1. Il quadro normativo del risarcimento danni all’interno del processo penale.
Il diritto penale1 ha come sua precipua funzione la repressione di fatti previsti dalla legge come reato poiché lesivi di bene giuridici ritenuti dal legislatore come centrali ai fini di una pacifica convivenza e dunque meritevoli di un particolare grado di tutela, tanto da sacrificare la libertà dei singoli consociati (protagonisti in negativo nella realizzazione di tali fatti); libertà che viene limitata poiché il fatto realizzato in violazione della norma penale manifesta una carenza di socializzazione da parte di costoro; pertanto si rende indispensabile l’applicazione di una sanzione (necessariamente penale) nei confronti degli stessi ai fini della loro rieducazione verso i valori negati con la realizzazione del reato2.
E’ corretto dire, dunque, che la funzione principale del diritto penale è la tutela della società3, con la norma penale che non ha la funzione di mero comando, ma deve essere finalizzata ad orientare lo sviluppo della collettività attraverso la selezione delle condotte vietate, dalle quali i cittadini devono necessariamente esimersi dal realizzare4.
Ma non solo.
Scopo precipuo del diritto penale è anche la tutela della persona offesa del reato, alla quale, per il torto subito5, deve garantirle i giusti rimedi procedimentali al fine di avere un giusto ristoro di natura patrimoniale per il danno subito6.
Il legislatore prevede a tal fine una duplice possibilità: la persona offesa può procedere alla costituzione di parte civile nel processo penale7 oppure può agire in sede civile8.
Si tratta di due istituti simili che si pongono entrambi la stessa finalità, ossia di soddisfare le pretese risarcitorie della persona offesa dal reato.
Elemento essenziale in entrambi i casi – e che funge da presupposto al fine di proporre ricorso per il risarcimento danni – è l’esistenza di un danno da reato causato da un soggetto il quale può essere chiamato a rispondere per lo stesso sia in sede civile che penale.
Il risarcimento può avvenire sia in termini economici, obbligando la parte condannata a corrispondere una somma di denaro a favore della parte lesa, sia in natura.
Il codice di procedura penale albanese9 disciplina l’istituto della costituzione di parte civile nel processo penale all’articolo 58 e seguenti10, ove si afferma che “chiunque viene danneggiato dalla commissione di un reato rivolta ai sui danni, ha il diritto di richiedere, oltre alla condanna penale anche il risarcimento del danno (da un punto di vista civilistico), in special modo se da esso ne sia derivato un danno patrimoniale”.
La facoltà di far parte del processo penale con la costituzione di parte civile, spetta alla persona offesa dal reato e, in caso di morte di quest’ultimo ai suoi eredi; trattasi di un atto scritto che si rivolge tanto all’imputato che al responsabile, la costituzione di parte civile è finalizzata a soddisfare la persona offesa dal danno procurato dalla realizzazione del reato.
Sotto il profilo pratico, la costituzione di parte civile nel processo penale ha rilevanti avvantaggi in quanto il giudice penale ha una visione più completa dei fatti per cui si procede; pertanto è più “coscienzioso” nel stabilire i termini del risarcimento11.
Il processo penale è più celere e più economico di quello civile e la parte è esonerata dal raccoglimento delle prove, dal momento che ciò è compito della procura. Si evita, che si possa avere discordanze tra le due sentenze, penale e civile, in merito allo stesso oggetto di causa. Si argina la possibilità che la parte lesa possa non venire a conoscenza della sentenza d’assoluzione dell’imputato: in questi casi la parte civile può chiedere al Pubblico Ministero l’impugnazione della stessa.
Nella prassi l’istituto trova riscontro con riferimento a determinate categorie di reati; nello specifico i reati per i quali c’è il maggior numero di costituzione di parte civile in Albania sono:
a) furto12, truffa13, abuso d’ufficio14, violazione del codice della strada15, reati tributari16, omissione di soccorso17, responsabilità medica18, reati contro la dignità morale19, in particolare allo sfruttamento della prostituzione, diffamazione, ingiuria ecc.
