Rinvio: compatibilità giudice che ha pronunciato l’ordinanza annullata

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In sede di rinvio, può provvedere lo stesso giudice persona fisica che ha pronunciato l’ordinanza annullata? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 33033 del 12-07-2024

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Indice

1. La questione: l’incompatibilità del giudice


Il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito di un annullamento disposto dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, confermava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con cui veniva applicata all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere quale partecipe di un’associazione mafiosa.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. e 111 Cost. in quanto il Presidente, che aveva deciso a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, era lo stesso di quello che aveva emesso la precedente ordinanza nel merito. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in sede di rinvio, può provvedere lo stesso giudice persona fisica che ha pronunciato l’ordinanza annullata, con particolare riguardo all’annullamento con rinvio di ordinanze in materia di misure cautelari personali, in quanto la valutazione cui il giudice è chiamato è incidentale, provvisoria e limitata e non comporta un accertamento sul merito della contestazione (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021; Sez. 2, n. 49113 del 14/11/2019), facendosene conseguire da ciò che, per nessuno dei giudici componenti il collegio che aveva emesso il provvedimento impugnato, era configurabile una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen..
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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in sede di rinvio, può provvedere lo stesso giudice persona fisica che ha pronunciato l’ordinanza annullata.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che, in caso di rinvio, lo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza annullata può intervenire nuovamente poiché la valutazione richiesta è provvisoria e non riguarda il merito della contestazione.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’incompatibile del giudice ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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