Si pubblica una recentissima decisione del Giudice monocratico del Tribunale di Torre Annuzniata sezione distaccata di Castellammare di Stabia, dr. ***************** il quale decidendo su una domanda di risarcimento danni proposta da un cliente a seguito della caduta in un negozio,e sulla successiva chiamata in garanzia dell’assicuratore, ha ritenuto l’inefficacia della clausola con cui l’assicuratore si riservava la nomina del difensore.
Con articolata motivazione Il Giudice ha disapplicato la clausola sostenendo che era decorso un notevole lasso di tempo dalla denuncia di sinistro per cui a seguito dell’atto di citazione l’assiurato era stato costretto a rivolgersi ad un proprio legale per la chiamata in garanzia. Tale motivazione , in buona sostanza ritiene valida la clausola e la ritiene inefficace a causa dell’omissivo comportamento dell’assicuratore.
Seppur condivisibile il ragionamento del Giudicante,si ritiene che lo stesso non sia comunque esaustivo potendosi ritenere nulla la clausola essendo evidente il conflitto di interessi tra convenuta e terza chiamata in causa e potendosi ravvisare la violazione di principi costituzionali in particolare quelli dettati dagli art. 24 (tutela del diritto di difesa) e art. 111 (giusto processo).
Non è inopportuno evidenziare che la costituzione in giudizio di più parti, per mezzo di uno stesso procuratore cui sia stato conferito il mandato con unico atto da tutte sottoscritto, è valida solo quando fra le medesime parti non vi sia conflitto di interessi – che può essere non solo attuale, ma anche virtuale, nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione – e non è di per sé preclusa dal disposto dell’art. 103 c.p.c. sul “simultaneus processus”. Riguardo a una siffatta attività difensiva congiunta, costituisce limite intrinseco al conferimento della procura da parte di più soggetti a favore del medesimo avvocato l’impossibilità per quest’ultimo di svolgere allegazioni richieste e deduzioni nei reciproci rapporti fra detti soggetti, a favore di taluno e contro altri: la violazione di tale limite intrinseco è rilevabìle d’ufficio dal giudice, atteso che essa investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati, e nei giudizi di impugnazione comporta l’invalidità degli atti ad essa relativi”. (Cass., Sez. un., sent. n. 645 del 20 gennaio 1993 e Tribunale di Milano 24.10.2006 n.11543). La concreta attualità del conflitto, pertanto, non è affatto necessaria per la dichiarazione di nullità del mandato, mentre è necessaria ai limitati fini disciplinari.
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Tribunale di Torre Annunziata
Sezione distaccata di Castellammare di Stabia
———————————– SENTENZA ———————————–
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice monocratico dell’Ufficio in intestazione, dott. *****************, al termine della discussione, decide con sentenza la causa di cui in epigrafe
tra
L rappresentato e difeso dall’Avv. – Attore –
e
D, rappresentata e difesa dall’Avv. B V.
– Convenuta –
nonché
Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall’Avv. – Chiamata in garanzia –
avente ad oggetto: “risarcimento danni”.
Si dà immediata lettura del dispositivo (v. parte finale del presente verbale) e della seguente “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 281 sexies, co. 1, c.p.c.).
FATTO E DIRITTO
È opportuno premettere che lo stile redazionale della presente sentenza, incorporata nel verbale di udienza, si conforma alle “esigenze di semplificazione ed accelerazione” proprie del modello decisorio ex art. 281 sexies c.p.c. (secondo l’insegnamento giurisprudenziale: Cass., Sez. II, 11 gennaio 2006 n. 216), di modo che non si procede né alla trascrizione delle conclusioni delle parti né alla disamina dello svolgimento del processo, se non nei limiti dello stretto necessario ai fini dell’esposizione delle ragioni di fatto della decisione.
Secondo la prospettazione attorea (come enunciata nell’atto di citazione notificato a D il 10 maggio 2005), in data 13 ottobre 2000, alle ore 12,30 circa, L, recatosi nel negozio di abbigliamento di D sito alla via del Pittore Ignoto n. 7 in Castellammare di Stabia, cadeva scivolando “a causa di una gruccia con relativa busta di copertura abiti presente sul pavimento”. A seguito della violenta caduta, il Llriportava la frattura della clavicola destra; condotto all’Ospedale di Sorrento, veniva quindi sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi e, successivamente, ad ulteriori cure specialistiche e riabilitative; all’infortunato residuavano postumi invalidanti di natura permanente nonché il cd. danno esistenziale. Ritenuta l’esclusiva responsabilità di D nella causazione del sinistro, il L la citava dunque per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva D che chiamava in garanzia Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., alla quale ella aveva denunciato il sinistro con lettera del 31 ottobre 2000.
