L’attività del professionista in materia di risarcimento danni
Cos’è l’infortunistica?
Il termine “infortunistica” identifica la disciplina che studia, dal punto di vista economico e giuridico, le cause e le conseguenze degli infortuni e dei sinistri in generale.
Il professionista (avvocato o patrocinatore stragiudiziale) esperto di infortunistica, forte di una preparazione specifica nella materia, ha il compito di mettere al servizio del soggetto che è rimasto vittima di un incidente (stradale e non solo) le sue competenze, al fine di identi- ficare e documentare l’an e il quantum debeatur, ovvero se sia dovuto un risarcimento e a quanto ammonti l’importo di volta in volta ragio- nevolmente ottenibile.
Il danneggiato, pertanto, incarica il professionista al fine di essere rappresentato e assistito nei confronti della controparte, cioè della per- sona fisica o, più spesso, giuridica (compagnia di assicurazione) tenuta a risarcire il danno.
Con particolare riguardo al risarcimento dei danni occorsi in seguito a incidenti stradali (essi costituiscono normalmente, per un profes- sionista esperto in infortunistica, la maggior parte dei casi gestiti) il nostro ordinamento prevede uno specifico iter procedurale: prima di consentire l’accesso alle aule di giustizia, la legge impone di instaurare un preliminare tentativo bonario di risoluzione della controversia con la compagnia di assicurazioni. Si parla, con preciso riferimento a tale fase, di ambito stragiudiziale (dal latino extra judicialem ovvero “fuori dal processo giudiziale”).
Tale settore operativo è disciplinato da precise norme di legge disciplinanti i tempi, i modi e le forme che i professionisti coinvolti sono chiamati a osservare. esso è situato in un contesto di tipo privatistico, dove le parti si confrontano presentando gli esiti delle rispettive attività istruttorie svolte con lo scopo di definire le ripartizioni di responsabilità e l’eventuale risarcimento dovuto.
Proponibilità dell’azione di risarcimento
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarci- mento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
La richiesta di acconto volontario
Il verificarsi di un sinistro, soprattutto se di grave entità, genera una serie di ripercussioni molto pesanti in capo alla vittima: spese da sostenere per la riparazione dei mezzi incidentati, per le prime cure fisiche, per la sottoposizione a cicli di terapia anche piuttosto lunghi, per l’acquisto di medicinali o di sussidi terapeutici, per l’esecuzione di esami e indagini diagnostiche finalizzate a un accertamento compiuto del danno.
È evidente che tutto ciò richiede un consistente sacrificio di natura patrimoniale. Per quanto le stesse spese siano poi destinate a essere rimborsate, esse comportano, nell’immediato, un pesante salasso econo- mico che rischia persino di pregiudicare, nei casi più gravi, l’equilibrio finanziario di un nucleo familiare con contenute disponibilità reddituali.
Per poter far fronte a questo tipo di difficoltà, vi sono due strade: una di carattere stragiudiziale, cioè praticabile prima dell’intrapresa di una causa civile – e al di fuori delle aule di giustizia –, e una di carattere giudiziale, coltivabile dopo l’inizio di un processo.
Quanto alla prima via, essa si concreta nella richiesta di un acconto alla compagnia di assicurazione che viene definito come volontario proprio perché non costituisce un obbligo a carico della controparte, ma solo una facoltà liberamente esercitabile laddove l’impresa di assicurazione ritenga che ne sussistano i presupposti.
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