Rimessione in termini: la malattia dell’avvocato non rileva come impedimento assoluto

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Rimessione nei termini processuali (art. 153 c.p.c.) solamente per impedimento assoluto del legale: nella specie esaminata dalla IV Sezione Civile della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 15300 del 13 maggio 2022) il certificato medico prodotto, senza assolvere valore fidefacente, conteneva mere valutazioni non assistite da fede privilegiata, pertanto soggetto al prudente apprezzamento del giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità. Pertanto, è stata negata la rimessione in termini richiesta dalla difesa di un contribuente.

L’impedimento assoluto

Una CTR aveva respinto l’appello proposto da un uomo avverso la decisione con cui era stato dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso del medesimo contribuente nei riguardi di un avviso di un accertamento, non sussistendo le condizioni per una rimessione in termini. Alla luce della documentazione prodotta, infatti, non si era configurato uno stato di impedimento assoluto. Avverso tale decisione l’uomo propone ricorso per cassazione, deducendo che la CTR aveva ritenuto a torto non provato il fatto impeditivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La natura delle certificazioni mediche

Le certificazioni mediche prodotte in giudizio, ben lungi dall’assumere valore fidefacente, contenevano mere valutazioni non assistite da fede privilegiata e, come tali, soggette al prudente apprezzamento del giudice non censurabile in questa sede di legittimità.

L’orientamento giurisprudenziale

È stato peraltro osservato che la decisione assunta dalla CTR era coerente con gli indirizzi espressi dalla stessa Corte di Cassazione che, più volte, aveva ribadito che la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte e del difensore che deve essere specificamente provato anche nella sua efficacia causale.

La malattia dell’avvocato non rileva come legittimo impedimento

Sul punto si era precisato che “la malattia del procuratore non rileva di per sé come legittimo impedimento (Cass. S.U. n. 32725/2018) e, invero, anche nel caso di specie “non è stato neppure allegato un malessere improvviso o un totale impedimento a svolgere l’attività professionale, ma piuttosto uno stato di salute non ottimale (…) a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi affinchè le attività ordinarie (come quella di informare i clienti sull’esito dei giudizi in corso e sulle notifiche ricevute di atti ad essi relativi) potessero svolgersi senza interruzioni”.

La mancata prova dell’assolutezza delle circostanze che giustificano la causa non imputabile

Dalla documentazione medica allegata non poteva evincersi l’impossibilità, per il difensore, di provvedere nel rispetto del termine (Cass. 20211/2019), pertanto, nel medesimo caso di specie, difettava la prova dell’assolutezza delle circostanze giustificanti la causa non imputabile (Cass. 22092/2019).

 

Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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