2. Limiti normativi e pratici della costituzione di parte civile.
Dall’analisi della giurisprudenza albanese emerge che la costituzione di parte civile all’interno del processo penale trova un margine di applicabilità molto bassa. Ciò è dovuto sia alla poca conoscenza da parte dei pratici delle norme che disciplinano tale istituto, sia al fatto che la normativa albanese prevede che la parte offesa debba presentare l’atto di costituzione di parte civile prima dell’apertura del dibattimento senza che però la stessa sia posta in condizione di poter conoscere la data in cui verrà celebrata la prima udienza di comparizione, con il legislatore che – in tali casi – non prevede alcuna nullità del decreto di citazione.
La conseguenza è che spesso la parte offesa risulta priva di qualsiasi possibilità per porre argine a tale incolpevole deficit cognitivo. Sotto questo profilo sarebbe a nostro modo di vedere necessario un intervento del legislatore, o, al limite, della Corte Costituzionale con una sentenza additiva di rigetto nella parte in cui il codice non prevede la notifica del decreto di citazione oltre all’imputato anche alla persona offesa dal reato, per violazione del diritto di eguaglianza.
A sommesso avviso di chi scrive, alla parte lesa che si costituisce regolarmente in giudizio, vada riservato lo stesso grado di importanza a quello dell’imputato. Infatti, all’interno del processo penale, con la costituzione di parte civile, la parte offesa assume un ruolo attivo nella ricostruzione della dinamica fattuale.
Tuttavia, la prassi evidenzia che spesso gli stessi giudici penali si esimono dalla valutazione della domanda di risarcimento avanzata in sede penale quando ritengono che essa possa prolungare i tempi processuali. In sostanza in nome della rapida definizione del giudizio penale, i giudici decidono di non pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, devolvendo la questione al giudice civile20.
Altro ostacolo deriva dal fatto che la normativa richiede, prima della costituzione, il versamento di una tassa pari all’1% dell’ammontare complessivo oggetto di richiesta. Tale tassa deve essere pagata obbligatoriamente prima dell’avanzamento della richiesta di risarcimento: nella stragrande maggioranza dei casi – vista anche la situazione economica in Albania – il danneggiato non ha possibilità di potere pagare questa somma con la conseguenza che il giudice non può prendere in considerazione l’atto, limitatandosi – al più – a richiamare la parte offesa all’adempiere di detto obbligo21.
3. Problemi riscontrabili nella prassi albanese in merito alla costituzione di parte civile nel processo penale.
L’Albania ha ratificato molte Convenzioni internazionali riguardanti i diritti dei danneggiati ad essere risarciti, con l’obiettivo di22 di promuovere ed unificare in più ampia scala la procedura di risarcimento danni e di riabilitazione delle vittime.
Infatti, memore delle convenzioni ratificate, la Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n°12/2007, ha rilevato che il danno da reato deve essere risarcito nei termini previsti dal codice civile quale danno extracontrattuale.
Ciò sulla carta. Sta di fatto però che nei processi nei quali è stata ammessa la costituzione di parte civile, si sono riscontrati innumerevoli problemi dei quali si cercherà di rendere partecipi nelle pagine che seguono.
Ma andiamo per ordine.
Ai sensi dell’art. 62/1 codice procedura penale albanese si può costituire parte civile nel processo penale solo ed unicamente prima dell’instaurazione del procedimento – ovvero prima dell’apertura del dibattimento.
Il pubblico ministero, l’imputato (o il civilmente obbligato per il fatto dell’imputato), possono opporsi all’ammissione della parte civile all’interno del processo penale, con il giudice che valutata la richiesta – accogliendola o rigettandola – discrezionalmente.
Tuttavia, vi è stato un caso in cui, in controtendenza, la Corte d’Appello Penale di Tirana23 ammetteva la costituzione di parte civile successivamente all’apertura del dibattimento, ritenendo i termini di cui all’articolo 62/1 c.p.p. alb. meramente ordinatorio24.
Proposto ricorso per Cassazione, la questione veniva devoluta alle Sezioni Unite25, la quale ha dichiarato illegittima la decisione, osservando al riguardo che l’art. 62 del c.p.p.al. prevede che “la legittimazione della parte offesa a costituirsi parte civile può essere ammesso dall’organo giudicante fino a che il procedimento non sia instaurato – apertura del dibattimento” e che “questo termine è improrogabile”.
