Come è noto, con decreto ministeriale del 4 luglio del 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno seguente), il Ministero della Giustizia ha individuato, a norma dell’art. 1 una serie di atti, in materia penale, da depositarsi esclusivamente in via telematica.
Indice
1. Il d.m. del 4 luglio del 2023
Ciò posto, sempre in questo provvedimento, è stato altresì stabilito che siffatto obbligo sarebbe decorso a partire dal 20 luglio posto che all’art. 2 è ivi disposto che il “presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
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2. La comunicazione del 18 luglio del 2023
Sul sito di informazioni del Ministero della Giustizia, vale a dire il www.gnewsonline.it, è stata annunciata il 18 luglio del 2023 una “fase sperimentale transitoria, per consentire ai difensori il deposito degli atti sia telematico che cartaceo” (Redazione di gnewsonline, Avvocati, via libera al deposito atti digitale e cartaceo, 18/07/2023, in https://www.gnewsonline.it/avvocati-via-libera-al-deposito-atti-digitale-e-cartaceo/), secondo quanto preveduto dal “decreto firmato oggi dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al fine di “assicurare, in sede di prima applicazione – si legge – le verifiche di piena funzionalità del portale del processo penale telematico”” (ibidem).
Di conseguenza, sempre secondo quanto riportato in tale comunicazione, l’“obbligo di deposito esclusivamente mediante portale decorrerà, non più a partire dal 20 luglio, ma “solo quindici giorni dopo la pubblicazione dei regolamenti, già indicati nel decreto legislativo del 10 ottobre 2022” (Redazione di gnewsonline, Avvocati, via libera al deposito atti digitale e cartaceo, 18/07/2023, in https://www.gnewsonline.it/avvocati-via-libera-al-deposito-atti-digitale-e-cartaceo/).
3. Il d.m. del 18 luglio del 2023
In effetti, con decreto ministeriale del 18 luglio del 2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo stesso giorno), il Ministro della Giustizia ha disposto quanto segue: “L’efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell’elenco di cui all’art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell’art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”.
Quindi, il differimento del deposito telematico non preclude la possibilità che si proceda in tal senso, ma sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ciò rappresenta una mera facoltà, e non un obbligo.
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