Il rimborso delle spese processuali alla parte vittoriosa

La stagione estiva appena conclusa, non è stata soltanto “molto calda” dal punto di vista metereologico, ma anche sotto il profilo giudiziario, se così può dirsi, in una materia che pone tematiche abbastanza sentite tra gli operatori del diritto come quella del rimborso delle spese legali, spesso verificandosi che le stesse vengono poste a carico della parte totalmente vittoriosa, anche illegittimamente, come dimostrano i continui interventi della Corte Regolatrice e da ultimo le  plurime decisioni pubblicate nel periodo che va da luglio a settembre del corrente 2017.

Quanto appena detto, induce a ritenere che la riforma, in tema di rimborso delle spese legali, operata, anche in funzione deflattiva del processo, dalla L. 69/2009, non è stata utile in detta direzione alla luce della formula utilizzata dal legislatore. Essa, infatti – prevedendo la compensazione in caso di soccombenza reciproca ovvero in ragione della sussistenza  di altre gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitare nella motivazione della sentenza, mandando quindi al Giudice il potere discrezionale di individuarle, non sindacabile avanti quello di legittimità – ha avuto l’effetto contrario di favorire il contenzioso, spesso contestando la parte vittoriosa la pronuncia di compensazione parziale o totale delle spese laddove motivata incongruamente o in modo non soddisfacente per la stessa parte. Di qui l’ulteriore intervento legislativo operato con legge 162/2014 (invero, il terzo in quanto già con la legge 263/2005 il testo originario dell’art. 92, 2° co. c.p.c. era stato modificato con la introduzione della locuzione aggiuntiva secondo cui “i giusti motivi” – di compensazione – dovevano essere esplicitamente indicati in motivazione) in cui si è preferito  “tipizzare” le ipotesi di compensazione delle spese legali, oltre in quella  classica della soccombenza reciproca,  con l’utilizzo della formula  della “ assoluta novità della questione trattata  o dal mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.

La più stringente previsione, che ha escluso il potere discrezionale del giudice, di cui sopra si è detto,  è applicabile ai procedimenti introdotti  a decorrere dal 30° giorno  successivo  dalla entrata  in vigore di detto provvedimento legislativo, residuando, dunque, una “massa” di procedimenti (ante 2014) regolati della precedente normativa , potenzialmente “approdabili” in Cassazione laddove venga censurato il cattivo esercizio di detto potere discrezionale del giudice di merito.

 

Volume consigliato:

 

La  scelta di  politica legislativa di  prevedere la compensazione delle spese legali, oltre ai casi di soccombenza reciproca,  alle suddette  ipotesi tassative, sarà in grado di limitare il contenzioso che spesso giunge avanti la Suprema Corte?

E’ difficile dirlo anche perché potrebbe essere ipotizzabile che il Giudice possa errare nel  considerare come assolutamente nuova la questione trattata o  nel riscontrare la sussistenza di un mutamento della giurisprudenza: ma questa è altra cosa rispetto all’esercizio di un potere discrezionale del giudice nell’individuare “le altre gravi ed eccezionali ragioni” che, nelle fattispecie scrutinate dalla giurisprudenza in commento, hanno costituito motivo di doglianza avanti la S.C. trattandosi di contenzioso introdotto nella vigenza della legge del 2009 poi modificata nel 2014 come visto.

Prima di passare all’esame di dette decisioni, è bene riassumere, alla luce di plurimi interventi legislativi, quale è allo stato, per le cause ora introdotte, il regime riguardante il rimborso delle spese processuali sostenute per far valere in giudizio un diritto.

Orbene, nel testo vigente dell’art. 92 cpc il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 92 c.p.c.

Il comma 4 della stessa norma citata attualmente dispone che nelle cause previste dall’art. 82 c.p.c., primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal Giudice non possono superare il valore della domanda.

A sua volta l’art. 92, nel testo parimenti vigente, prevede che il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’art. 91 c.p.c., può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, mentre se le ritiene eccessive o superflue, e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c., essa ha causato all’altra parte.

Se ( come già visto) vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

La ratio legis in funzione  deflattiva è di tutto  “tondo”.

Ove le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Mette conto di rilevare che il criterio della soccombenza viene comunemente individuato nell’avere dato causa al giudizio, posto che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l’accertamento giudiziale (così Cass. 3038/16; Cass. 11179/16).

Il ricordato principio di causalità giustifica la compensazione totale o parziale delle spese in presenza di soccombenza reciproca, essendo imputabili a ciascuna delle parti gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate ovvero per aver avanzato pretese infondate.

In ragione dello stesso principio di causalità, il Giudice di appello che  riformi in tutto o in parte la decisione di primo grado deve, anche d’ufficio, “ rimodulare” per così dire, il regolamento delle spese processuali ripartendone l’esborso tra le parti in modo corrispondente e proporzionale alla decisione che abbia accolto in tutto od in parte l’appello.

La soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, presuppone, come chiarito dalla S.C. (v. ex multis Cass. 21684/2013, Cass. 22871/2015) una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate o che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti ovvero, nell’ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, quando essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.