La conclusione è condivisibile dal momento che l’art. 62 c.p.p. alb. disciplina in modo netto il dies a quem entro il quale deve avvenire la costituzione di parte civile, circostanza questa che preclude qualsiasi ulteriore possibilità di potersi costituire in fasi procedimentali diverse e non previste dal codice di procedura, pena la violazione delle norme procedurali.
Certo problematica rimane l’applicazione dell’istituto nei casi in cui l’imputato sceglie di essere giudicato con un rito alternativo (si pensi al rito abbreviato), dal momento che in questi casi i giudici, facendo leva sul fatto che tali riti ha come precipua funzione quella di accelerare i tempi processuali26, frequentemente interpretano la costituzione di parte civile quale intralcio e pertanto nemmeno la prendono in considerazione27, rinviando a sul punto al giudice civile.
Comunque, l’art. 405 c.p.p.alb. prevede la possibilità della parte offesa di costituirsi parte civile anche nel procedimento instaurato nelle forme del rito alternativo, a condizione che anche la parte civile ammetta che il giudizio si svolga in base alle risultanze contenute nel fascicolo del p.m.: nel caso in cui la parte civile non ammetta l’acquisizione di detti atti, il giudice con apposita ordinanza procede allo stralcio della costituzione di parte civile dal fascicolo, inviandola al giudice civile per l’instaurazione di un separato giudizio.
Nel caso di più imputati che hanno agito in concorso tra loro e vi è stata costituzione di parte civile nei confronti di tutti28, in caso di condanna, gli stessi dovranno rispondere in solido29 per il danno cagionato alla persona offesa. Il giudice è comunque tenuto a valutare, di volta in volta, i comportamenti individuali tenuti dai concorrenti durante la commissione del reato30, tenendo conto del nesso causale tra la condotta di ciascuno dei correi e degli effetti derivanti dalla propria condotta criminale, seguendo a tal fine le indicazioni dell’art. 28 del codice penale albanese31 il quale impone al giudice di valutare minuziosamente il comportamento tenuto da parte di ciascun concorrente32, al fine, non solo di proporzionare la pena alla gravità della condotta, ma anche per meglio decidere sulla risarcibilità del danno prodotto33.
Problema molto dibattuto sia in sede dottrinale è se l’imputato, il quale nel processo si confronta non solo con l’accusa ma anche con la costituita parte civile, possa o meno avere diritto a contro presentare una richiesta di risarcimento – ovvero domanda riconvenzionale, come avviene nell’art.160/134 del codice di procedura civile albanese.
Tenendo presente quale riferimento normativo l’art 61 c.p.p. alb., nel quale viene disposto che “legittimati a potere costituirsi parte civile nel processo penale sono il danneggiato che ha subito un danno materiale in conseguenza della commissione del reato, o i suoi eredi nel caso di morte del danneggiato”, è intuitivo dedurre che è inammissibile l’ammissione di una domanda riconvenzionale da parte del imputato all’interno del processo penale: oggetto del giudizio penale è un fatto preveduto dalla legge come reato, il che rende impossibile la proposizione di una domanda riconvenzionale. Certo, laddove l’imputato venga assolto dalle accuse e si abbia prova dell’infondatezza del giudizio instaurato a seguito di denuncia o querela da parte della parte civile, lo stesso potrà proporre a sua volta querela per il delitto di calunnia perpetrato a suo danno, riservandosi la possibilità di costituirsi a sua volta parte civile e chiedere il risarcimento per il danno subito.
Diverso è il caso di più persone che hanno realizzato il reato l’uno in danno all’altro (si pensi al riguardo al delitto di lesioni realizzato da due imputato reciprocamente: c.d. delitto di lesioni reciproche), ove, laddove il processo sia svolto simultaneamente per entrambi, ciascuno degli imputati è anche danneggiato e dunque può costituirsi parte civile nei confronti dell’altro e viceversa.
