Riposo settimanale e risarcimento del danno (Cass. n. 6727/2013)

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Massima

Se il datore di lavoro ritarda il collocamento a riposo anticipato del lavoratore che ne ha diritto, non si determina ex sé un danno da usura psico–fisica con diritto dello stesso al risarcimento del danno. 

 

 

1.     Premessa

Nella sentenza in commento del 18 marzo 2013 n. 6727, i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, hanno precisato che nella ipotesi in cui il datore di lavoro abbia indebitamente ritardato il collocamento a riposo anticipato del prestatore di lavoro che ne abbia diritto, non viene a determinarsi, solo per questo, un danno da usura psico – fisica, con conseguente risarcimento del danno.

Ciò sia perché non corrisponde a degli standards sociali riconosciuti la tesi che il prolungamento dell’attività lavorativa sia, ex sé, fonte di pregiudizio per la salute, e sia perché al fine dell’ottenimento del risarcimento del danno non è sufficiente la deduzione del fatto elusivo.

Occorre, invece, provare il concreto pregiudizio subito.

 

 

1.1.          La fattispecie

Nella fattispecie concreta, oggetto di controversia, un lavoratore aveva presentato ricorso al fine di richiedere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno per il mancato riposo settimanale.

Il Tribunale dichiarava la nullità del ricorso e in sede di Appello, la Corte provvedeva, in parte, all’accoglimento, del gravame, condannando il datore al pagamento in favore del ricorrente di una somma di denaro.

Avverso tale decisione ricorreva dinanzi ai giudici della Suprema Corte di Cassazione, e il datore resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale.

Dinanzi alla Corte di Cassazione, ove la questione si era spostata, i giudici provvedevano ad accogliere il secondo ed il terzo dei motivi del ricorso principale; rigettavano per il resto.

Si cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando, anche per quanto concerneva le spese, alla Corte d’Appello.

In tale sede la Corte accoglieva parzialmente l’appello del lavoratore condannando al pagamento di una somma, oltre interessi legali sul capitale, rivalutato.

Avverso tale decisione si proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; resisteva con controricorso (5 motivi) incidentale il datore e con memoria ex art. 378 c.p.c.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 112, 416 e 384 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost. (1).

Osserva che in primo grado la società aveva contestato i conteggi depositati dal lavoratore esclusivamente con riferimento ai giorni lavorati in violazione del diritto al riposo e che nessuna contestazione aveva riguardato l’indicazione dei riposi non goduti nel mese e complessivamente nell’anno, l’ammontare della retribuzione mensile e il calcolo della somma richiesta, circostanze che, in base al principio di non contestazione, dovevano ritenersi provate mentre la Corte territoriale aveva disposto un’inutile ctu.

Con il secondo motivo il lavoratore denunciava la violazione dell’articolo 111 Cost., comma 6, nonche’ dell’articolo 118 disp. att. e dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, e degli articoli 91 e 92 c.p.c.. Censura la sentenza in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto di assumere in via equitativa come parametro di quantificazione del danno il 50% di 1/30 della retribuzione mensile, senza alcuna motivazione e senza indicare i criteri assunti a base del procedimento.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 36 Cost. e articolo 111 Cost., comma 6, (2).

Lamenta che, determinando in complessivi euro 2.561,75 il danno per 245 riposi lavorati (3), il giudice del rinvio aveva violato gli indicati principi costituzionali, non avendo tenuto conto della gravosita’ del lavoro espletato per sette e piu’ giorni senza riposo e riconoscendo un compenso apprezzabile solo come elemosina.

Con il quarto motivo denuncia omessa insufficiente motivazione circa il mancato ricorso all’indice indennitario contenuto nell’articolo 14 del c.c.n.l. 1997 e 17 del c.c.n.l. del 1976 in caso di mancato riposo. Osserva che la contrattazione collettiva aveva disciplinato l’ipotesi di prestazioni effettuate nella giornata di riposo settimanale con la conseguenza che a detto criterio si doveva fare riferimento nella determinazione del danno patito dal lavoratore anziche’ ricorrere a un criterio, quello indicato dalla Corte, arbitrario e privo di qualsiasi presupposto concreto.

Con il quinto motivo si denunciava violazione di legge in relazione agli articoli 112 e 132 c.p.c. nonche’ articolo 118 disp. att. c.p.c. (4).

Lamenta che a pagina 10 e 11 della sentenza la Corte fa riferimento alla contestazione formulata dalla societa’ circa un “conteggio totale” eseguito dal ctu contestazione che la societa’ non aveva formulato in detto giudizio ma in altri giudizi avente analogo contenuto e decisi nella stessa giornata. Il motivo risulta inammissibile, non contenendo le ragioni per cui tale circostanza inficerebbe, al di la’ delle precedenti censure, la sentenza impugnata.

 

 

2. Conclusioni

Nella decisione in commento i giudici della Corte di Cassazione, riunendo i ricorsi, provvedono al rigetto, compensando le spese.

 

 

3.  Giurisprudenza

La mancata fruizione, in aggiunta all’indennità retributiva, di un giorno di riposo compensativo, in caso di reperibilità coincidente con un giorno festivo non tradottasi in lavoro effettivo, non configura il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da usura psico-fisica, trattandosi di mera disponibilità ad una prestazione eventuale, non incidente in alcun modo sulle capacità psichiche e fisiche del lavoratore. Cass. civ., sez. lav., 7 settembre 2011, n. 18310

 

Il lavoratore ha diritto ad un compenso ulteriore ed aggiuntivo a quello destinato a retribuire il lavoro prestato nella giornata di domenica, nel caso di differimento del riposo settimanale nell’ambito della settimana successiva.

Il differimento illecito del riposo, poiché non consentito da norme di legge o contrattuali, comporta, oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di prestazione coincidente con la giornata di domenica, anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana. Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2003, n. 16626 

 

Nel caso di prestazione dell’attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l’usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore uno specifico titolo di risarcimento, che e’ autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale.

Tale danno può consistere nella lesione dell’integrità fisio-psichica, cioè nel danno alla salute o danno biologico in senso stretto, oppure in quello che più genericamente si designa come “danno esistenziale”, al fine di coprire tutte le compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana. Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 2001, n. 9009

 

La mancata concessione al lavoratore del riposo settimanale, con definitiva perdita dello stesso (in quanto non recuperato in tempo utile alla reintegrazione delle energie psicofisiche) è illecita perché contrastante con l’art. 36, terzo comma, della Costituzione. L’attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore che abbia prestato la sua attività nel settimo giorno lavorativo per la definitiva perdita del riposo ha natura risarcitoria e non retributiva, in quanto diretta ad indennizzarlo per il titolo (autonomo e diverso rispetto alla prestazione lavorativa) rappresentato dalla perdita del riposo e dalla conseguente usura psicofisica.

L’esistenza di tale danno è oggetto di presunzione assoluta, in quanto dalla norma dell’art. 36 Cost. si desume che la mancata fruizione del riposo settimanale è lesiva di un diritto fondamentale che deve essere rispettato per tutelare il benessere fisico e psichico dei lavoratori. Cass. civ., sez. lav., 19 dicembre 1997, n. 12898

 

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

__________ 

(1)     Articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

(2)     Articolo 360 c.p.c., n. 3.

(3)     Dunque euro 10,46 per ogni giornata lavorativa.

(4)     Articolo 360 c.p.c., n. 3.

Sentenza collegata

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