Ripartizione spese straordinarie casa coniugale assegnata

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Le spese straordinarie relative alla casa coniugale in condominio assegnata alla moglie dovranno essere ripartite fra i coniugi comproprietari in proporzione alle rispettive quote.
riferimenti normativi: art. 1123 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 27/12/2022, n. 37825
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Tribunale di Velletri -sez. I civ.- sentenza n. 1657 del 4-09-2023

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Indice

1. La vicenda


Un immobile facente parte del condominio era in comproprietà tra marito e moglie al 50% ciascuno. Successivamente, in sede di separazione (e poi dopo di divorzio), l’immobile era stato assegnato alla moglie. Quest’ultima aveva corrisposto al condominio spese condominiali straordinarie afferenti all’unità abitativa per cui richiedeva all’ex marito il rimborso di quanto anticipato per la sua quota comproprietaria. Successivamente, per recuperare dette spese già anticipate, chiedeva ed otteneva un decreto ingiunto nei confronti dell’ex coniuge. Quest’ultimo si opponeva evidenziando l’illegittimità dell’ingiunzione e, conseguentemente, richiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo di non essere stato tempestivamente informato e di non avere potuto partecipare alle delibere condominiali relative all’approvazione dei lavori straordinari di cui era stata chiesta la ripetizione con il decreto ingiuntivo opposto.

2. La questione


Le spese straordinarie della casa coniugale in proprietà di entrambi, dovranno essere ripartite fra i coniugi in proporzione alle rispettive quote proprietarie?


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3. La soluzione


Il Tribunale ha dato ragione alla moglie. Secondo lo stesso giudice è chiaro che le spese condominiali, di cui non ne è contestata la natura straordinaria, sostenute dalla moglie debbano gravare nella misura del 50% in capo all’ex marito.
In ogni caso il Tribunale osserva come sia assolutamente irrilevante la circostanza dedotta dall’ex marito di non aver potuto usufruire dell’immobile in quanto utilizzato esclusivamente dalla coniuge in ragione del provvedimento di assegnazione. Anche la lamentela riguardante la mancata partecipazione alle assemblee condominiali non è stata ritenuta pertinente. Alla luce di quanto sopra è stata rigettata l’opposizione svolta con l’integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, mentre l’opponente è stato condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte.

4. Le riflessioni conclusive


La casa familiare, sia in sede di separazione che in quella di divorzio, può essere assegnata ad uno dei due coniugi; l’assegnazione prescinde dalla titolarità della proprietà (la casa, infatti, può anche essere di proprietà dell’altro coniuge o addirittura di terzi).
In particolare secondo il primo comma dell’articolo 337-sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. L’assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l’”habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (Cass. civ., sez. I, 11/11/2021, n. 33610). Per quanto afferisce alla ripartizione delle spese condominiali inerenti alla casa familiare oggetto di assegnazione in sede di separazione o di divorzio, occorre distinguere tra le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l’immobile (per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento) e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell’immobile (per esempio, spese di manutenzione straordinaria).
L’essenziale gratuità dell’assegnazione della casa familiare esonera, invero, l’assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell’abitazione di proprietà dell’altro, tuttavia, non si estende alle spese correlate all’uso (tra cui i contributi condominiali inerenti alla manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’alloggio familiare), spese che, sono a carico del coniuge assegnatario (Cass. civ., sez. I, 22/02/2006, n. 3836).
Quindi, se la moglie ottiene la possibilità di vivere nella casa del marito, dovrà anche pagare le quote condominiali mensili, quelle cioè di ordinaria amministrazione. Quanto invece a quelle di straordinaria amministrazione (ad esempio, per lavori di ristrutturazione), queste ricadono sempre sul proprietario, anche se non assegnatario. In caso di comproprietà, però, graveranno tanto sul marito quanto sulla moglie in ragione del 50% ciascuno.
L’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento “sui generis” (Cass. civ., sez. VI, 23/05/2022, n. 16613).
I coniugi comproprietari di un’unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comproprietari stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume)
L’amministratore, perciò, può chiedere, legittimamente, il pagamento dell’intero debito relativo alle spese condominiali dell’appartamento in comproprietà anche al singolo contitolare.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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