Risarcimento del danno da reato e latitanza del reo

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Premessa

Immaginiamo di essere stati brutalmente aggrediti da un cittadino cinese e di aver subito lesioni personali gravi finanche mortali. Viene instaurato un procedimento penale a carico del cittadino cinese, imputato di tentato omicidio.

Immaginiamo di esserci costituiti parte civile ex art. 76 c.p.p. e ss. nel procedimento penale.

Il Tribunale dichiara l’imputato responsabile del reato di tentato omicidio a nostro danno e lo condanna alla pena della reclusione di undici anni, nonché al risarcimento dei danni da noi patiti e patiendi.

Immaginiamo che il giudice penale, come di regola, ex art. 539 c.p.p., rimetta le parti davanti al giudice civile per la liquidazione del danno.

Immaginiamo poi di ricorrere ex art. 702 bis c.p.c. avanti al G.O. e, al termine di un “lungo” procedimento sommario di cognizione, ottenere un’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., immediatamente esecutiva, in data 14.11.2019. Con questa ordinanza il Giudice condanna il reo a corrispondere a nostro favore la somma di X, oltre interessi al tasso legale fino al saldo effettivo e oltre a rifonderci le spese del giudizio.

Bene, ora immaginiamo di riuscire ad accedere all’anagrafe detenuti e verificare che il cittadino cinese non risulta detenuto e mai è risultato tale.

Noi notifichiamo l’ordinanza alla residenza nota, dove abbiamo notificato sempre tutti gli atti del procedimento. Ma, evidentemente, il nostro cittadino cinese in Italia non c’è. Che fare?

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Sommario

RECUPERO CREDITI IN CINA

secondo quanto disposto dal codice di procedura civile cinese, artt. 239 e 282, e dal Trattato bilaterale Cina-Italia, firmato a Pechino il 20.5.1991, è possibile eseguire una sentenza straniera in materia civile in Cina, entro 2 anni dal passaggio in giudicato dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.

FONDO DELLE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI

la legge n. 122/2016, ed il D.P.R. n. 60/2014, disciplinano l’accesso al Fondo per l’indennizzo in favore delle vittime di particolari reati. Il D.M. 22.11.2019 liquida per il delitto di omicidio l’importo fisso di euro 50.000, a cui vanno aggiunti fino ad euro 10.000 per le spese mediche documentate. Ai sensi dell’art. 13 della l. n. 122/2016, il termine per presentare la domanda è quello di sessanta giorni dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita.

RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE E RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

La l. n. 117/1988 disciplina la responsabilità diretta dello Stato, e la risarcibilità di qualunque danno ingiusto, per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni. Nel nostro caso, colpa grave per il travisamento del materiale probatorio, e mancata applicazione di alcuna misura cautelare ex art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p. Il dies a quo dovrebbe coincidere col passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale, sezione penale. Il termine di decadenza è di tre anni.

– Recupero crediti in cina –

Dobbiamo necessariamente presumere, sempre nel nostro sforzo di immaginazione, di sapere dove si trovi il nostro creditore (ciò non è assolutamente scontato).  Essendo questi cittadino cinese possiamo presumere che sia fuggito in Cina.

Ai sensi dell’art. 282 del codice di procedura civile cinese, in presenza di un trattato bilaterale, di una convenzione internazionale o di condizioni di reciprocità tra la Cina e lo Stato estero, l’autorità giudiziaria cinese può riconoscere ed eseguire la decisione resa dall’autorità straniera.

“Article 282 c.p.c. cinese

Having received an application or a request for recognition and execution of a legally effective judgment or ruling of a foreign court, a people’s court shall review such judgment or ruling pursuant to international treaties concluded or acceded to by the People’s Republic of China or in accordance with the principle of reciprocity.

If, upon such review, the people’s court considers that such judgment or ruling neither contradicts the basic principles of the law of the People’s Republic of China nor violates State sovereignty, security and the public interest, it shall rule to recognize its effectiveness.

If execution is necessary, it shall issue an order of execution, which shall be implemented in accordance with the relevant provisions of the Law.

If such judgment or ruling contradicts the basic principles of the law of the People’s Republic of China or violates State sovereignty, security or the public interest, the people’s court shall refuse to recognize and execute the judgment or ruling”.

 

Nel nostro caso possiamo avvalerci del Trattato bilaterale Cina-Italia firmato a Pechino il 20 maggio 1991 e denominato, appunto, “Trattato tra Cina ed Italia per l’assistenza giudiziaria in materia civile [1]. Trattato ratificato con la l. n. 199 del 4 marzo 1994 e che rappresenta l’unica fonte disciplinante la materia in oggetto, in quanto la Cina non ha mai sottoscritto la convenzione di Bruxelles (ora il Regolamento n. 44/2001).

