei limiti segnati” dall’Avvocatura dello Stato.

 

L’aspettativa di rimborso che lo stesso dipendente può nutrire verso tale rimborso è solo e soltanto quello così determinato, e non può mai corrispondere sic et simpliciter al ristoro della somma convenuta ed effettivamente corrisposta ai professionisti legali scelti per la sua difesa. Con la conseguenza che, fino a quando l’Avvocatura dello Stato non esprime il proprio giudizio di congruità sull’entità del rimborso preteso, l’Amministrazione non solo non può ma non deve corrispondere alcunchè di quanto preteso: salvo il caso degli anticipi – e sempre previo parere dell’Avvocatura dello Stato –dalla disposizione contenuta nell’ultima parte della norma cit., che riafferma il principio generale del divieto di rimborso non verificato dalla medesima Avvocatura.

 

Ai sensi dell’art 18 del D.L. n. 67/1997, conv. nella legge n. 135/1997, il dies a quo dell’obbligo di pagamento, che su quest’ultima grava per ristorare il dipendente, non può che decorrere dalla determinazione effettuata dall’Avvocatura, tanto per quanto riguarda la sorte capitale che gli interessi a vario titolo maturati fino all’effettivo pagamento, e non già da momenti anteriori a tale termine, atteso che per come è stato formulato il cit. art.18, la determinazione effettuata dall’Avvocatura costituisce elemento essenziale della fattispecie dalla quale sorge il c.d. diritto al rimborso e che fino a quel momento l’Amministrazione nulla può e nulla deve corrispondere a tale titolo.

 

Dispone l’art. 18 del D.L. n. 67/1997, conv. nella legge n. 135/1997, che “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio e con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenze o provvedimento che esclude la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti dall’Avvocatura dello Stato. Le Amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipi del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.

 

Ha aggiunto la sentenza in rassegna che a nulla rilevava nel caso in questione il lungo tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza assolutoria ( nella specie del 1998) fino al ricorso del 2003 ( che ha incoato la causa poi decisa dal TAR adito con la sentenza n. 471/2010) per giustificare un calcolo di interessi dal momento della emissione delle parcelle, pur nella misura rettificata successivamente dall’Avvocatura.

 

Infatti gli interessi, in quanto obbligazione accessoria, non possono che decorrere e trovare la propria giustificazione causale dalla fattispecie da cui trae titolo l’obbligazione principale di rimborso, la cui sussistenza non può che ricorrere per effetto della determinazione della somma dovuta, operata dall’Avvocatura, e non già in presunti ritardi o colpevoli omissioni della P.A., che tutt’al più avrebbero potuto formare oggetto di distinta domanda risarcitoria, se debitamente provati sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Casesa Antonino

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