Rimedio contro titolo esecutivo di condanna per reati depenalizzati

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Quale rimedio è esperibile, in tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione. Per un quadro completo della normativa, consigliamo il volume “La Riforma Cartabia della giustizia penale”

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n.1299 del 19-09-2023

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1. La questione: rimedio contro titolo esecutivo


Il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava il non luogo a provvedere in relazione ad una opposizione avverso un decreto con cui il medesimo giudice aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., per intervenuta abolizione del reato ai sensi del d.lgs. n. 8 del 2016 rispetto all’ammontare – inferiore a 10.000 euro per ciascuna annualità – dei contributi omessi, sostenendo che avverso tale provvedimento era consentita solo la proposizione del ricorso per Cassazione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione, per il tramite del suo difensore, l’opponente che deduceva violazione di legge in relazione all’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 e art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. Per un quadro completo della normativa, consigliamo il volume “La Riforma Cartabia della giustizia penale”

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La Riforma Cartabia della giustizia penale

Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte accoglieva il ricorso suesposto alla luce di quell’indirizzo interpretativo secondo il quale, in tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. anziché “de plano” ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021).
In applicazione del richiamato principio si riteneva, pertanto, errato il provvedimento impugnato che aveva omesso di provvedere in ordine all’opposizione presentata dal pubblico ministero.
Riconosciuta quindi la fondatezza del motivo di ricorso, era annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendosi al contempo la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il prosieguo.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quale rimedio è esperibile, in tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. anziché “de plano” ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen..
Di conseguenza, ove invece sia stato proposto erroneamente ricorso per Cassazione in relazione ad una situazione di questo genere, esso deve invece essere qualificato in questi termini con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione, vuoi per comprendere quale impugnazione correttamente esperire nel caso di specie, vuoi per comprendere quali conseguenze derivano nel caso in cui si ricorra per Cassazione, anziché proporre opposizione in esecutis.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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