Il trattato ha ad oggetto il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere in materia civile.

“articolo 20

ambito di applicazione

  1. Le sentenze in materia civile pronunziate dopo l’entrata in vigore del presente Trattato dall’autorita’ giudiziaria di una Parte contraente sono riconosciute ed eseguite nel territorio dell’altra Parte alle condizioni previste dal presente titolo.
  2. Il precedente paragrafo si applica anche alle disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di restituzioni contenute in sentenze penali, alle transazioni giudiziarie e alle sentenze arbitrali”.

Gli effetti di tale riconoscimento sono pieni.

“articolo 26

effetti del riconoscimento e dell’esecuzione

La decisione riconosciuta e dichiarata esecutiva ha, nel territorio della Parte ove il riconoscimento e’ stato richiesto, la medesima efficacia di una decisione resa dall’autorita’ giudiziaria di tale Parte”.

 

Le condizioni disposte col Trattato di Pechino sono, nel caso specifico, pienamente rispettate dal provvedimento del Tribunale che ci siamo immaginati.

  1. In particolare, esaminiamo i punti più delicati dell’art. 21:
  • lettera b)– L’ordinanza ex 702 ter c.p.c. è stata letta e messa a verbale, quindi pubblicata, in data 14.11.2019. Il termine di 6 mesi per l’impugnazione scade il 22.6.2020. Tale termine considera la sospensione straordinaria “da coronavirus…”, dal 9.3 al 15.4, ai sensi dell’art. 83 D.l. n.18/2020. Il termine lungo di 6 mesi è quello di cui all’art. 327 c.p.c.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ed in particolare la Cass. n. 16893/2018 e la Cass. Ord., n. 32961/2019, se l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. è emessa in udienza e la parte interessata ad appellarla è contumace, si rientra nello schema classico per cui o la parte vittoriosa attiva la decorrenza del termine breve mediante la notificazione dell’ordinanza, o viene applicato il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

  • lettera c)- Non è necessario provare la regolare notificazione del ricorso se è la stessa ordinanza che in motivazione dichiara verificata la regolarità della notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza. Il Giudice deve verificare la regolarità della notifica in prima udienza, quindi per dichiarare la contumacia deve verificare che le notificazioni siano regolari.
  • lettera f)- È ciò che verrà vagliato dal giudice cinese, secondo il c.p.c. cinese, sopra riportato, “if upon such review, the people’s court considers that such judgment or ruling neither contradicts the basic principles of the law of the People’s Republic of China nor violates State sovereignty, security and the public interest”.

“articolo 21

rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione

Le sentenze sono riconosciute e dichiarate esecutive, salvo che ricorra una delle seguenti circostanze:

a) l’autorita’ giudiziaria che ha pronunziato la sentenza non e’ competente secondo i criteri di cui all’articolo 22 del presente Trattato;

b) la sentenza non e’ passata in giudicato, secondo la legge della Parte ove la sentenza e’ stata pronunziata;

c) la parte soccombente non e’ stata citata regolarmente in caso di contumacia ovvero se incapace non e’ stata regolarmente rappresentata, secondo la legge della Parte ove la sentenza e’ stata pronunziata;

d) altra sentenza passata in giudicato tra le stesse Parti e sul medesimo oggetto e’ stata pronunziata dall’autorita’ giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento ovvero e’ stata da questa riconosciuta se pronunziata in un Paese terzo;

e) e’ pendente fra le stesse Parti davanti all’autorita’ giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento un giudizio per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente all’introduzione della domanda davanti all’autorita’ giudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si richiede il riconoscimento;

f) la sentenza contiene disposizioni tali da recare pregiudizio alla sovranita’ o alla sicurezza della Parte nella quale viene richiesto il riconoscimento o contrarie all’ordine pubblico di questa”.

 

  1. Esaminiamo i punti più delicati dell’art. 22:
  • Lettera a)- Supponiamo che il cittadino cinese aveva residenza in Italia, altrimenti non avrebbe mai potuto lavorare, onestamente, nel nostro Paese.
  • Lettera f)- l’eventus damni si è verificato in Italia.

