Richiesta rinnovazione istruttoria dibattimentale: dove deve essere presentata

Quando la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell’atto di appello o nei motivi aggiunti?

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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 41157 del 23-10-2024

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Indice

1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione (rinnovazione istruttoria)


La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città: a) confermava la condanna dell’imputato per il reato di riciclaggio di un’autovettura; b) riduceva a quattro anni di reclusione ed E. 2.000,00 di multa la pena irrogata allo stesso per il suddetto reato.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva l’inosservanza di norme processuali per avere la Corte territoriale partenopea ritenuto la tardività della richiesta della difesa di acquisizione di una sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile, nonostante si trattasse di un atto sopravvenuto rispetto alla formulazione dei motivi di appello e «incidente sul procedimento», con la conseguente inosservanza dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui la regola stabilita dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell’atto di appello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ha riguardo alla riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di prove nuove ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione del giudizio e non anche alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 48010 del 30/10/2019; Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014; Sez. 2, n. 22896 del 06/03/2008).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell’atto di appello o nei motivi aggiunti.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, se è vero che la regola prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale debba essere presentata nell’atto di appello o, al più tardi, nei motivi aggiunti, entro il termine previsto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., questa disposizione, però, riguarda esclusivamente la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, o di prove nuove che, pur non essendo state presentate in primo grado, erano comunque preesistenti o erano scoperte prima della chiusura del giudizio, e non invece quelle sopravvenute o scoperte dopo il primo grado.
Siffatto provvedimento, dunque, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando si deve chiedere la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nell’appello o nei motivi aggiunti.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1] Ai sensi del quale: “Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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