Si costituiva, quindi, la compagnia assicurativa chiamata in garanzia, che nella memoria ex art. 183, co. 5, c.p.c. (testo previgente) allegava la violazione dell’art. 30 delle condizioni generali del contratto di assicurazione e chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
Veniva ammessa ed assunta la prova testimoniale richiesta dall’attore, all’esito della quale veniva disposta ed espletata C.T.U. medico-legale.
La domanda attorea risulta fondata e dev’essere accolta per quanto di ragione.
L’esito della prova testimoniale e della C.T.U. è stato, infatti, conforme all’allegazione di parte attrice. Deve, peraltro, osservarsi che l’originario assunto attoreo in punto di danno esistenziale è stato, di fatto, tralasciato in fase istruttoria, in quanto l’articolazione stessa della prova testimoniale diretta (v. memoria ex art. 184 c.p.c. di parte attrice) è del tutto priva di riferimenti all’ipotetico sconvolgimento delle abitudini di vita dell’attore e/o all’ipotetica sua perdita di interesse per la vita di relazione.
Ed invero, all’udienza del 6 ottobre 2008 il teste …..dichiarava:
«Sul capo a), che si dà per letto, risponde: “Sì, è vero, ero presente al momento del sinistro, ne confermo la data e il luogo”.
«Sul capo b), che si dà per letto, risponde: “Sì, è vero, confermo che a terra vi era del cellophane del tipo di quello adoperato per coprire i vestiti, c’era anche una gruccia”.
«Sul capo c), che si dà per letto, risponde: “Sì, è vero, confermo la dinamica della caduta (scivolamento sul cellophane)”.
«Sul capo d), che si dà per letto, risponde: “Il cellophane era trasparente. Non ricordo il colore del pavimento. Forse era di colore chiaro. Llnon si accorse del cellophane probabilmente perché intento a guardare la merce presente nel locale.”.
«Sul capo e), che si dà per letto, risponde: “Sì, è vero, confermo che il Llsbatteva scivolando con la spalla dx contro il muro di separazione dei due ambienti in cui è suddiviso il negozio.”
«Sul capo f), che si dà per letto, risponde: “Il Llveniva prontamente soccorso da noi due amici che lo accompagnavamo, preciso infatti che con noi vi era ******************. Non ricordo se intervenne anche la negoziante”.
«Sul capo g), che si dà per letto, risponde: “Sì, è vero, Llchiedeva di essere accompagnato all’Ospedale di Sorrento dove conosceva un ortopedico. Ciò in quanto accusava lancinanti dolori alla spalla dx. Lo accompagnò ********, io non potetti andare con loro. Ignoro quindi l’iniziale diagnosi”.
«Sui capi h) ed i), che si danno per letti, risponde: “Non sono personalmente al corrente di queste circostanze. So che il mio amico Llper questo sinistro si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico, e so che ancora oggi la mobilità del suo braccio dx ne risente”.»
Sostanzialmente omogenea è la deposizione resa, alla stessa udienza, dal teste ******************. Questi, tuttavia, non conferma la ipotesi “probabilistica” del teste Ottone circa il non essersi Llaccorto del cellophane perché intento a guardare la merce.
A tale proposito, deve ritenersi che il teste ****** ha espresso in parte una ovvietà (è invero ovvio che il Longobardi, per essere scivolato, non si sia accorto del cellophane ove ha poggiato il piede, certo involontariamente) e in parte una mera valutazione (perché il Llnon si accorse del cellophane? Non se ne accorse perché “probabilmente” stava guardando i capi di abbigliamento in vendita nel negozio della convenuta D). Lo spunto offerto da questo passaggio della deposizione di ….è, in definitiva, più apparente che reale, in quanto il teste non ha specificato un ricordo che giustifichi la sua affermazione (volendo esemplificare: il Ll stava esaminando quel tale reparto del negozio, stava indicando quel tale abito ecc.) ma ha semplicemente cercato di spiegare la dinamica “psicologica” dell’evento, offrendone una sua personale chiave di lettura in termini peraltro di “probabilità” ossia – in sostanza – in termini ipotetici che non hanno valenza probatoria.
