Rinnovo di A.I.A. ed emissioni odorigene: è possibile derogare ai limiti di emissioni fissati dalla legge?

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  1. La massima
  2. La questione

1. La massima

In materia ambientale, è il titolare dell’interesse legittimo pretensivo ad ottenere una deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge che deve fornire la prova che la concessione di tale deroga non rilevi in danno della salubrità dell’ambiente (fattispecie relativa al rilascio di una AIA ex art. 29 sexies d.lgs. n. 152 del 2006, che negava la deroga al superamento di emissioni di una sostanza chimica, in un collettore di scarico di reflui, che aveva contribuito ad aumentare emissioni odorigene moleste).

2. La questione

La sentenza in commento concerne la legittimità della prescrizione del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale (cd. AIA) finalizzata al protrarsi della deroga al limite fissato dalla legge allo scarico dei reflui contenenti sostanze aldeidi dall’1 giugno 2015.

Il Consiglio di Stato evidenzia che il quadro normativo (l’art. 29 sexies del D.lgs. n. 152/2006) assegna un’ampia facoltà di scelta all’amministrazione pubblica, chiamata a contemperare le ragioni della produzione con gli altri interessi coinvolti nella vicenda, quali quello primario dell’ambiente, normativamente salvaguardato dalla disciplina dell’AIA, e quello della popolazione dei Comuni limitrofi allo stabilimento industriale al pieno godimento e alla salubrità delle loro proprietà, leso dalle immissioni olfattive moleste.


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In particolare, l’art. 29 sexies d.lgs. n. 152/2006 prevede:

  • Al primo comma che “L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. […]”
  • Al terzo comma, prima frase, che “L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti…”;
  • Al terzo comma, ultimo periodo, che “Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”;
  • Al comma 4 bis che “L’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL)…”;

Sulla base del quadro normativo appena menzionato, il Consiglio di Stato sancisce che “l’amministrazione chiamata a provvedere in deroga al limite di legge, pur disponendo di un’ampia discrezionalità al riguardo, si muove pur sempre in un quadro normativo che procede secondo la diade “regola-eccezione” (arg., da un lato, dall’art. 29 sexies, comma 3, prima frase, e comma 4 bis, e, dall’altro, dall’art. 29 sexies, comma 3, ultimo periodo: “se del caso…”) e, in base ai consolidati principi espressi a più riprese da questo Consiglio, quando ciò avviene è la decisione amministrativa che risulta eccezionale a necessitare di una più rigorosa valutazione (…) e di una più forte ed articolata motivazione rispetto a quella del provvedimento che invece si conformi al parametro ordinariamente previsto dalla legge (…)”.

Inoltre, il Collegio chiarisce che rispetto ad un interesse di pretesa “è l’interessato a dover dare prova, nel corso del procedimento, del ricorrere di tutti i presupposti che la legge ritiene necessari perché possa essere accordata l’“utilità finale” o il “bene della vita”, e non competa, per converso, all’amministrazione dover dare prova dell’assenza dei suddetti presupposti”.

Con la conseguenza che l’eventuale prova deve essere offerta durante il procedimento amministrativo dalla società che ha interesse all’ottenimento della deroga e non già dall’amministrazione chiamata a decidere in merito.

Ciò premesso, il Consiglio di Stato precisa che quand’anche, poi, fosse offerta la prova della non riconducibilità causale delle immissioni di odori molesti allo scarico “in deroga”, l’amministrazione può comunque non concedere la deroga proprio in ragione della natura eccezionale del superamento dei limiti di legge (i quali costituiscono “la regola”).

L’amministrazione pubblica, infatti, rimane arbitra del migliore e più opportuno perseguimento dell’interesse pubblico e del suo bilanciamento con gli interessi secondari con esso confliggenti e, dunque, può nell’esercizio della sua discrezionalità “decidere di accordare all’interesse ambientale una più spiccata prevalenza e di ricondurre, conseguentemente, il diritto alla produzione e allo scarico della società nei limiti imposti ordinariamente dal legislatore, in via meramente prudenziale o ritenendo che la deroga fino a quel momento accordata si sia protratta per un tempo eccessivo (arg. dall’art. 29 sexies, comma 1, d.lgs. n. 152/2006)”.

 

 

Sentenza collegata

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Francesca Miniscalco

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