“articolo 22

criteri di competenza

Ai fini del presente Trattato, l’autorita’ giudiziaria che ha pronunziato la sentenza e’ considerata competente, se:

a) il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorita’ giudiziaria ha pronunziato la sentenza;

b) il convenuto e’ stato chiamato in giudizio per una controversia concernente l’attivita’ commerciale di una agenzia sita nel territorio di detta Parte;

c) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dell’autorita’ giudiziaria di detta Parte;

d) il convenuto si era difeso nel merito della controversia, senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza;

e) in materia contrattuale, il contratto e’ stato concluso o e’ stato o dev’essere eseguito nel territorio della Parte la cui autorita’ giudiziaria ha pronunziato la sentenza ovvero e’ ivi localizzato il bene oggetto diretto della causa;

f) in materia di responsabilita’ extracontrattuale, la condotta o l’evento si e’ verificato nel territorio di detta Parte;

g) in materia di azioni di stato, la persona del cui stato si tratta aveva al momento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorita’ giudiziaria ha pronunziato la sentenza;

h) in materia di obbligazioni alimentari, il creditore, aveva al momento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio di detta Parte;

i) in materia di successioni, il de cuius aveva al momento della morte il domicilio nel territorio della Parte la cui autorita’ giudiziaria ha pronunziato la sentenza o in questa si trova la maggior parte dei beni;

l) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale sui beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorita’ giudiziaria ha pronunziato la sentenza.

Restano ferme le disposizioni di legge della Parte richiesta riguardanti la competenza esclusiva”.

 

In merito all’applicazione, ai sensi dell’art. 239 del codice di procedura civile cinese, la parte interessata all’esecuzione del provvedimento deve presentare, entro 2 anni dalla pronuncia della sentenza[2], una richiesta di riconoscimento alla Corte popolare intermedia del luogo nel quale la parte soccombente risiede o nel quale si trovano i suoi beni.

“Article 239 c.p.c. cinese

The time limit applicable to applications to execute a judgment is two years. The provisions relating to the suspension or discontinuance of the litigation limitation period shall be applicable to the suspension or discontinuance of the limitation period for applications to execute a judgment.

The time limit referred to in the preceding paragraph shall commence from the last day of the time limit for satisfaction of the judgment specified in the legal documentation; where the legal documentation provides for satisfaction of the judgment in stages, the time limit shall commence from the last day of the period for satisfaction of the judgment at each stage; where the legal documentation does not provide a time limit for satisfaction of the judgment, the time limit shall commence from the effective date of the legal documentation”.

 

La Corte popolare cinese procederà, quindi, ad una delibazione meramente formale della sentenza senza revisione nel merito.

“articolo 25

procedimento per il riconoscimento e l’esecuzione

  1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze e delle transazioni ciascuna Parte applica la propria legge.
  2. L’autorita’ giudiziaria che decide sul riconoscimento si limita ad accertare se le condizioni stabilite dal presente Trattato sono state soddisfatte”.

 

Il giudice cinese verificherà, in particolare, i seguenti presupposti:

  • la decisione è definitiva secondo la legge del Paese nel quale è stata emessa;
  • la decisione deve essere eseguita nell’ambito di competenza della Corte;
  • il Giudice che l’ha pronunciata aveva competenza esclusiva secondo i principi dell’ordinamento del Paese in cui è stata emessa;
  • l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto, se contumace, e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
  • la decisione ottenuta non è fraudolenta;
  • non è stata riconosciuta in Cina un’altra sentenza avente lo stesso oggetto;
  • la decisione non è contraria all’ordine pubblico.

“articolo 23

presentazione della domanda

  1. La domanda e’ proposta dalla parte interessata direttamente innanzi all’ autorita’ giudiziaria competente per il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza.
  2. l’autorita’ centrale di ciascuna delle Parti fornira’ su richiesta ogni informazione utile ad agevolare la proposizione della suddetta domanda”.

 

Il comma 2 dell’art. 23 è di particolare importanza ai fini di comprendere meglio la procedura di esecuzione nell’ordinamento cinese. L’art. 8 del Trattato definisce l’autorità centrale di ciascuna delle Parti, anche se, da una prima lettura, la norma definitoria sembra limitata al solo ambito del Titolo II del Trattato, ovvero alla notificazione di atti, commissioni rogatorie, scambi di informazioni e trasmissione di atti di stato civile.

“articolo 8

autorita’ centrali

 Ciascuna delle Parti designa il proprio Ministero della Giustizia quale autorita’ centrale per ogni comunicazione o trasmissione di documenti concernenti l’assistenza giudiziaria, di cui al titolo II”.

“articolo 24

documenti da presentare per il riconoscimento e l’esecuzione

La Parte che richiede il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza deve presentare:

a) una copia autentica ed integrale della sentenza;

b) un documento comprovante che la sentenza e’ passata in giudicato, salvo che cio’ non risulti dalla sentenza stessa;

c) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto in caso di contumacia, salvo che cio’ non risulti dalla sentenza stessa;

d) un documento comprovante che l’incapace e’ stato regolarmente

rappresentato, salvo che cio’ non risulti dalla sentenza stessa;

  1. e) una traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti indicati

nelle lettere precedenti nella lingua della Parte ove viene richiesto

il riconoscimento”.

