Risarcimento del danno esistenziale per mancata predisposizione del progetto individuale minore disabile

Luca Insalaco 22/02/24
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In caso di mancata adozione, da parte del comune, d’intesa con l’azienda sanitaria locale, del progetto di vita individuale in favore di soggetti disabili, l’ente locale deve risarcire il danno non patrimoniale al minore e ai suoi genitori. È quanto ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, chiamato a pronunciarsi sull’omessa evasione dell’istanza del progetto, di cui all’art. 14 Legge n. 328 del 2000, da parte del Comune di Reggio Calabria (Tar Calabria, Sezione Reggio Calabria, sentenza 5 ottobre 2023 n. 748).

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TAR Calabria – Sez. Reggio Calabria – Sent. n. 748 del 05/10/2023

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Indice

1. La vicenda

Il caso trae le mosse dall’istanza con cui i genitori di una minore portatrice di handicap in situazione di gravità, con deficit dell’attenzione e ritardo nello sviluppo psicomotorio, presentavano istanza al Comune di Reggio Calabria, ai fini della predisposizione del “progetto individuale di assistenza”, previsto dalla Legge n. 328/2000, «per realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro».
Il Comune rimaneva inerte. Il Tar calabrese, quindi, a seguito di azione avverso il silenzio serbato dell’ente, ne accertava l’illegittimità e ordinava, vanamente, al Comune di pronunciarsi entro 30 giorni. Si giungeva così alla nomina di un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Reggio Calabria.
Successivamente, i genitori agivano davanti al Tar anche per l’accertamento giurisdizionale del diritto al risarcimento dei danni patiti a causa del ritardo dell’amministrazione comunale nell’evasione dell’istanza, ai sensi all’art. 2 bis, comma 1 bis, Legge n.241/1990. Non si costituivano in giudizio né il Comune né l’Asp di Reggio Calabria.
Il Tar non ha riconosciuto il danno da ritardo, di cui all’art. 2 bis Legge n.241/1990, non avendo essi preliminarmente fatto ricorso al potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della stessa legge.
I giudici amministrativi, tuttavia, hanno accolto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, patito sia dai genitori che minore disabile, quale conseguenza diretta ed immediata della condotta inerte della P.A.

2. La norma

Ai sensi dell’art. 14 Legge 8 novembre 2000, n. 328, il progetto individuale «comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale».
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A cura di Marzia De Donno, Gianluca Gardini e Marco Magri | Maggioli Editore 2022

3. Danno esistenziale da ritardo: la motivazione

Per il Collegio, «Vertendosi in tema di danno per ritardo nel provvedere, il relativo risarcimento può essere riconosciuto a condizione che venga dimostrata la spettanza del bene della vita ovvero che si dimostri che, con ragionevole probabilità, l’Amministrazione dovrà accogliere l’istanza del privato, sulla quale non ha provveduto, accordandogli così il bene della vita con essa richiesto».
Nel caso di specie i giudici amministrativi hanno ritenuto che la spettanza del bene della vita fosse provata, non soltanto dall’ampia documentazione medica versata agli atti del giudizio, ma anche e soprattutto dall’ordinanza cautelare con cui il Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, aveva già condannato l’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria a provvedere, direttamente o indirettamente, in favore del minore, all’erogazione di 20 ore settimanali di terapia con metodo ABA
Sul punto del danno esistenziale, hanno spiegato i giudici, «la mancata evasione del “progetto di vita individuale”, di cui il trattamento riabilitativo a cura del S.S.N. costituisce parte integrante, ha certamente creato “disarmonie ed inefficienze”, così quanto meno aggravando lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa anche il più “attrezzato” genitore di un bimbo disabile».
Il TAR, quindi, hanno seguito l’orientamento formatosi in materia di mancata assegnazione, a minori disabili gravi, di assistenti specializzati. Secondo tale orientamento, infatti, «Nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti può farsi luogo al risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione di gravità, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale». (Tar Reggio Calabria, sentenza n.16 del 14 gennaio 2013).
«Più in generale – ha argomentato il Collegio – il danno di tipo esistenziale è inteso come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Per il caso di soggetti minori e disabili gravi – si legge ancora nella sentenza – la nozione di pregiudizio, e soprattutto la sua esigenza di prova cui è ancorata la risarcibilità, deve dunque tenere conto del fatto che esso incide su esistenze, le cui abitudini ed i cui assetti si presentano già gravemente compressi e portatrici di condizioni di forte sofferenza.
Il comportamento ritenuto lesivo non è, quindi, meramente limitativo ed impeditivo di una pur meritevole aspirazione di vita, ma è un comportamento negligente che omette di rimuovere – in una situazione che per di più per il soggetto è anche di assolvimento di un obbligo (nella specie quello scolastico) – quei limiti incolpevoli da cui il destinatario, soggetto particolarmente debole in quanto disabile e pure minore d’età, è gravato».

4. La decisione

Seguendo tale iter logico-giuridico, il Tribunale amministrativo calabrese ha ritenuto provato, seppure presuntivamente, che la mancata evasione dell’istanza abbia procurato, in via diretta ed immediata, nocumenti non patrimoniali a carico della sfera giuridica della minore, privata fino alla pronuncia in esame del progetto di vita in discussione.
Da qui la condanna del Comune di Reggi Calabria a pagare il danno liquidato in via equitativa nella misura dei €.500,00 in favore di ciascuno dei genitori e di €.1.000,00 in favore della minore.

Luca Insalaco

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