Risarcimento danni da fauna selvatica

Numerosi sono i risarcimenti danni posti in essere da proprietari di fondi o fondi condotti semplicemente in locazione a seguito di danneggiamenti cagionati dalla presenza di ‘’cinghiali’’.

Nella maggior parte dei casi si tratta di danni causati a coltivazioni agricole ( mais, nocciole o ancora barbabietole), ma non meno frequenti sono sicuramente quelli inerenti i sinistri stradali.

Principalmente verrà posta l’attenzione alla giurisprudenza e agli orientamenti inerenti le coltivazioni agricole.

Prima di parlare della dottrina riguardante entrambi gli Enti in correlazione con la fattispecie oggetto di esamina è giusto chiarire determinati punti circa la funzione delle Province.

Per quanto concerne la disciplina delle province, come ben sappiamo, è contenuta nel titolo V della II parte della Costituzione e soprattutto in fonti primarie e secondarie le quali attuano il disposto costituzionale.

La maggior parte delle province, tranne quelle dichiarate autonome, fanno parte dell’Unione delle province d’Italia.

In relazione al principio di sussidiarietà, sono state trasferite ad esse competenze prima spettanti allo Stato o alle Regioni.

Tra le tante funzioni vi rientra anche quella riguardante la protezione civile.

Ebbene, per tutti gli eventi accaduti prima del 2015, si conveniva in giudizio la Regione Campania e la Provincia di appartenenza per vedersi risarciti di quanto causato.

Nella fattispecie esiste una normativa specifica per il risarcimento dei danni causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica. La L.R. Campania 10 aprile 1996, n. 8, art.26, prevede la costituzione di un apposito fondo regionale per fare fronte ai danni causati alla produzione agricola dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria; la norma pone a carico, però, della Provincia la procedura di accertamento del diritto dell’indennizzo, di determinazione del suo concreto ammontare e di pagamento diretto dello stesso con i fondi (regionali) che annualmente la Regione, in base alla citata legge regionale, ha il dovere di alimentare e versare all’Amministrazione provinciale.

Il rapporto che  in tal modo si istituisce ex lege tra la Regione e la Provincia è, dunque, quello di una delegazione intersoggettiva che è istituto peculiare di diritto pubblico non assimilabile al mandato in virtù del quale l’ente investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia conferisce unilateralmente al altro ente, nell’ambito delle disposizioni di legge che lo autorizzano, una competenza derivata in ordine alla stessa materia in virtù della quale quest’ultimo diviene, nei confronti dei terzi medesimi, unico titolare delle situazioni soggettive, attive e passive, correlate all’esercizio delle attribuzioni delegate, così rispondendo in proprio delle obbligazioni ad esso connesse (Tribunale Santa Maria Capua Vetere sent. n. 514/2010).

La disposizione normativa citata è significativa al fine di dimostrare che – pur nell’ambito dei danni non altrimenti risarcibili – si riconosce che l’ente gestore del territorio, tenuto all’indennizzo e interessato alla stipula dell’assicurazione, è la Provincia, pur se essa possa provvedere anche tramite l’utilizzazione di fondi regionali (cfr., Cass. civ. Sez. III, 17 dicembre 2007 n. 26536).

Conseguentemente va dichiarata la legittimazione passiva della Provincia di Caserta, soggetto tenuto all’epoca dei fatti all’accertamento e alla liquidazione del danno.

Nuovo orientamento

Con il nuovo orientamento vigente viene affermata la legittimazione passiva della Regione Campania.

Tutti i danni lamentati a partire dal 2015 in poi prevedono che, avendo la Regione Campania (art. 3 legge 09/11/2015 n. 14) riallocato a sé le funzioni (di agricoltura, caccia e pesca, ecc.) non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province quali enti di vasta area di cui all’art. 1 comma 85 legge 56/2014, ne consegue la propria legittimazione passiva a partire dalla entrata in vigore della legge regionale richiamata di riallocazione delle funzioni ovvero per gli eventi successivi al 25 novembre 2015.

Si conviene con l’attore quando evidenzia che dalla stesa modulistica predisposta dalla Regione Campania, evince la competenza dell’indicato Ente per la richiesta di indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica.

Tutto ciò è stato reso possibile in quanto, la nuova legge vigente, ha riallocato alla Regione funzioni come: la caccia, la pesca e nel caso di specie l’agricoltura.

Ancora, ha riassorbito a livello regionale delle funzioni che sono coerenti con il ruolo di governo della Regione e che richiedono un esercizio a livello unitario per l’intero territorio regionale; l’attribuzione delle funzioni all’ente subentrante qualunque sia stato l’originario titolo di conferimento al fine di assicurare un esercizio più efficiente e razionale delle funzioni medesime.

Si può ben evincere che, a fronte di questo nuovo orientamento, non sarà più la Provincia a essere condannata bensì la Regione Campania, in qualità di Ente coinvolto.

Vedi anche:”Sinistri causati da animali randagi e fauna selvatica, criteri di imputazione della responsabilità”

Il ruolo dei tecnici

Importante è anche il ruolo svolto dai tecnici incaricati, i quali vengono commissionati al fine di redigere una perizia estimativa per i danni.

Entrambi gli orientamenti, sia quello precedente sia quello da poco entrato in vigore, prevedono il supporto di un tecnico specializzato al fine di  costatare la effettiva presenza di cinghiali e al fine di costatare l’effettivo danno da essi causato.

I tecnici incaricati nei verbali di accesso e sopralluogo danno atto dei danni causati alle coltivazioni  da cinghiali se pur diversamente quantificandoli.

Sarà proprio il ‘’quantum’’ da loro definito a dare un supporto maggiore e un valore intangibile alla causa.

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Dott.ssa Conte Sissy

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