 

Ora, i requisiti maggiormente problematici sono i seguenti:

  • Individuazione del giudice cinese competente.

Secondo quanto stabilito dal Trib. di Firenze Sez. II, sent. 18.7.2014, “A tal fine, la parte italiana […] doveva presentare istanza alla “Corte Popolare Intermedia” del luogo ove la parte cinese ha la propria sede, predisponendo una copiosa documentazione (v. art. 24 del Trattato)”.

L’istanza scritta di riconoscimento deve, anche secondo la nostra (rara) giurisprudenza di merito, essere direttamente presentata avanti alla INTERMEDIATE PEOPLE’S COURT competente, ovvero ove il debitore è domiciliato, è residente o dove possiede le sue proprietà. Problema non da poco scoprire dove il cittadino cinese latitante sia scappato in Cina, paese dalle vastità leggendarie (l’Ambasciata d’Italia a Pechino non può aiutarvi);

  • l’istanza deve obbligatoriamente essere accompagnata dalla copia conforme all’originale della ordinanza, munita di formula esecutiva e passaggio in giudicato (bisogna passare in cancelleria), oltre alla prova della regolare citazione del convenuto in caso di contumacia (direttamente documentata nell’ordinanza). Ogni documento deve essere tradotto in lingua cinese, inglese o francese. Quindi sarà necessario: la traduzione, con i suoi costi; l’asseverazione in tribunale; la legalizzazione in procura[3]; infine, la legalizzazione in consolato cinese;
  • Il vaglio della “possibile” applicazione dell’ordinanza straniera è, quindi, di competenza della INTERMEDIATE PEOPLE’S COURT Cinese, la quale deciderà riguardo all’applicazione effettiva con decisione non appellabile. Quest’ultima potrebbe ritenere che l’ordinanza contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico della Repubblica cinese;
  • È necessario affidarsi ad uno Studio legale cinese, ovvero ad un’agenzia di recupero crediti internazionale (preferibilmente optando per una mediazione stragiudiziale).

Questa è la prima opzione, che definirei ottimista. Infatti, bisogna sapere dove si trovi il latitante, cosa molto difficile soprattutto se questi è cittadino cinese.

  • L’ambasciata non ci aiuterà, non è sua competenza;
  • un investigatore privato va retribuito, inoltre non ci sono molte garanzie di successo.

Nel caso in cui il tentativo di mediazione stragiudiziale non abbia successo e l’azione esecutiva, che come vedremo va obbligatoriamente esperita nei confronti dell’autore del reato, sia infruttuosa, rimane la possibilità di accedere al Fondo delle vittime dei reati intenzionali violenti disposto dalla l. n. 122/2016.

-Fondo delle vittime dei reati intenzionali violenti-

“l. n. 122/2016

Art. 14

Fondo per l’indennizzo in favore delle vittime

Il Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura e’ destinato anche all’indennizzo delle vittime dei reati previsti dall’articolo 11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti»”.

La l. n. 122/2016 ha allargato l’ambito di applicazione del Fondo anche alle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona. Gli articoli 11-16, sezione II, della l. n. 122/2016 danno attuazione alla direttiva n. 2004/80 CE e pongono termine alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea che aveva contestato il non corretto recepimento proprio della direttiva n. 2004/80 CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato e che aveva portato l’Italia davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europa (C-601/14)[4].

Il Tribunale, Sez. Pen., ha dichiarato il cittadino cinese responsabile del reato di tentato omicidio a nostro danno. In quanto vittima del reato doloso commesso con violenza alla persona, abbiamo tutto il diritto di accedere al Fondo per l’indennizzo in favore delle vittime di reato.

“Art. 11

Diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147

1.Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se piu’ favorevoli, e’ riconosciuto il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all’articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 del codice penale. 2. L’indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale ((nonche’ per il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all’articolo 583-quinquies del codice penale)), e’ erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l’indennizzo e’ corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.

2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo e’ corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge e’ equiparata la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso e’ equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell’accertamento della qualita’ di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l’indennizzo e’ ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile. 3. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell’indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilita’ del Fondo di cui all’articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e’ o e’ stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.

 

È utile qui riportare una sentenza del giudice di merito in ordine al problema della responsabilità dello Stato per violazione dell’obbligo di dare attuazione alla direttiva 2004/80 CE.