Per quanto riguarda le ipotesi di intervenuta amnistia nel corso del processo penale35 in cui e stata ammessa anche la costituzione di parte civile, se l’imputato sia stato condannato in primo grado od in appello e le sentenze così emesse siano state appellate oppure sia stato fatto ricorso per cassazione e il giudice di prime cure ha sentenziato anche sulla risarcibilità del danno per la parte civile, a prescindere l’intervento dell’amnistia, il profilo risarcitorio dovrebbe essere preservato36.
Infine, va detto che nel sistema albanese (cosi come anche in quello italiano) non vi è traccia di alcuna norma cui il giudice penale debba attenersi al fine di stabilire l’ammontare del danno in relazione alla tipologia del danno causato dal reato. L’art. 61 c.p.p.alb., infatti, si limita a dire che “le persone le quali hanno subito un danno materiale derivante da reato, hanno diritto di costituirsi parte civile nel processo penale”, mentre l’art. 58/1 c.p..p.alb., recita che “le persone danneggiate dal danno derivante dal reato hanno diritto a chiedere che l’indagato venga rinviato a giudizio nonché il risarcimento del danno”: entrambe le norme nulla dispongono in merito alla tipologia del danno risarcibile alla costituita parte civile, né in merito ai criteri che il giudicante deve seguire a tal fine.
4. Prospettive di riforma del nostro ordinamento, in relazione all’istituto della costituzione di parte civile nel processo penale.
La legislazione albanese in materia di costituzione di parte civile all’interno del processo penale, negli artt. 61 e seguenti del codice di procedura penale, legittima la costituzione di parte civile solo per i danneggiati dalla commissione di un reato e i suoi eredi in caso di morte dello stesso. Questa definizione sembra restringere e pertanto precludere la possibilità ad altri soggetti diversi dai sopra menzionati a potersi costituire parte civile.
Ad esempio, il dettato normativo sembra escludere dalla costituzione di parte civile sia altre persone fisiche – esempio il convivente del danneggiato che non è legalmente sposato o direttamente suo erede – o le persone giuridiche.
Fatto che ha fatto molto riflettere lo scrivente, fu un giudizio tenutosi davanti al Tribunale di Milano in composizione Collegiale, nel cui processo gli imputati erano accusati di associazione per delinquere. In quella sede si costituì parte civile il Comune di Milano, in quanto i comportamenti criminali posti in essere dagli imputati oltraggiavano l’immagine della città. Questo intervento nei paesi europei è ben disciplinato a differenza dell’ordinamento penale albanese che nulla recita circa la possibilità delle persone giuridiche a costituirsi parte civile in un processo penale. Tant’è che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n°12/2007) ha segnalato l’opportunità che l’articolo 61 del c.p.p.alb. venga modificato, nel senso di ampliare il suo contenuto anche in riferimento ad altre categorie di soggetti sia essi giuridici o fisici.
In riferimento poi al problema della qualifica della tipologia del danno da riconoscere alla parte costituita, l’art. 61 c.p.p.alb. stabilisce che la costituzione di parte civile è finalizzata ad ottenere il risarcimento per un danno patrimoniale patito in conseguenza della commissione di un reato da parte dell’imputato. La pratica giudiziaria, però, insegna che i danneggiati subiscono molti altri danni oltre a quello patrimoniale, quale il danno morale, il danno biologico, danno all’immagine ecc. Prendendo spunto dal monito lanciato dalla Suprema Corte con la sentenza 12/2007, sarebbe opportuno che il legislatore prevedesse la risarcibilità in sede penale anche di queste forme di danno.
Infine, le istituzioni governative nonché l’Avvocatura dello Stato, nei processi dove vengono giudicati coloro che hanno leso gli interessi dello stato, non dovrebbero rimaner inerti ma adoperarsi per la costituzione di parte civile, poiché, a sommesso avviso di chi scrive, sono proprio quest’ultimi che per primi si devono attivare a finché l’istituto oggetto di questo scritto diventi una parte essenziale del processo penale e non solo, come attualmente, un accessorio del processo.
