Il ferito, avendo subìto l’amputazione dell’arto inferiore, ha citato in giudizio per il risarcimento del danno il proprietario del mezzo rubato sul quale viaggiava come terzo trasportato.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 16 gennaio 2025, ha rigettato in toto la domanda. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile
Indice
1. Il caso: il furto del motorino e la caduta
Località Segromigno in Monte, in provincia di Lucca, ore 23 del 03 agosto 2021: il passeggero del motoveicolo Piaggio cadeva rovinosamente a terra, dopo che il soggetto che era alla guida aveva perso il controllo del mezzo a causa della velocità elevata, superiore ai limiti consentiti, finendo per andare contro un muretto. Ricoverato in ospedale, a fronte delle gravi lesioni fisiche riportate nell’incidente, subiva l’amputazione parziale della gamba.
Adito il Tribunale, promuoveva azione di risarcimento danni contro il proprietario del veicolo, l’assicurazione del mezzo, nonché il Fondo di Garanzia Vittime della Strada della Regione, sostenendo che “il sinistro stradale in narrativa è ascrivibile al proprietario del motociclo Piaggio Beverly, per non aver provveduto con diligenza a porre concretamente in essere tutte le misure idonee ad impedire la circolazione del veicolo apparentemente senza il suo consenso (invito domino) e contro la sua volontà (prohibente domino) e perciò di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’asserito furto del proprio motociclo”. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile
Formulario commentato del nuovo processo civile
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2. Le motivazioni
Espletate le fasi del giudizio, all’esito della documentazione allegata, il giudice rigettava la domanda ravvisando che il proprietario aveva presentato denuncia di furto presso la Stazione Carabinieri di Lucca in data 24/07/2021 e che il sinistro lamentato era avvenuto successivamente, il 03/08/2021. Denuncia in cui si dava atto che il motociclo era parcheggiato e “chiuso a chiave e munito di blocca sterzo, senza lasciare le chiavi a bordo (cfr. doc. n. 3 di parte attrice).” e da cui era scaturito il procedimento penale, in cui la relazione “conclusiva della Polizia Giudiziaria, allegata dall’attore” riportava che “detto motoveicolo è stato ritrovato a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro, senza conducente, in stato di abbandono, privo della targa identificativa e delle chiavi di accensione.”
Pertanto, prosegue la sentenza, “La mancanza della targa identificativa e delle chiavi di accensione, in uno alla presentazione della denuncia di furto in data 24/07/2021 e al ritrovamento del veicolo a distanza di poche centinaia di metri dal luogo del sinistro, in stato di abbandono, inducono a ritenere che detto ciclomotore circolasse senza il consenso del proprietario (invito domino) e contro la sua volontà (prohibente domino). Può, quindi, affermarsi che il proprietario ha adottato un comportamento concreto e idoneo ad impedire e/o comunque ostacolare il furto del suo motoveicolo, nonché, mediante la tempestiva denuncia, ad evitare le possibili conseguenze della circolazione illegale dello stesso. Conseguentemente, sussistono i presupposti per superare la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 comma 3 c.c. a carico del proprietario del veicolo.”
In definitiva, “la circostanza che, al momento del sinistro, il motoveicolo fosse privo della targa identificativa e delle chiavi di accensione induce a ritenere che l’attore fosse consapevole della circolazione illegale dello stesso ovvero potesse esserlo mediante l’uso della ordinaria diligenza e prudenza.”
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3. Conclusioni: esclusa la responsabilità per il danno
Parimenti, è stata esclusa la responsabilità dell’Assicurazione, “stante la cessazione della copertura assicurativa del ciclomotore di proprietà del a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto e l’annullamento del contratto con rimborso del premio”; e nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in considerazione del dettato normativo di cui all’art. 283 del D.l.g.s. n. 209/2005, che, al comma II, stabilisce che “il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose”, giacché: i) è pacifico che il soggetto “non viaggiava contro la sua volontà a bordo del motoveicolo coinvolto nel sinistro, per sua stessa ammissione negli atti e documenti di causa”; ii) è ragionevole ritenere che fosse consapevole o “abbia potuto rendersi conto, mediante l’ordinaria diligenza e prudenza, che il suddetto motoveicolo circolasse illegalmente.”
Dal totale rigetto della domanda, del valore di oltre 400.000 euro, discende la condanna alle spese di lite, in oltre ottomila euro in favore di ciascuna parte Convenuta.
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