Il Trib. Torino, sez. IV, 3 maggio 2010, da atto che l’attrice è stata vittima di gravi reati accertati con sentenza e che gli autori del reato erano al tempo latitanti (questo caso, però, è un po’ diverso dal nostro in quanto i correi erano agli arresti domiciliari), quindi non era possibile per l’attrice ottenere il risarcimento dei danni. Stabilisce che: “permane pertanto ad avviso del Tribunale l’inadempimento dello Stato Italiano nel dare attuazione della direttiva, sia con riguardo all’istituzione di un sistema di indennizzo chi garantisca con riguardo a tutti i reati internazionali violenti, come prescritto dalla direttiva in modo equivoco, sia con riguardo alla previsione di un sistema che determini i criteri per garantire un equo ed adeguato indennizzo”. La sentenza sarà confermata dalla Corte d’App. Torino, sez. III, 23 gennaio 2012, n. 106.

Quindi, non potendo la parte attrice, vittima di un reato intenzionale e violento, accedere ad alcun risarcimento diretto dato che i correi, pur individuati e condannati con sentenza, si sono resi latitanti nel corso del processo, l’attrice ha il diritto di ottenere dallo Stato il ristoro dei danni subiti. Il Tribunale condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di una somma a titolo di “risarcimento”. La Corte d’Appello correggerà il termine “risarcimento” in “indennizzo”[5].

La l. n. 122/2016 prevede un indennizzo in misura fissa a cui va aggiunto la refusione delle spese mediche sostenute e documentate, fino ad un importo massimo di € 10.000.

L’indennizzo è stato determinato dal D.M. del 22.11.2019 nella somma di € 50.000,00.

“Art. 1,  D.M. 22.11.2019

Determinazione dell’indennizzo

Gli importi dell’indennizzo di cui all’art. 11 della  legge  7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:

a) per il delitto di omicidio, nell’importo fisso di euro 000;

b) per il  delitto  di  omicidio  commesso  dal  coniuge,  anche separato o divorziato, o da persona che  e’  o  e’  stata  legata  da relazione affettiva alla persona offesa, nell’importo fisso  di  euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima;

c) per il delitto di violenza sessuale,  salvo  che  ricorra  la circostanza attenuante del caso di minore gravita’ prevista dall’art. 609-bis, terzo comma, del codice penale, nell’importo fisso  di  euro 25.000;

d) per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all’art. 583, comma 2, del codice penale, e per il  delitto  di  deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all’art. 583-quinquies del codice penale nell’importo fisso  di  euro 25.000.

Per  i  delitti  indicati  nel   comma   1,   l’importo   fisso dell’indennizzo e’ incrementato di una somma equivalente  alle  spese mediche e assistenziali  documentate,  fino  a  un  massimo  di  euro 10.000”.

 

I presupposti necessari (e più problematici) per accedere a tale fondo sono i seguenti:

  • aver esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti del reo[6];
  • non aver subito condanne per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., ove al numero 6) dell’elenco compare, in particolare, il reato:

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

cioè il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope aggravato dalle circostanze previste all’art. 80, comma 2, che riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti. Oltre al reato di cui all’art. 74, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope[7].

“Art. 12

Condizioni per l’accesso all’indennizzo

L’indennizzo e’ corrisposto alle seguenti condizioni:

a) ——————

b) che la vittima abbia gia’ esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l’autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest’ultimo abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e’ stata accertata la sua responsabilita’ ((oppure quando l’autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte di un’unione civile, anche se l’unione e’ cessata, o di chi e’ o e’ stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza));

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualita’ e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11.

e-bis) se la vittima ha gia’ percepito, in tale qualita’ e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11, l’indennizzo di cui alla presente legge e’ corrisposto esclusivamente per la differenza.

1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all’articolo 11, comma 2-bis”.

La domanda di indennizzo va presentata entro 60 giorni dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita.  La domanda può essere presentata direttamente dalla persona offesa-danneggiata dal reato, ovvero dal difensore munito di procura speciale.

Vanno presentati i seguenti documenti:

  • copia autentica della sentenza di condanna, con passaggio in giudicato;
  • documentazione che attesti i tentativi, non andati a buon fine, dell’azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore del reato;
  • dichiarazione sostitutiva ex 46 D.P.R. n. 445/2000, sull’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e);
  • documentazione medica che provi le spese sostenute per prestazioni sanitarie;

“Art. 13

Domanda di indennizzo

La domanda di indennizzo e’ presentata dall’interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilita’, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l’autore del reato;

b) documentazione attestante l’infruttuoso esperimento dell’azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e’ stata accertata la sua responsabilita’;

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e) ((, nonche’ sulla qualita’ di avente diritto ai sensi dell’articolo

11, comma 2-bis));

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l’autore del reato o dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale”.

