Ripetizione di indebito: l’onere della prova grava sull’attore

Con l’ordinanza n. 24948 depositata il 23 ottobre 2017 la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – 1, Presidente Genovese – Relatore Falabella, è tornata a pronunciarsi sul tema dell’onere probatorio nelle cause di ripetizione d’indebito.

I fatti di causa

Il Tribunale di Como giudicando dell’azione di ripetizione d’indebito proposta da una s.r.l. nei confronti di una banca, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’attrice della somma di circa €. 10.000, oltre interessi.

La sentenza veniva impugnata dall’istituto di credito e la Corte territoriale respinge il gravame.

L’istituto di credito soccombente ricorre per cassazione lamentando che la Corte d’Appello avesse imposto l’onere probatorio relativo ai pagamenti e all’assenza della causa debendi in capo alla stessa banca.

L’onere di produzione degli estratti conto secondo la Corte di Appello di Milano…

La Corte d’Appello di Milano sostiene che l’onere di produzione degli estratti conto incombe sull’istituto di credito e in virtù di tanto l’appellante aveva l’onere di produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto, onde dimostrare il proprio diritto di credito anche nel caso in cui l’azione di accertamento sia stata proposta dal correntista.

Tale onere non può ritenersi escluso dal decorso del decennio, in quanto l’obbligo di conservazione delle scritture contabili è certamente distinto dall’onere di fornire in giudizio la prova del proprio credito e che la produzione degli estratti conto per una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca doveva, pertanto, ritenersi inidonea ad assolvere l’onere della prova che faceva capo all’istituto di credito stesso.

e secondo la Suprema Corte

Ebbene, secondo gli Ermellini le sue esposte motivazioni possono essere condivise nel caso in cui sia l’istituto di credito ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme di cui è creditrice, mentre accade esattamente il contrario se è il correntista ad assumere l’iniziativa giudiziaria chiedendo la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla banca.

E’, infatti, pacifico in giurisprudenza che nell’azione di ripetizione di indebito incombe all’attore fornire la prova dell’avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).

Da tanto discende che il correntista che agisce in ripetizione deve documentare l’andamento del rapporto mediante la produzione degli estratti conto, atteso che attraverso questi ultimi vengono messe in rilevo le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.

La mancata produzione degli estratti conto incide sia sull’azione di ripetizione che sull’eccezione di prescrizione?

La Corte di Cassazione non condivide l’assunto della società cliente dell’istituto di credito secondo cui quanto affermato dalla Corte territoriale con riferimento all’onere probatorio incombente alla banca si riferirebbe al tema della prescrizione.

A tal fine gli Ermellini sottolineano che la mancata produzione degli estratti conto ha valore sia per ciò che attiene la verifica del fondamento dell’eccezione di prescrizione, che per l’accertamento della pretesa fatta valere da chi agisce per la ripetizione d’indebito, non potendosi scindere gli effetti che devono fasi derivare sul piano processuale dall’omessa documentazione delle movimentazioni del conto.

Sulla scorta delle osservazioni che precedono la Suprema Corte ritiene che il giudice di secondo grado abbia errato nel ritenere che la banca, convenuta nell’azione di ripetizione, fosse tenuta a produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto, incombendo tale onere, al contrario sul cliente.

Il principio di diritto enunciato dagli Ermellini

Nel respingere il ricorso e nel rinviare la causa alla Corte di appello, in altra composizi one, gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto:

In tema di contratto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l’andamento del rapporto con a produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione”.

Sentenza collegata

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Avv. De Luca Maria Teresa

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