In cosa il rimedio restitutorio di cui all’art. 175, co. 2.1., c.p.p. si distingue dalla rescissione del giudicato previsto dall’art. 629-bis c.p.p.? Per approfondire consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: le condizioni richieste per esperire il rimedio di cui all’art. 175, co. 2.1. c.p.p.
Veniva presentata, ai sensi dell’art. 175 comma 2.1 c.p.p., un’istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia che aveva confermato la condanna per il reato dell’istante per un caso di furto aggravato. Per approfondire consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Formulario Annotato del Processo Penale
Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso, nel rigettare l’istanza suesposta, la riteneva comunque ammissibile sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui il rimedio restitutorio di cui all’art. 175, co. 2.1. c.p.p. deve ritenersi esperibile nei soli casi in cui l’assenza è stata accertata e legittimamente dichiarata dal giudice, per il caso in cui l’imputato riesca a fornire la prova di non avere avuto comunque conoscenza della pendenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza colpa mentre la rescissione del giudicato previsto dall’art. 629-bis c.p.p., invece, riguarda i casi di erronea dichiarazione di assenza, ferme restando le altre condizioni illustrate tenuto conto altresì del fatto che il rimedio, al contrario di quello rescissorio, riguarda poi la sola facoltà di essere restituiti nel termine per proporre l’impugnazione che si dimostra di non essere stati incolpevolmente in grado di presentare.
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3. Conclusioni
Fermo restando che, come è noto, l’art. 175, co. 2.1., c.p.p. dispone che l’“imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in cosa tale rimedio restitutorio si distingue dalla rescissione del giudicato previsto dall’art. 629-bis c.p.p..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, se l’articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale prevede un rimedio restitutorio, che può essere utilizzato solo quando l’assenza dell’imputato è stata accertata e legittimamente dichiarata dal giudice, fermo restando che questo rimedio è applicabile se l’imputato dimostra di non essere venuto a conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre l’impugnazione nei termini senza colpa, l’articolo 629-bis c.p.p., invece, riguarda la rescissione del giudicato nei casi di erronea dichiarazione di assenza e, sebbene le altre condizioni per questo rimedio siano rimaste invariate, è però importante sottolineare che, a differenza del rimedio rescissorio, il rimedio restitutorio si limita alla facoltà di essere restituiti nel termine per proporre l’impugnazione, qualora si dimostri di non essere stati in grado di farlo senza colpa.
Questo provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere a quale di questi istituti si possa correttamente ricorrere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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