Riproporzione dei contributi versati in regime di part-time verticale ciclico

Iovino Elena 20/12/16
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Con sentenza n. 22936/2016, la Suprema Corte, Sezione Lavoro, accoglie il ricorso presentato da G.D.P. avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova con cui rigettava, in quanto non provvista di base normativa, la domanda dello stesso volta al riconoscimento dell’intera anzianità contributiva annuale per i periodi in cui egli aveva lavorato in regime part-time verticale ciclico, distribuendo nell’arco dell’intero anno lavorativo la contribuzione versata per i periodi lavorati.

Il regime di tempo parziale verticale ciclico prevede l’articolazione della prestazione lavorativa, che avviene a tempo pieno, solo su alcuni giorni del mese o di determinati periodi dell’anno.

La questione posta al vaglio della Suprema Corte riguarda quindi la possibilità che i contributi da accreditare al lavoratore in regime part-time siano riproporzionati sull’intero anno cui si riferiscono, anziché esser versati solo in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso.

La Corte evidenzia che la questione del minimale contributivo è distinta rispetto a quella dell’anzianità previdenziale, svincolata dall’effettiva prestazione lavorativa e dalla misura dei contributi versati (cfr Corte di Cassazione n. 23948/2015 e n. 8565/2016). Atteso che, nei contratti a tempo parziale verticale ciclico, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta (tale da impedire di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale integrativa della retribuzione nei periodi di inattività, non spettando infatti né indennità di disoccupazione cfr Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 1732/2003, né indennità di malattia cfr Corte di Cassazione n. 12087/2003), i periodi non lavorativi non possono esser esclusi dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria ad acquisire il diritto alla pensione.

L’art 5, comma 11, d.l. n. 726/1984, secondo cui ai fini della determinazione del trattamento pensionistico l’anzianità contributiva inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale deve esser calcolata proporzionalmente all’orario effettivamente svolto, deve pertanto esser interpretato nel senso di ritenere che l’ammontare dei contributi determinati ai sensi dell’art. 7, d.l. n. 463/1983 deve essere riproporzionato sull’intero anno cui i contributi si riferiscono. Al contrario, al lavoratore in regime di part-time verticale sarebbe applicato un trattamento peggiore rispetto al lavoratore a tempo pieno atteso che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa non gioverebbero né ai fini delle prestazioni previdenziali, né dell’anzianità contributiva.

Tale orientamento fissato dalla Suprema Corte trova conferma non solo nel principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale, già immanente nell’ordinamento interno, ma anche nella disciplina e nella giurisprudenza comunitaria.

 

Sentenza collegata

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