Il condomino che, a seguito di un allagamento di liquami nella sua proprietà esclusiva, ripara urgentemente le condutture fognarie condominiali per evitare il verificarsi di altri episodi di allagamento può richiedere il rimborso per gli interventi effettuati?
riferimenti normativi: art. 1134 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Trib. Milano, Sentenza del 20/11/2012
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Indice
1. La vicenda
In data 13 marzo 2017 all’interno dell’appartamento di una condomina si era verificato un allagamento di liquami causato dal mancato funzionamento delle condutture condominiali che portavano le acque luride verso il collettore fognario cittadino; tale allagamento aveva interessato anche l’interno della abitazione della condomina (era posta al piano terra) e l’intero giardino, con la conseguenza che si rendeva necessario provvedere allo scavo di pulizia e rimozione terra vegetale, alla rimozione pozzetti ammalorati, alla fornitura e posa in opera di nuovi pozzetti e nuovi tratti di condotta orizzontale, nonché al collaudo del nuovo impianto di scarico e alla fornitura e posa di terra vegetale per ripristino giardino. Per tali interventi la danneggiata aveva sborsato la somma di € 6.100,00, somma della quale richiedeva il pagamento al condominio che riteneva responsabile di quanto accaduto. Successivamente l’immobile veniva donato e la donataria citava in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal sinistro sopra detto. Il convenuto si difendeva facendo presente che l’attrice non poteva chiedere il risarcimento asseritamente arrecato ad una porzione immobiliare non di sua proprietà, avendo ricevuto l’immobile per donazione in data 29 maggio 2019 e non avendo ricevuto alcuna cessione del diritto al risarcimento del danno; in ogni caso evidenziava che la donante aveva comunicato ai condomini l’immissione di liquami provenienti dalla condotta fognaria e nonostante la collettività condominiale si fosse attivata per convocare l’assemblea e deliberare i lavori la stessa donante aveva commissionato (a sue spese) i lavori necessari; il condominio, quindi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Interveniva volontariamente la proprietaria dell’immobile al momento del verificarsi dell’evento dannoso precisando che per accordi verbali intercorsi con l’attrice (donataria del suo immobile) aveva ceduto anche il diritto al risarcimento del danno maturato a suo favore.
2. La questione
Il condomino che, a seguito di un allagamento di liquami nella sua proprietà esclusiva, ripara urgentemente le condutture fognarie condominiali per evitare il verificarsi di altri episodi di allagamento può richiedere ex articolo 1134 c.c. il rimborso per gli interventi effettuati?
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3. La soluzione
La domanda proposta dall’attrice è stata respinta poiché egli non era proprietaria al momento del verificarsi dell’evento. Del resto, dall’atto di donazione, non era emersa nessuna esplicita cessione del relativo credito, mancando proprio quella necessaria puntualizzazione sulla cessione del credito, unitamente al diritto dominicale. Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato come sia intervenuta la titolare del diritto di proprietà all’epoca del verificarsi dell’evento dannoso, facendo valere un diritto proprio, con ciò riportando la controversia tra le parti legittimamente interessate alla soluzione. Nel merito lo stesso giudice ha sottolineato che la responsabilità dell’allagamento e dei conseguenti danni è ascrivibile al condominio (le condutture condominiali erano esplose). Secondo il Tribunale la danneggiata (donante) ha diritto ex art. 1134 al rimborso delle spese sostenuto atteso che provvedere alla riparazione della stessa condotta si poneva come urgente perlomeno al fine di evitare un altro ulteriore allagamento e, quindi, ulteriori e forse più gravi danni alla sua proprietà.
4. Le riflessioni conclusive
La sentenza in commento conferma che le condutture fognarie sono parte necessaria condominiale e, quindi, soggiacciano alla custodia del condominio che è tenuto alla loro manutenzione ordinaria. Di conseguenza una volta esclusa la ricorrenza del caso fortuito, il condominio è responsabile, ex art. 2051 c.c., quale proprietario e custode delle condutture fognarie condominiali, dei danni conseguenti al loro non adeguato funzionamento (Trib. Monza, sez. I, 3 ottobre 2005). Nel caso esaminato la danneggiata non ha dovuto provare il rapporto di causalità tra il bene comune oggetto di custodia e l’evento dannoso dalla stessa cagionato in quanto è emerso dalla comparsa di costituzione del condominio che effettivamente l’evento dannoso si è verificato e che lo stesso era riconducibile alle condutture fognarie condominiali. Del resto, gli interventi realizzati dalla danneggiata nel suo giardino sono risulti urgenti. A tale proposito si ricorda che l’urgenza ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa o ai terzi, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (Cass. civ., sez. II, 23/09/2016, n. 18759). In altre parole, va considerata urgente non la spesa che pur sia giustificata dalle condizioni di degrado o di scarsa manutenzione, o di incuria, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo (Cass. civ., sez. II, 30/10/2017, n. 25729).
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