 

La domanda va presentata al prefetto della provincia ove il richiedente ha la residenza o dove ha sede il giudice che ha emanato il provvedimento. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti esaminerà e delibererà sull’accesso al Fondo del richiedente, secondo il regolamento disciplinato dal D.P.R. del 19 febbraio 2014, n. 60. Tale regolamento trova applicazione anche per le vittime dei reati intenzionali violenti nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento attuativo[8].

 

“Art. 9, D.P.R. del 19 febbraio 2014, n. 60

Istruttoria della domanda e termini del procedimento

La domanda per l’accesso al Fondo e’ presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l’autorita’ giudiziaria che ha emesso la sentenza di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. 2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest’ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all’ufficio competente. In questo caso, il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, per la conclusione del procedimento, decorre dal giorno in cui la domanda e’ pervenuta alla prefettura competente.

Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento l’avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell’istruttoria ed al Comitato di solidarieta’ antimafia le generalita’ del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall’ufficio di cui all’articolo 3.

Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste, cosi’ come stabilito dagli articoli 4 e 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, avvalendosi anche, a tale fine, degli organi di polizia ed integrando eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge stessa.

Il prefetto, entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarieta’ antimafia, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l’accesso al Fondo ed alla informativa circa l’eventuale avvenuta concessione all’istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento.

La Prefettura competente costituisce l’unita’ organizzativa responsabile dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Noi, infine, possiamo immaginare anche un’altra opzione.

Del resto, il reo si è reso latitante senza tante difficoltà. Di fronte ad un pericolo di fuga concreto, non sono state applicate misure cautelari.

– Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati-

Ai sensi dell’art. 1 della l. n. 117/1988, la disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati si applica nei confronti di “tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria indipendentemente dalla natura delle funzioni”, a tutti magistrati compresi quelli del pubblico ministero (magistratura requirente).

L’art. 2, comma 1, pone il principio, su cui si basa la legge, della responsabilità diretta dello Stato, affermando che il cittadino può agire contro lo Stato (nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri). La disposizione afferma anche il principio della risarcibilità di qualunque “danno ingiusto, quindi nel nostro caso patrimoniale ma anche non patrimoniale, per i patemi d’animo che abbiamo patito negli anni.

“Art. 2. Responsabilita’ per dolo o colpa grave

  1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia puo’ agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali ((…)).

((2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non puo’ dar luogo a responsabilita’ l’attivita’ di interpretazione di norme di diritto ne’ quella di valutazione del fatto e delle prove)).

((3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche’ del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l’affermazione di un fatto la cui esistenza e’ incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita’ contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche’ del diritto dell’Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche’ dell’inescusabilita’ e della gravita’ dell’inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonche’ del contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea))”.

 

La procedura è descritta all’art. 4 della legge. La competenza è del tribunale del capoluogo del distretto della Corte d’appello, ex art. 11 c.p.p. e art. 1 disp. di att. c.p.p.

L’azione può essere esercitata quando non sia più possibile modificare il provvedimento, ovvero quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda è soggetta al termine di decadenza di 3 anni, che decorrono dal momento in cui l’azione è esperibile[9].

“art. 4. Competenza e termini

  1. L’azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente e’ il tribunale del capoluogo del distretto della corte d’appello, da determinarsi a norma dell’articolo 11 del codice di procedura penale e dell’articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. L’azione di risarcimento del danno contro lo Stato puo’ essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano piu’ possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si e’ verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro ((tre anni)) che decorrono dal momento in cui l’azione e’ esperibile.
  2. L’azione puo’ essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si e’ concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si e’ verificato.
  3. Nei casi previsti dall’articolo 3 l’azione deve essere promossa entro ((tre anni)) dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull’istanza. 5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto”.

 

In conclusione, è possibile, con atto di citazione, convenire avanti al Tribunale competente[10], lo Stato italiano, e per esso il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo il risarcimento del danno da noi sofferto a causa dell’attività omissiva della Procura della Repubblica, o la condotta negligente ed inescusabile dei suoi magistrati, che non hanno ritenuto applicare alcuna misura cautelare ex art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p.

Data l’omessa applicazione di una misura cautelare il reo si è dato alla fuga, rendendo in tal modo impossibile per la persona offesa-danneggiata eseguire la condanna al risarcimento del danno aquiliano, liquidato dal giudice civile dopo anni.