L’insidiosità del cellophane è invece suffragata dal concorde narrato dei due testimoni (oltre che dalla ingiustificata non comparizione della D a rendere l’interrogatorio formale deferitole dall’attore): il cellophane, infatti, era trasparente e, in particolare secondo il C, esso era seminascosto da uno stand del negozio.
Era, invero, esigibile dalla titolare del negozio una sollecita rimozione del cellophane dal pavimento, trattandosi di materiale notoriamente scivoloso; né sono emerse circostanze particolari (della cui prova era ovviamente onerata la convenuta) che rendessero concretamente impossibile la vigilanza della titolare del negozio sulle condizioni del pavimento al momento del verificarsi del sinistro.
Va affermata, pertanto, l’esclusiva responsabilità della titolare del negozio, odierna convenuta, nella causazione del danno de quo agitur, eziologicamente riconducibile al sinistro del 13 ottobre 2000 come affermato anche dal C.T.U. in apposito paragrafo della relazione peritale.
A tale relazione – a firma del dott.************o – concisa, ma completa, ed assolutamente apprezzabile nella sua obiettività e nel suo rigoroso riferimento ai dati clinici e alla documentazione disponibile, deve farsi riferimento anche in ordine al quantum del danno da risarcirsi.
Il consulente ha dunque accertato, per L, che era nel suo 46° anno di vita al momento del sinistro (si tenga conto che la tabella milanese parte direttamente da uno, e non da zero, nel conteggio degli anni):
– un danno biologico permanente nella misura del 2,5%;
– una inabilità temporanea totale (I.T.T.) di giorni 30;
– una inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al tasso del 50% di gg. 20;
– spese mediche sostenute e compatibili per un totale di € 280,00.
Sulla scorta di tali dati, valutati – come da costante prassi giurisprudenziale di questo Tribunale – in base alle tabelle del Tribunale di Milano (l’ultima edizione in possesso di chi scrive è quella del giugno 2009), e tenuto conto della ben nota svolta giurisprudenziale dell’11 novembre 2008 (Cass., Sez. Un., sent. n. 26972/08 e altre analoghe pubblicate nello stesso giorno, che hanno impostato su nuove basi la tradizionale dicotomia danno biologico / danno morale, valorizzando piuttosto l’unitaria categoria del danno non patrimoniale, e si sono espresse in termini apertamente negativi in ordine alla configurabilità – quale ulteriore categoria – del c.d. danno esistenziale), si addiviene al seguente schema di liquidazione:
Voce Importo unitario Moltiplicatore Risultati in €
Postumi permanenti [v. pag. 13 tabella] 2,5 punti x 0,775 2.847,00
I.T.T. 88,00 30 giorni 2.640,00
I.T.P. al 50% 44,00 20 giorni 880,00
Spese sanitarie documentate 280,00
Liquidazione totale 6.647,00
Tale somma è già comprensiva della rivalutazione, essendosi applicata direttamente la tabella aggiornata, con superamento della bipartizione danno biologico/danno morale a cui invece continuavano a far riferimento le conclusioni attoree.
Trattandosi di illecito aquiliano e sussistendo perciò la mora ex re, sono dovuti gli interessi legali dal giorno del sinistro.
Peraltro, onde evitare il fenomeno – estraneo alle normali dinamiche finanziarie – della c.d. overcompensation, gli interessi nella misura legale andranno calcolati sull’importo di € 6.647,00 devalutato al momento della domanda e rivalutato di anno in anno secondo l’indice ISTAT dalla data del sinistro al soddisfo.
In ordine alla chiamata in garanzia, si osserva che l’esistenza della copertura assicurativa per questo tipo di eventi non è contestata dalle Assicurazioni d’Italia; la compagnia, invero, si limita ad eccepire la violazione dell’art. 30 delle condizioni generali del contratto, in quanto la convenuta D si sarebbe avvalsa dell’opera di un legale non designato dalla società di assicurazione.
Ad avviso del decidente, l’art. 30 cit. deve essere letto ed applicato nella sua totalità. Esso prevede (al secondo periodo del primo comma) che sono a carico della ******à le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro la quarta parte del massimale stabilito in polizza per il danno de quo agitur.