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1 Dr. Ilir Mustafaj è Membro del Consiglio Superiore della Magistratura della Repubblica d’Albania; nonché Giudice presso il Tribunale Penale di Tirana e Docente in Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Madre Teresa” di Tirana.
2Sul punto v. E. BOZHEKU, Parimi i legalitetit dhe nenparimet e tij, in Jeta Juridike, Tirane, n. 2, 2009, p. 91 e ss.; guarda anche E. BOZHEKU, Pergjegjesia penale e personave juridik. Probleme interpretues dhe aspekte krahasuese me legjizlacionin italian, in Jus&Justicia, 4, Tirane, 2010.
3 F. RAMACCI, Corsi di diritto penale, Torino, 2001, p. 13 e ss; F. RAMACCI, I delitti di omicidio, III ed., Torino, 2008, p. 11.
4 Cosi E. BOZHEKU, Histori dhe mite ne modelet penale, ne Edukologjia, Prishtine n. 4, 2010, p. 121 e ss.
5 Per uno sguardo in chiave comparata del diritto penale v. A. SHEGANI, E drejte penale e krahasuar, ed. III, 2005.
6 Sulla posizione della vittima nel quadro del sistema penale v. R. HALILI, Viktimologjia, Prishtine, 2007, p. 8 e ss; F. RAMACCI, Reo e vittima, in “Indice penale”, 2001.
7 Sulla risarcibilità del danno in sede civile v. M. J. HETIMI, Obligime dhe kontrata, Tirana 1998; G. ALPA, Famiglia di fatto e risarcimento del danno, in Foro italiano, 1976, IV, p. 63 e ss..
8 Sul risarcimento del danno da reato v. G. DE MURO, Diritto penale e risarcimento del danno: la tutela del bene giuridico concretamente leso, in rivista penale, 1994, p. 1201 e ss.; D. FONDAROLI, Risarcibilità del danno non patrimoniale, reato e colpa (civilmente) presunta, in Diritto penale e processo, 2004, p. 568 e ss.. D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, Milano 1999.
9 Sullo sviluppo delle discipline penalistiche in Albania v. I. ELEZI – E. ELEZI, Zhvillimi i mendimit teoriko – juridik shqiptar, Tirane 2010, p. 25 ss.; I. ELEZI – E. ELEZI, Histori e se drejtes penale, Tirane, 2010, p. 10 ss.; I. ELEZI, La tradizione giuridica penale dell’Italia in Albania, in Diritto&Diritti, Rivista giuridica elettronica pubblicata su internet, URL : https://www.diritto.it , ISSN : 1127-8579, marzo 2011, www.diritto.it /docs/31399.
10 Gli artt. 58 e 61 del codice penale albanese prevedono: la persona danneggiata dal reato (oppure i suoi eredi) ha diritto di chiedere che si proceda penalmente verso il colpevole, nonché pretendere il risarcimento dei danni subiti.
11 Sulla costituzione di parte civile nel processo penale v. G. SPANGHER, Nuovi profili nei rapporti tra processo civile e processo penale, in AA.VV., Nuovi profili nei rapporti tra processo civile e processo penale, Milano, 1995, p. 31 e ss.
12 Vedi l’art 134 del Codice Penale
13 Vedi l’art 143 del Codice Penale.
14 Vedi l’art 248 del Codice Penale
15 Vedi l’art 290 del Codice Penale.
16 Vedi gli art. 171, 179 del Codice Penale.
17 Vedi gli art. 96 dhe 97 del Codice Penale.
18 Vedi gli art. 114, 114/a, 114/b del Codice Penale.
19 Vedi gli art. 119, 120 del Codice Penale.
20 Su tali aspetti v. F. ABDIU La costituzione di parte civile nel processo penale, Tirana 2003; E. TURTULLI, Pretendimi civil ne procedimin penal, Tirane, 2009, p. 5 e ss.
21 Classici esempi di danno per il quale può invocarsi la responsabilità civile in sede penale sono la distruzione, la sottrazione o la degradazione dei beni materiali; le percosse o le lesioni, la messa a rischio o la perdita della capacità di lavoro; le status morale della persona; la diffamazione o l’ingiuria relative all’operato creativo della persona e tutto ciò che attiene alla sfera morale della persona.