In merito alla “doverosa” applicazione della misura cautelare personale, si osserva:

  • l’art. 275, comma 3, c.p.p. modificato dall’art. 2, D.L. 23.2.2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), pone una presunzione di adeguatezza della custodia carceraria in ordine al delitto di cui all’art. 575 c.p. nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza e non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari;
  • in base all’art. 275, comma 1 bis, p.p. fermo restando che anche in caso di condanna il giudice deve assumere i provvedimenti su richiesta del P.M.[11], viene imposto all’autorità giudiziaria di accertare la sussistenza delle esigenze cautelari qualora venga emessa una sentenza di condanna. Il Giudice dovrà considerare l’esito del procedimento, le modalità del fatto e gli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere una esigenza cautelare ex art. 274, comma 1 c.p.p. In particolare, la lett. b, cioè il pericolo di fuga.

La Cassazione, sent. n. 18955 /2004, stabilisce che la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. opera anche quando la misura cautelare è contestuale o successiva alla sentenza di condanna. Osserva che l’art. 275, comma 1 bis, c.p.p. si limita a precisare che l’esame delle esigenze cautelari è svolto dal Giudice del dibattimento, considerando anche, ma non solo, quale sarà l’esito del procedimento, oltre alle modalità del fatto e agli elementi sopravvenuti dai quali possa emergere, a seguito della sentenza, taluna delle esigenze di cui all’art. 274, 1° co., lett. b) e c) c.p.p.;

  • la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari sono misure cautelari che il P.M. avrebbe dovuto richiedere, ex 291 c.p.p., in quanto il pericolo di fuga era concreto. Infatti, il radicamento familiare in Cina e la cittadinanza cinese dell’indagato, oltre al quantum di pena (di certo non esiguo per il reato di tentato omicidio) ritenuto pronosticabile, è sicuramente una circostanza concreta ed attuale che può indurre ad allontanarsi dal Paese[12];
  • inoltre, se la giurisprudenza di legittimità ritiene che il pericolo di fuga debba essere ancorato a concreti elementi da cui è possibile dedurre la reale ed effettiva preparazione della fuga, le intercettazioni telefoniche che possono essere acquisite nel procedimento penale, e che è verosimile siano acquisite in un procedimento per tentato omicidio, appaiono elementi più che sufficienti. Si osservi, in particolare, quanto stabilito dalla pen. Sez. V Sent. n. 7270/2015: “In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all’art.274 comma primo, lett.b) cod.proc.pen. (nel testo modificato dalla l. n. 47 del 2015) deve essere non più solo concreto, ma anche attuale, e tuttavia tale attualità non deve essere desunta necessariamente da comportamenti materiali, che rivelino l’inizio dell’allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, essendo sufficiente accertare con elevato giudizio prognostico – ancorato, oltre che alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, anche a specifici elementi vicini nel tempo – l’inclinazione del soggetto a sottrarsi all’esecuzione di misure cautelari e, quindi, un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, difficilmente eliminabile con tardivi interventi”[13]. Sulla base di questa giurisprudenza, risulta incomprensibile come il P.M. non abbia valutato le intercettazioni telefoniche intercorse tra il reo e i vari complici come prova concreta della preparazione alla fuga. Ancora, la Cass. pen. Sez. V Sent. n. 25926/2010, stabilisce che il pericolo di fuga “deve essere accertata con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena concretamente inflitta), non essendo necessaria l’attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga oppure anche ad un solo un tentativo iniziale di fuga”.

Il Tribunale, sez. penale, nel caso ipotizzato, ha travisato il materiale probatorio acquisito al processo.

Il travisamento delle prove, stando all’art. 2, comma 2, “fatti salvi i commi 3 e 3-bis”, rientra nella fattispecie di colpa grave del magistrato che rappresenta un’eccezione alla regola per cui l’attività di valutazione del fatto e delle prove non può dar luogo a responsabilità. La colpa grave per travisamento del fatto o della prova si può riscontrare anche nell’ambito dell’attività di valutazione dei fatti di causa sulla base del materiale probatorio acquisito, nella specie le intercettazioni telefoniche. Il giudice ha operato un apprezzamento inesatto delle risultanze processuali, le quali presentano caratteri di evidenza[14]. Tale macroscopico errore di valutazione si traduce in un travisamento del materiale probatorio, cioè in una valutazione dei fatti che ha alterato la verità processuale in ordine alla necessità di disporre una misura cautelare e che ha determinato la latitanza del cittadino cinese.

Abbiamo, quindi, il diritto di ottenere un risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, provocato dall’errore processuale del Giudice penale.

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Note

[1] Attenzione, perché non sempre i Trattati sottoscritti dalla Repubblica Cinese sono applicabili in toto anche alle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao.