Poiché in questo caso non è prevista l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione, è evidente (ed è presupposto anche dalla testé richiamata disposizione pattizia) che il danneggiato debba citare l’autore del danno e che questi, per potersi difendere in giudizio, debba costituirsi in proprio e chiamare in causa la compagnia assicurativa. Questi passaggi sono ineliminabili; in ossequio al secondo comma dell’art. 30 delle condizioni generali del contratto, l’assicurato avrebbe dovuto perciò costituirsi avvalendosi del ministero di un difensore designato dalla società di assicurazione, al fine immediato di chiamare quest’ultima in garanzia.
Non si può, quindi, desumere alcunché dal fatto, del tutto “neutro”, che la convenuta D si sia costituita in giudizio avvalendosi dell’opera di un difensore ed abbia chiamato in garanzia la Assicurazioni d’Italia S.p.A; avrebbe dovuto essere la compagnia, nell’eccepire il fatto impeditivo di una sua precisa obbligazione contrattuale (“sono a carico della ******à le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato”), dimostrare (cfr. art. 2697, co. 2, c.c.) che un legale fosse stato tempestivamente designato nell’interesse della D dalla Assicurazioni d’Italia S.p.A., e che la D ciò nonostante scegliesse di non avvalersi dell’opera del professionista appositamente designato dalla compagnia. Nulla di tutto ciò risulta dagli atti; risulta, invece, che il sinistro fu denunciato dall’assicurata entro poche settimane dall’accadimento, e che il giudizio fu incardinato molto tempo dopo, quasi a rischio di prescrizione. In questo lungo spatium temporis, ben avrebbe la società potuto designare un legale alla D, per la prevedibile eventualità della instaurazione della lite da parte del danneggiato; anzi, al fine di poter invocare il rispetto dell’art. 30 delle condizioni generali del contratto la compagnia avrebbe dovuto formalizzare tale designazione nell’interesse dell’assicurato, altrimenti quest’ultimo non si sarebbe potuto difendere avvalendosi – come previsto dal medesimo art. 30 – della copertura assicurativa delle spese legali. Ebbene, non risulta che la società abbia provveduto a tanto; ergo, l’allegazione della compagnia assicurativa, in punto di trasgressione dell’art. 30, co. 2, delle condizioni generali del contratto, rimane sfornita di prova e la relativa eccezione deve essere disattesa. Per l’effetto, l’assicurata deve essere manlevata non solo dal risarcimento del danno, ma anche dalle spese sostenute per difendersi in giudizio.
Fatta questa precisazione, è appena il caso di aggiungere che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non essendo stata depositata la nota ex art. 75 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da L nei confronti di D e sulla chiamata in garanzia effettuata da questa convenuta nei confronti di Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., disattesa ogni contraria o diversa istanza ed eccezione, così provvede:
è accerta e dichiara l’esclusiva responsabilità di D nella causazione del sinistro per cui è causa, verificatosi il 13 ottobre 2000 in danno di L;
è dichiara Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., tenuta a garantire e manlevare D dall’obbligazione risarcitoria derivante dal predetto sinistro nonché dalle spese legali sostenute per resistere in giudizio;
è condanna D e Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro e ciascuna secondo il proprio titolo, a risarcire L del danno derivante dal predetto sinistro, che liquida in euro 6.647,00 oltre interessi nella misura legale su tale importo, devalutato alla data del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, dalla medesima data del sinistro al soddisfo;
è condanna D e Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro e ciascuna secondo il proprio titolo, alla rifusione, in favore di L, delle spese di giudizio che liquida in € 1.218.00 per diritti, € 2.450,00 per onorari, € 490,77 per esborsi (comprese le spese di C.T.U.), oltre il rimborso delle spese generali (D.M. 8.4.04 n. 127, art. 14) ed oltre IVA e C.P.A. se documentate a mezzo fattura e non detraibili, con attribuzione al procuratore distrattario Avv. ******************;
è liquida, ai fini della manleva assicurativa, le spese sostenute dalla convenuta D per resistere in giudizio in € 1.158,00 per diritti, € 2.450,00 per onorari, € 15,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali (D.M. 8.4.04 n. 127, art. 14) ed oltre IVA e C.P.A. se documentate a mezzo fattura e non detraibili, e condanna Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere dette spese di lite a D.
È verbale. Il Giudice
(dott. *****************)
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