Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31137 del 2024, hanno affrontato la questione riguardante il diritto al rimborso delle spese legali per i dipendenti pubblici assolti in giudizi di responsabilità amministrativa-contabile dinanzi alla Corte dei conti. La decisione ha risolto un contrasto giurisprudenziale che da tempo divideva gli interpreti in materia.
Indice
1. Il fatto
Il caso trae origine dalla vicenda di un commissario ad acta che, a seguito di un giudizio contabile promosso dalla Corte dei conti della regione Campania, era stato assolto nel merito. Nonostante l’assoluzione, le spese di lite erano state compensate dal giudice contabile. Successivamente, lo stesso aveva adito il giudice ordinario per ottenere il rimborso integrale delle spese legali sostenute. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza, aveva respinto l’istanza aderendo all’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 19195 del 2013. Tale indirizzo negava la possibilità per il dipendente assolto di chiedere il rimborso delle spese legali al di fuori del giudizio contabile.
2. I motivi di ricorso
Il ricorrente ha quindi presentato ricorso per Cassazione contestando la sentenza della Corte d’appello, sostenendo che il diritto al rimborso delle spese legali, sancito da diverse disposizioni normative, dovrebbe essere riconosciuto anche in sede extragiudiziale. Tra le norme richiamate vi sono l’art. 3, co. 2-bis, del d.l. n. 543 del 1996 e l’art. 10-bis, co. 10, del d.l. n. 203 del 2005.
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3. Il contrasto giurisprudenziale
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 1321 del 2024, ha rimesso il caso al Primo Presidente per valutare la rimessione alle Sezioni Unite. La decisione è stata motivata dalla necessità di risolvere un contrasto giurisprudenziale esistente tra due orientamenti.
Il primo orientamento, espresso dalla sentenza n. 19195 del 2013, negava il diritto al rimborso in sede extragiudiziale, sostenendo che il giudice contabile è l’unico competente a liquidare le spese legali. Secondo questa interpretazione, la compensazione delle spese è finalizzata al controllo della spesa pubblica e alla prevenzione di abusi, e la statuizione del giudice contabile costituisce un titolo esecutivo che esclude la possibilità di ulteriori richieste al di fuori del giudizio.
Un secondo orientamento, espresso dalla sentenza n. 18046 del 2022, riconosceva invece il diritto del dipendente pubblico assolto a ottenere il rimborso integrale delle spese legali, anche in misura eccedente rispetto alla liquidazione disposta dal giudice contabile. Tale diritto veniva configurato come una posizione sostanziale, svincolata dalla sede giudiziale, con la possibilità di agire in giudizio ordinario in caso di rifiuto da parte dell’amministrazione.
4. Le Sezioni Unite optano per l’ammissibilità del rimborso
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 31137/2024, hanno accolto il ricorso e risolto il contrasto giurisprudenziale nel senso dell’ammissibilità del rimborso delle spese legali anche in sede extragiudiziale. Le Sezioni Unite hanno analizzato il quadro normativo di riferimento, ponendo particolare attenzione al significato delle disposizioni richiamate e alla loro evoluzione. L’art. 3, co. 2-bis, del d.l. n. 543 del 1996 riconosce espressamente il diritto dei dipendenti pubblici sottoposti a giudizio contabile e assolti nel merito al rimborso delle spese legali sostenute, configurando tale diritto come una posizione di natura sostanziale. Tuttavia, non vengono indicate limitazioni quanto alla sede in cui questo diritto debba essere esercitato, lasciando aperta la possibilità di una richiesta in via extragiudiziale. Analogamente, l’art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203 del 2005, sebbene stabilisca che il giudice contabile debba statuire sulle spese di lite, non preclude la possibilità di un rimborso integrativo in sede extragiudiziale.
5. Analisi delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno sottolineato che il diritto al rimborso delle spese legali si radica nel rapporto sostanziale tra il dipendente e l’amministrazione, rapporto che prescinde dalla regolazione processuale delle spese da parte del giudice contabile. Hanno chiarito che la previsione dell’obbligo per il giudice contabile di adottare una statuizione ex art. 91 c.p.c. mira principalmente a semplificare il sistema e a fornire una tutela immediata al dipendente, senza tuttavia escludere la possibilità di ulteriori richieste. La disposizione, infatti, non può essere interpretata in senso restrittivo, pena la violazione dei principi costituzionali di accesso alla giustizia e di buon andamento della pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite hanno inoltre respinto l’argomento secondo cui l’ammissione di un rimborso in via extragiudiziale comporterebbe un rischio di conflitti tra giudicati. Hanno evidenziato che il giudizio di responsabilità contabile, volto ad accertare la sussistenza di una responsabilità amministrativa, si distingue nettamente dal rapporto sostanziale che si instaura tra il dipendente e l’amministrazione ai fini del rimborso delle spese legali. Quest’ultimo rapporto, infatti, si configura come autonomo e non sovrapponibile al giudizio contabile, escludendo pertanto qualsiasi sovrapposizione o conflitto tra le rispettive decisioni.
6.Conclusioni
In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato che il sistema del cosiddetto “doppio binario”, che consente sia una statuizione del giudice contabile sia una richiesta di rimborso in sede extragiudiziale, rappresenta la soluzione più coerente con il quadro normativo e i principi costituzionali. Tale impostazione garantisce una tutela piena ed effettiva per i dipendenti pubblici, consentendo loro di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in misura integrale e senza limitazioni indebite. La sentenza segna un significativo passo avanti nella protezione dei diritti dei dipendenti pubblici e nel rafforzamento del principio di buon andamento amministrativo.
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