Rinvio pregiudiziale competenza territorio art.24 bis c.p.p.

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Come deve essere interpretato l’art. 24-bis c.p.p.
Per approfondire consigliamo il volume: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez.I pen.- sentenza n. 20612 del 12-04-2023

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Indice

1. La questione


Il Tribunale di Latina rimetteva gli atti alla Cassazione, ai sensi dell’art. 24 (rectius: 24-bis) cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dai difensori degli imputati.


Per approfondire l’argomento vedi l’articolo: Riforma Cartabia: il rinvio pregiudiziale alla Cassazione per competenza per territorio

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Si osservava prima di tutto che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale, rilevandosi al contempo, da un lato, che, a differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento della rimessione affida la decisione sul rinvio pregiudiziale al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto, dall’altro, che la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen..
Ciò posto, gli Ermellini rilevavano altresì che, applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 30 cod. proc. pen., deve inoltre ritenersi la sussistenza di un obbligo dell’immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona mentre, di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l’atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021; sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007).
Oltre a ciò, era fatto altresì presente che il contenuto dell’atto di parte di denuncia o “sollecitazione” di conflitto dovrà corrispondere esattamente alle previsioni di cui all’art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto e, dunque, il tenore letterale della norma non lascia al giudice alcuna discrezionalità, ma gli attribuisce soltanto la peculiare valutazione-filtro sull’esistenza dei presupposti del conflitto stesso, fermo restando che, in tutti gli altri casi, e segnatamente nell’ipotesi della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., la siffatta valutazione discrezionale del giudice (sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale) costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa.
In tali condizioni, quindi, per la Corte di legittimità, la soluzione interpretativa prospettata per i casi di conflitto può essere mutuata, con i dovuti adattamenti, anche in relazione alla possibilità di rimettere la questione sulla competenza alla Corte di cassazione ex all’art. 24-bis cod. proc. pen., opzione che valorizza però la discrezionalità del giudice nella delibazione della configurabilità dei presupposti della dichiarazione di incompetenza, dovendosi, a tale proposito, essere ricordato che la relazione finale della “Commissione Lattanzi” ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà“, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione, essendo, cioè, necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione.
Rientra, in tal modo, ad avviso degli Ermellini, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell’eccezione, ove ne delibi l’infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.
Detto questo, i giudici di piazza Cavour evidenziavano altresì come la norma di nuovo conio non fornisca espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che “pronuncia ordinanza“‘, trattandosi di un provvedimento che, alla luce dell’art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza.
Pertanto, siccome nell’architettura dell’art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente “può” – non deve – rimettere la questione alla Corte di Cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte, tenuto conto del fatto che la ratio della norma (evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un “vizio occulto” del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l’iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza, fermo restando che tale provvedimento non “blocca” il processo, né determina il rischio dell’inutile dispendio di attività processuale, dal momento che il giudice indicato come competente ha le seguenti opzioni: se si ritiene competente, deve procedere mentre, se il giudice si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto.
Ciò posto, il giudice, che non si ritiene incompetente — perché altrimenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto — ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive, considerato che tale attività esplicativa è, del resto, insita nella rimessione degli “atti necessari” e nell’indicazione “delle parti e dei difensori“.
Invero, diversamente opinando, per la Suprema Corte, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l’obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di Cassazione a valutare “al buio” la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale dell’atto di rimessione.
Precisato ciò, il Supremo Consesso – dopo avere rilevato come, invece, nel caso di specie, il giudice di merito non avesse compiuto alcuna delibazione della questione, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza senza neppure prospettare i termini della stessa, né prendendo posizione sulle argomentazioni delle parti con riguardo ai singoli reati addebitati a ciascuno degli imputati – notava come la richiesta di rinvio pregiudiziale fosse inammissibile anche sotto altro profilo.
In effetti, per la Suprema Corte, il nuovo art. 24-bis cod. proc. pen. riproduce i termini decadenziali previsti dall’art. 21 cod. proc. pen. per la formulazione della eccezione dell’incompetenza per territorio (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021; sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013; sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007), alla quale deve essere associata la richiesta di rimessione della decisione alla Corte di Cassazione e, dunque, la formulazione dell’eccezione di incompetenza per territorio del giudice procedente deve essere associata alla contestuale richiesta di rimessione della questione alla decisione della Corte di Cassazione, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento, tenuto conto altresì del fatto che l’indicazione della legge delega, sul rigido meccanismo preclusivo, è stata espressamente riprodotta nel testo del comma 6 dell’art. 24-bis cod. proc. pen., là dove dispone che la parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento.
Orbene, nella fattispecie in esame, la Cassazione stimava come non fossero state rispettate tutte le condizioni imposte dalla legge per il rinvio pregiudiziale.
Le prospettazioni delle parti, che avevano eccepito ancora prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia l’incompetenza del Tribunale ipotizzando vari fori alternativi, difatti, erano, per la Corte di legittimità, generiche e non contenevano l’espressa richiesta di rinvio pregiudiziale, sicché non soddisfavano l’ulteriore specifico requisito legale richiesto dall’art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen., mancando, nell’eccezione di incompetenza, la richiesta di rimessione alla Corte regolatrice.
Ebbene, tenendo presente che il rinvio pregiudiziale non era stato disposto d’ufficio, ma, del tutto immotivatamente, sull’eccezione della parte che contestava la competenza del Tribunale di Latina prospettando fori alternativi – prospettazione che preclude in ogni caso la proposizione del successivo conflitto positivo (Sez. 1, n. 26033 del 28/05/2019) – per il Supremo Consesso, il giudice procedente non poteva innescare il procedimento incidentale, mancando una delle condizioni dell’azione, costituita dalla espressa richiesta di rinvio ex art. 24-bis cod. proc. pen..
Di conseguenza, alla stregua di quanto sin qui esposto, veniva dichiarata inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale, disponendosi al contempo la restituzione degli atti al Tribunale di Latina.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come deve essere interpretato l’art. 24-bis c.p.p..
Si affermano difatti in tale pronuncia i seguenti criteri ermeneutici: 1) nell’ipotesi della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., la valutazione discrezionale del giudice (sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale) costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa; 2) rispetto alla suddetta richiesta, il giudice procedente “può” – non deve – rimettere la questione alla Corte di Cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte; 3) la formulazione dell’eccezione di incompetenza per territorio del giudice procedente deve essere associata alla contestuale richiesta di rimessione della questione alla decisione della Corte di Cassazione, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento; 4) ove il giudice procedente decida di non disporre il rinvio pregiudiziale, ciò non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen..
Tale provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione, ove sia formulata una richiesta di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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