Rinvio pregiudiziale: una guida operativa della Corte di Giustizia

Redazione 06/06/11

Anche se da diversi anni è divenuto un efficacissimo meccanismo per garantire una corretta e uniforme applicazione del diritto europeo da parte delle giurisdizioni nazionali, il rinvio pregiudiziale non sempre è correttamente conosciuto e applicato dai giudici nazionali (e dagli stessi avvocati). A chiarire tutti i passaggi operativi e procedurali è ora l’istituzione più autorevole, vale a dire quella Corte di Giustizia che in ultima istanza è chiamata a decidere sulla questione che le viene sottoposta, e lo fa attraverso la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione del 28 maggio (serie C 160) di una Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali, sostitutiva di un analogo documento pubblicato nel 2009.

Quella pubblicata dalla Corte è una guida estremamente dettagliata (e, ovviamente, altamente autorevole), che prende in considerazione tutte le azioni necessarie per poter sottoporre una questione pregiudiziale all’attenzione della massima autorità giurisdizionale europea: in primo luogo si esamina il ruolo della Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale per passare poi all’esame della decisione di sottoporre una questione alla Corte (chiarendo chi può essere l’autore della questione e distinguendo tra rinvio per interpretazione e rinvio per esame di validità). I successivi punti toccati dalla Nota informativa riguardano i seguenti aspetti: quando sottoporre una questione pregiudiziale, la forma della stessa, gli effetti che determina sul procedimento dinanzi al giudice nazionale, le spese e il gratuito patrocinio, la corrispondenza tra il giudice nazionale e la Corte. Una delle novità contenute in questa versione della Nota informativa è quella riportata al punto 25 laddove si afferma che “nel corso del procedimento pregiudiziale, la Corte riprende, in linea di principio, i dati contenuti nella decisione di rinvio, ivi compresi i dati nominativi o di natura personale. Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio, qualora lo ritenga necessario, procedere esso stesso, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, a coprire con l’anonimato una o più persone coinvolte nella causa principale”.

La seconda parte della Nota informativa esamina il cosiddetto procedimento pregiudiziale d’urgenza (PPU), applicabile esclusivamente nei settori di cui al titolo V della parte terza del TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con il quale si semplificano e si accelerano notevolmente le varie fasi del procedimento dinanzi alla Corte.

Per quanto riguarda questa procedura si è operata una parziale modifica del punto 40 della Nota informativa specificando che “la domanda di procedimento pregiudiziale d’urgenza deve essere presentata in una forma scevra di ambiguità, che consenta alla cancelleria della Corte di accertare immediatamente che il fascicolo deve essere trattato in maniera specifica. A questo scopo, il giudice del rinvio è invitato a inserire nella sua domanda una menzione dell’art. 104ter del regolamento di procedura, facendola comparire in un punto chiaramente identificabile nel suo rinvio (ad esempio, nell’intestazione o con un atto giudiziario distinto). Eventualmente, una lettera di accompagnamento del giudice del rinvio può fare opportunamente menzione di detta domanda”. (Antonio Verrilli)

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