Risarcibilità del danno da responsabilità medica: rilevanti le c.d. menomazioni concorrenti

Ai fini della risarcibilità del danno da responsabilità medica, sono rilevanti, tra le patologie preesistenti del paziente, le c.d. menomazioni concorrenti e non quelle coesistenti.

  1. I fatti

Nella pronuncia oggetto di commento, una paziente dell’Istituto Clinico Città Studi di Milano, la quale nel 2007 si era sottoposta ad un intervento di discectomia, conveniva in giudizio la clinica stessa e il medico che aveva eseguito l’operazione, al fine di chiedere il risarcimento dei danni che la stessa aveva sofferto a seguito dell’operazione.

Il Tribunale aveva accolto la domanda della parte attrice e la sentenza era, poi, confermata anche in secondo grado. In particolare, i giudici di merito avevano affermato, a seguito di verifica peritale, che l’intervento, cui la paziente si era sottoposta, le aveva provocato un danno biologico permanente del 9%, ricavato dalla  percentuale di invalidità del 66% che la paziente aveva al momento dell’esame peritale; inoltre, il Tribunale affermava che non era possibile vincere la presunzione di pari responsabilità delle parti convenute in giudizio, in quanto mancava la prova a carico della struttura sanitaria della “predisposizione di un apparato organizzativo e funzionale idoneo (…) a evitare rischi di errori dei propri incaricati”.

Non soddisfatto della decisione di merito, l’Istituto Clinico Città Studi di Milano aveva proposto ricorso in Cassazione per due motivi, in cui denunziava, innanzitutto, che la Corte d’Appello non avrebbe considerato che “la percentuale del danno biologico del 9% era c.d. pura e non c.d. differenziale”, affermando che questo dato risultava comprensivo di patologie pregresse, non derivanti dall’intervento medico in questione.

Inoltre, con il secondo motivo di ricorso, denunziava che la Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che, nei rapporti interni tra struttura sanitaria e medico, non era possibile configurare un presunzione di pari responsabilità, in quanto era stata accertata la responsabilità esclusiva, sul piano colposo e causale, della condotta posta in essere dal medico. Ciò in considerazione del fatto che lo stesso non aveva contestato le allegazioni nell’atto di citazione di parte attrice.

A fronte del ricorso proposto dell’Istituto Clinico, la paziente resisteva e proponeva ricorso incidentale denunziando, con un solo motivo, che la Corte di appello non si era pronunciata sulla specifica censura relativa alla determinazione del danno biologico.

  1. Le valutazioni e la decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte, in primo luogo, ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale, con il quale l’Istituto Clinico denunziava che non erano state considerate, nel giudizio di secondo grado, le patologie pregresse della paziente che avrebbero concorso a produrre, a danno della stessa, il danno biologico del 9%.

Gli Ermellini hanno richiamato una propria sentenza precedente (Cass., 11/11/2019, n.28986), nella quale veniva chiarita che nello stato anteriore del paziente possono essere presenti menomazioni c.d. “concorrenti” o c.d. “coesistenti” rispetto alla menomazione di cui trattasi, al fine di fornire una definizione delle due tipologie di menomazioni. In particolare, secondo i giudici della Corte Suprema, quelle concorrenti sono le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni; mentre quelle coesistenti sono le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole o associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi.

In sostanza, attraverso la pronuncia del 2019 richiamata, la Corte di Cassazione ha chiarito quando, ai fini del calcolo del risarcimento del danno, l’errore sanitario aggrava una lesione o una menomazione preesistente del paziente.

Solitamente, secondo i giudici di legittimità, le menomazioni coesistenti sono irrilevanti ai fini della liquidazione; mentre, le menomazioni concorrenti, ossia quelle che aggravano l’invalidità preesistente, sono rilevanti ai fini della liquidazione del danno. In particolare, esse vanno calcolate attraverso un triplice passaggio: in primo luogo, si deve valutare l’invalidità complessiva del soggetto, risultante dalla menomazione preesistente in aggiunta a quella causata dall’illecito, e convertirla in denaro; in secondo luogo, si deve valutare l’invalidità del soggetto preesistente all’illecito e convertirla in denaro; infine, si deve sottrarre dall’importo complessivo ottenuto dal primo passaggio, l’importo ottenuto dal secondo passaggio. Il risultato ottenuto costituirà l’importo da liquidare a titolo di menomazione concorrente. Nel caso in cui l’applicazione di questo calcolo porti il giudice a risultati iniqui, lo stesso avrà comunque la facoltà di “ricorrere all’equità correttiva relativamente al caso specifico”.

Ciò detto, i giudici di legittimità sono passati ad esaminare il motivo di ricorso della struttura sanitaria, con il quale questa ultima – a detta degli Ermellini- voleva contestare la circostanza per cui l’invalidità complessiva stimata dai periti al 66% era dovuta a patologie non riferibili all’intervento oggetto del giudizio principale. Secondo i giudici supremi stimare il danno concorrente soltanto tenendo in considerazione l’incremento di percentuale di invalidità connessa alla condotta del danneggiante (nel caso di specie, cioè, solo sul 9%), singificherebbe eludere il principio sopra richiamato. Infatti, ribadisce la Corte, il danno risarcibile viene quantificato sulla base delle funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni, non invece il grado di invalidità, che di per sé costituisce solo una misura convenzionale. Pertanto, posto che le sofferenze vitali aumentano in maniera proporzionale con l’aumentare dell’invalidità, calcolare il danno solo sulla base dell’incremento dell’invalidità, porterebbe necessariamente ad una sua sottostima.

Per quanto concerne il secondo motivo del ricorso principale, i Giudici lo hanno dichiarato infondato richiamando l’orientamento contenuto nella sentenza 28987/2019, la quale ha dato applicazione alla disciplina contenuta nella L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco). La Suprema corte, nella sentenza richiamata del 2019, aveva affermato che, nell’ambito della responsabilità sanitaria, dato che la struttura sanitaria si avvale della collaborazione di operatori sanitari per adempiere ad una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, la responsabilità stessa per i danni causati dai propri ausiliari trova fondamento nel disposto dell’art. 1228 c.c. secondo cui: “il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti doloso o colposi di costoro”. Infatti, la prestazione negligente del medico non può essere isolata dal complesso di scelte organizzative operate dalla struttura nella quale lo stesso opera: ne deriva l’applicabilità del principio presuntivo di divisione paritaria pro quota dell’obbligazione. Tale presunzione potrà essere superata dalla struttura solo ove dimostri che vi è stata colpa esclusiva dell’operatore sanitario, derivante dall’esercizio di imprevedibile malpractice.

Infine, i giudici di legittimità, nella valutazione del ricorso incidentale, dichiarano l’inammissibilità dello stesso in quanto ritengono che la censura avesse principalmente lo scopo di giungere ad una rilettura istruttoria, comunque estranea ad ogni valutazione in sede di legittimità.

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