Vale la pena ribadire l’esistenza di ipotesi derogatorie al criterio della soccombenza eccezionalmente individuate nell’art. 91 e 92, I° co. c.p.c..

Singolare appare quella  di cui all’art. 91 primo comma cpc,  prevista al di fuori di una vera e propria soccombenza: avversata dai più ed ispirata da ragioni deflattive del processo – mercé l’attuazione del principio costituzionale della sua ragionevole durata (una delle maggiori preoccupazioni del nostro legislatore in materia di giustizia)-  essa configurerebbe, secondo parte della dottrina, una speciale condanna punitiva per la parte colpevole di aver rifiutato ingiustificatamente una proposta conciliativa e comunque una  sanzione processuale.

Stando alla lettura della norma il rifiuto della proposta senza giustificato motivo determina la condanna alle spese di lite maturate dopo la formulazione della proposta stessa solo nel caso in cui essa corrisponda esattamente alla decisione e non, quindi, anche nei casi in cui se ne discosti di poco.

Problematico è il significato da attribuirsi ai giustificati motivi che sembrerebbero legittimare  il rifiuto. L’opinione suggerita dalla dottrina attiene ad una previsione sull’esito del giudizio risultata erronea a seguito di mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti o per essersi il Giudice discostato dai propri precedenti o perché la lite sia stata decisa sulla base di un esito sfavorevole dell’attività istruttoria non prevedibile.

Una particolare forma di soccombenza, individuata sulla base dell’art. 4 co. 8 DM 55/2014, è quella che permette di aumentare i compensi per la difesa del convenuto stesso allorché sia manifestamente fondata e così appaia per l’abilità tecnica dell’avvocato: una soccombenza definita “qualificata” in una recente sentenza del Tribunale di Verona 23/05/2014 (in Red. Giuffrè 2014) e avente come ivi chiarito, anche la finalità di scoraggiare “pretestuose resistenze processuali” (il tema è sempre legato alla esigenza deflattiva del processo).

Ritornando alle molteplici decisioni di recente emesse dalla Corte Regolatrice in subiecta materia si sottolinea come esse ribadiscono, con una certa fermezza, un orientamento che dovrebbe scongiurare la proposizione di doglianze al Giudice di legittimità chiaramente destinate a non avere successo.

Si tratta delle seguenti sentenze .Cass. 05/07/2017 n. 16473; Cass. S.U. 10/07/2017 n. 16990; Cass. 29/08/2017 n. 20526; Cass. 06/09/2017 n° 20869.

Nella prima delle indicate decisioni, intervenuta in un caso regolato  ratione temporis dalla riforma del 2009, è stato ulteriormente precisato che, ai fini della compensazione delle spese, integrano la nozione di gravi ed eccezionali ragioni, la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato (cfr. anche, Cass. 5267/2016) nonché la oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o la oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza.

Ciò a titolo esemplificativo dovendo le suddette gravi ed eccezionali ragioni riguardare specifiche circostanze od aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie) inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. anche, Cass. 14411/2016).

Nella sentenza del 16990/17 viene precisato che la parzialità dell’accoglimento meramente quantitativo realizza una sorta di soccombenza reciproca che è idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass. n° 26565 del 2016, n° 21684 del 2013). In tal caso, il Giudice di merito effettua una valutazione discrezionale, non arbitraria ma da fondarsi sul principio di causalità, che si sostanzia nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell’operare una ideale compensazione tra essi (Cass. n° 3438 del 2016).

Nella sentenza del 20526/17, conformemente alle sopracitate Cass. 2168/2013 e Cass. 22871/15, ma anche Cass. 3438/16,  la Corte  Suprema ha ribadito che in materia di compensazione delle spese processuali, la relativa regolamentazione  può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese, ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

Nella specie tutte le domande proposte dall’attore in primo grado erano state accolte, non vi era stata una riduzione nel quantum del petitum ma una sua liquidazione in via equitativa come richiesto dall’attore, non vi era stato accoglimento di domande proposte dalla controparte, che costituendosi tardivamente in giudizio aveva costretto l’attore a svolgere l’attività istruttoria necessaria a provare il fondamento delle sue domande. Era da escludere, pertanto, alla luce della giurisprudenza citata, che si vertesse in ipotesi di reciproca soccombenza.

Nell’ultima delle citate decisioni (20869/17) è stato ancora una volta applicato il principio di diritto secondo cui la condanna alle spese processuali, ex art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nella esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunciata a favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.

Nello stesso periodo altra decisione della S.C. (06/09/2017 n° 20868) ha confermato che “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del Giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. Ha rilevato, inoltre, che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del Giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n° 2149/14).

Ai fini della soccombenza, ha infine osservato la S.C., rileva l’esito del giudizio nel suo complesso, in particolare “il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c., il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitore in un altro grado” (così Cass. n° 6259/14 ed altre).

 

Settembre 2017

Avv. Arseni Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento