Rimedio restitutorio: differenza da rescissione del giudicato

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In cosa il rimedio restitutorio di cui all’art. 175, co. 2.1., c.p.p. si distingue dalla rescissione del giudicato previsto dall’art. 629-bis c.p.p.? Per approfondire consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 26447 del 23-04-2024

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Indice

1. La questione: le condizioni richieste per esperire il rimedio di cui all’art. 175, co. 2.1. c.p.p.


Veniva presentata, ai sensi dell’art. 175 comma 2.1 c.p.p., un’istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia che aveva confermato la condanna per il reato dell’istante per un caso di furto aggravato. Per approfondire consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso, nel rigettare l’istanza suesposta, la riteneva comunque ammissibile sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui il rimedio restitutorio di cui all’art. 175, co. 2.1. c.p.p. deve ritenersi esperibile nei soli casi in cui l’assenza è stata accertata e legittimamente dichiarata dal giudice, per il caso in cui l’imputato riesca a fornire la prova di non avere avuto comunque conoscenza della pendenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza colpa mentre la rescissione del giudicato previsto dall’art. 629-bis c.p.p., invece, riguarda i casi di erronea dichiarazione di assenza, ferme restando le altre condizioni illustrate tenuto conto altresì del fatto che il rimedio, al contrario di quello rescissorio, riguarda poi la sola facoltà di essere restituiti nel termine per proporre l’impugnazione che si dimostra di non essere stati incolpevolmente in grado di presentare.

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3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 175, co. 2.1., c.p.p. dispone che l’“imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in cosa tale rimedio restitutorio si distingue dalla rescissione del giudicato previsto dall’art. 629-bis c.p.p..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, se l’articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale prevede un rimedio restitutorio, che può essere utilizzato solo quando l’assenza dell’imputato è stata accertata e legittimamente dichiarata dal giudice, fermo restando che questo rimedio è applicabile se l’imputato dimostra di non essere venuto a conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre l’impugnazione nei termini senza colpa, l’articolo 629-bis c.p.p., invece, riguarda la rescissione del giudicato nei casi di erronea dichiarazione di assenza e, sebbene le altre condizioni per questo rimedio siano rimaste invariate, è però importante sottolineare che, a differenza del rimedio rescissorio, il rimedio restitutorio si limita alla facoltà di essere restituiti nel termine per proporre l’impugnazione, qualora si dimostri di non essere stati in grado di farlo senza colpa.
Questo provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere a quale di questi istituti si possa correttamente ricorrere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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