[2] In merito al dies a quo l’art. 239 del c.p.c. cinese stabilisce che tale termine decorre “dal termine ultimo per la soddisfazione del giudizio specificato nella documentazione legale”.

[3] Tale legalizzazione non è necessaria in caso di applicazione della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961. In proposito va qui richiamata la Circolare del 5 aprile 2017 – Cooperazione giudiziaria in materia civile con la Cina. Notifiche – del Ministero della Giustizia. In tale circolare si dispone: “[…] le notifiche possono essere effettuate in lingua italiana con traduzione in lingua cinese, inglese o francese sulla base del trattato bilaterale per l’assistenza giudiziaria in materia civile del 1991, ovvero, in alternativa, in lingua italiana e con traduzione in lingua cinese sulla base della Convenzione dell’Aja del 1965. Le Autorità cinesi hanno dichiarato di accettare entrambe le procedure, ma ritengono irrituale che si richiami la Convenzione dell’Aja inviando la traduzione degli atti giudiziari in lingua inglese o esclusivamente in lingua italiana. Sia nel caso di traduzioni imprecise, sia nel caso di vizi formali, la parte cinese si ritiene impossibilitata a procedere. Orbene, alla luce di quanto fin qui esposto, questo Ufficio, in veste di Autorità centrale ai sensi del suddetto trattato bilaterale, ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sull’opportunità di sollecitare l’impiego del trattato bilaterale facendo un espresso riferimento allo stesso in seno alla richiesta (il che, come detto, consente l’utilizzo delle lingue inglese e francese), nonché di curare le traduzioni in modo da ovviare agli inconvenienti lamentati dalle autorità cinesi”.

[4] In particolare, l’Italia aveva violato l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 CE, in base alla quale: “tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”.

[5] In senso conforme anche il Trib. di Firenze, ord. 20.2.2013.

[6] È necessario dimostrare di aver esperito l’azione esecutiva, senza successo, ovunque si trovi il latitante. Quindi bisogna dimostrare di essere andati di fronte alla Corte Cinese.

[7] Si sottolinea tale reato in quanto, statisticamente, il più comune. Inoltre, va anticipato che se la persona offesa, creditore, è cittadino straniero senza regolare permesso di soggiorno non potrà accedere al fondo.

[8] Ai sensi dell’art. 14, comma 5, della l. n. 122/2016.

[9] Il dies a quo dovrebbe coincidere col passaggio in giudicato della sentenza del Trib., sezione penale. Tre anni, tenendo conto della sospensione feriale e straordinaria. In questo senso si esprime la Cass., sez. I, n. 76/2001: “[…] esauriti i mezzi ordinari d’impugnazione avverso il medesimo provvedimento cautelare, non più modificabile o revocabile da parte del giudice che lo aveva emesso […]”.

[10] Territorialmente competente a norma dell’art. 4 della legge n. 117/1988, ovvero il tribunale del capoluogo del distretto della Corte d’appello, da determinarsi a norma dell’articolo 11 del c.p.p. e dell’articolo 1 delle norme di attuazione, secondo la Tabella A allegata alle disp. di att. al c.p.p. che evita il rischio delle competenze incrociate.

[11] In capo alla persona offesa, in materia cautelare, è previsto soltanto un obbligo di comunicazione, a cura della polizia giudiziaria, ex art. 299 c.p.p., nel caso di revoca e sostituzione delle misure coercitive e interdittive. La persona offesa, in tal caso, può presentare memorie ex art. 121 c.p.p.

[12] Secondo parte della dottrina, RIVIEZZO, la condanna ad una grave pena detentiva quale quella prevista per il reato di tentato omicidio può giustificare la ragionevole probabilità di fuga dell’imputato, anche se va esclusa qualsiasi automaticità nell’applicazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. II, 23.11.2004, in ordine alla rilevanza della sanzione, “sebbene non sia elemento, di per sé solo, sufficiente a giustificare il provvedimento restrittivo sotto il profilo del pericolo di fuga, resta pur sempre un elemento sintomatico della probabilità che l’inquisito faccia perdere le sue tracce, influenzando, secondo l’id quod plerumque accidit, in modo accentuato, il proposito di sottrarsi all’esecuzione”.

[13] In senso conforme la Cass. n. 51436/2013 dove il pericolo di fuga veniva desunto dal tentativo dell’imputato di sottrarsi, subito dopo il fatto, alla cattura, nonché dal suo stato di disoccupazione in uno alla condizione di straniero; inoltre si veda la Cass. n. 48103/2018;

[14] Si veda in particolare il pensiero di GIAMPIETRO FERRI.

Marco Giulio Galli

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