22 La Convenzione Europea “Per la compensazione delle vittime dai crimini gravi, ratificato con la legge n. 9265, del .29.07.2004, Convenzione del Consiglio Europeo“Per le misure contro il traffico degli esseri umani” ratificato con la legge n. 9632, del 20.11.2006, etc.
23 Sentenza 284, del .26.06.2000, Corte d’Appello di Tirana.
24 La questione riguardava l’ammissione di costituzione di parte civile, in un processo per truffa disciplinato dall’art. 143 c.p.alb.
25 Corte di Cassazione della repubblica d’Albania – Sezioni Unite Penali, sentenza n. 284, del 15.09.2000.
26 Sulle problematiche attinenti alla costituzione di parte civile in relazione ai riti alternativi in Italia v. M. GIALUZ, Patteggiamento e spese della parte civile: tra logica negoziale e prerogative del giudice, in Diritto penale e processo, 2001, p. 1201 e ss.
27 Art 403 del Codice della Procedura Penale.
La richiesta di rito abbreviato può essere presentata personalmente dall’imputato o dal difensore munito di procura speciale, prima dell’inizio del processo. Ex art. 404 c.p.p.alb., il Giudice può ammettere la richiesta di mutamento del rito solo nel caso in cui reputi che il procedimento si possa svolgere allo stato degli atti, altrimenti rigetta la domanda e procede nelle forme ordinarie. Se accolta la richiesta di abbreviato, l’imputato accetta di essere giudicato in base agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, rinunciando all’acquisizione della prova in contraddittorio tra le parti, in dibattimento.
28 Sentenza n 24 del .26.02.2004, Corte d’Appello di Gjirokastra
29 In un giudizio d’Appello promosso nei confronti di più imputati, i quali erano stati condannati in primo grado per il reato di “sequestro di persona in concorso tra loro” ex art. 109/1 – 25 del c.p.al., i giudici del secondo grado hanno confermato la sentenza emessa in primo grado, condannando gli imputati in solido al risarcimento del danno derivante dal reato per una somma pari ad euro 18.300 cadauno, e di euro 1.700 cadauno, per avere causato un danno non patrimoniale – danno morale alla parte lesa. Decisione n. 54, del 30.04.2003, Tribunale di Primo Grado di Gjirokastra.
30 In un altro procedimento il Tribunale di Tirana nonostante avesse riconosciuta la responsabilità di tutti gli imputati condannandoli in concorso per il reato commesso, non condannava gli stessi in solido anche al risarcimento del danno in favore della parte costituita; con riferimento a quest’ultimo il Tribunale stabiliva per ciascuno dei condannati una specifica somma da corrispondere alla parte civile.
Sentenza n. 634 del 21.10.1999, Tribunale di Primo Grado di Tirana.
31 Sulla disciplina del concorso di persone nel codice penale della Repubblica d’Albania e in generale per una illustrazione del diritto penale albanese v. I. ELEZI – S. KAÇUPI –M. HAXHIA, Komentar i kodit penal te Republikes se Shqiperise, Tirane 2006; SH. MUÇI, E drejte penale pjese e pergjithshme, Tirane, 2007.
32 Tale interpretazione è stato confermata anche dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione della Repubblica d’Albania con la sentenza n°284/2000.
33 Sentenza n.1113 del 16.11.2005, Tribunale di Primo Grado di Tirana
34 L’art. 160/1 recita che: ” il resistente ha diritto a presentare domanda riconvenzionale, quando l’oggetto del ricorso sia in stretto collegamento con la domanda riconvenzionale, o quando fra le due si può applicare il principio della compensazione. La domanda riconvenzionale può essere depositata fino a quando non siano ancora concluso il giudizio con sentenza. Alla stessa, inoltre, si applicano tutte le disposizioni in merito al ricorso“.
35 Sentenza n. 284, del 15.09.2000, Corte Cassazione della Repubblica d’Albania – Sezioni Unite Penali.
36 Questo orientamento è stato confermato anche dalla Corte Cassazione della Repubblica d’Albania – Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 357, del 04.04.2004.
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