Risarcimento per perdita di chances: domanda subordinata inammissibile

Inammissibile la domanda di risarcimento per perdita di chances introdotta in via subordinata in sede di precisazione delle conclusioni.

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Inammissibile la domanda di risarcimento per perdita di chances introdotta in via subordinata in sede di precisazione delle conclusioni. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Tribunale di Verona – sentenza del 19-11-2024

ORDINANZA_TRIBUNALE_DI_VERONA_-_N._R.G._00006473_2019_DEL_19_11_2024_PUBBLICATA_IL_20_11_2024.pdf 247 KB

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Indice

1. I fatti: la perdita di chances


I genitori di un bambino nato prematuro alla 25° settimana con gravissime malformazioni avevano convenuto in giudizio la struttura sanitaria dove la madre si era recata per una visita ginecologica prima del parto, sostenendo la responsabilità della medesima per non aver adeguatamente provveduto al monitoraggio della gravidanza e non aver adottato le misure utili ad evitare il parto prematuro o comunque a portarlo almeno alla 30° settimana e quindi le gravi patologie da cui il bambino era affetto.
In particolare, gli attori sostenevano che durante l’accesso alla struttura sanitaria la madre del piccolo non era stata sottoposta né a visita ginecologica né ad ecografia ostetrica, come era confermato dal fatto che nel verbale la durata della visita era indicata in soli 4 minuti.
La struttura sanitaria contestava la propria responsabilità ritenendo insussistente il nesso di causalità fra la condotta omissiva lamentata e i danni subiti dal bambino. In particolare, la struttura sanitaria sosteneva che la signora era stata sottoposta regolarmente a visita ginecologica e ad ecografia ostetrica da cui era emerso che la gravidanza era in regolare evoluzioni (mentre l’indicazione del tempo di 4 minuti di durata della visita era un mero errore di digitazione dell’operatore che aveva redatto il referto).
All’esito della CTU svolta nel giudizio, veniva accertato che il complesso quadro clinico del bambino, caratterizzato da una serie di patologie che hanno condotto ad una inabilità totale permanente sarebbe stato evitato nel caso in cui la gravidanza fosse giunta quanto meno alla 30° settimana. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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2. Le valutazioni del Tribunale


Al fine di poter decidere la causa in questione, il Tribunale ha ritenuto di dover verificare, in primo luogo, se i sanitari della struttura sanitaria hanno commesso errori diagnostici o terapeutici durante la visita della madre del piccolo e, in secondo luogo, se una diversa condotta dei sanitari avrebbe consentito di evitare una nascita pretermine o di ritardarla fino ad un momento utile per evitare i danni subiti dal bambino.
All’esito della CTU svolta nel giudizio, è emerso che i rilievi clinico-strumentali effettuati dalla struttura sanitaria non consentono di escludere la sussistenza di un quadro di minaccia di parto pretermine, perché durante l’accertamento specialistico eseguito nei confronti della paziente non sono state descritte né le contrazioni né la lunghezza della cervice, elementi cardine ai fini diagnostici ed inoltre perché le condizioni patologiche per le quali la paziente si era recata presso la struttura (cioè per la presenza di algie pelviche) rappresentavano un criterio di urgenza.
In considerazione di ciò, i CTU hanno ritenuto configurabile un errore diagnostico nella condotta dei sanitari della convenuta.
Secondo il giudice, però, la sussistenza di un errore da parte dei sanitari non è sufficiente per poter ritenere una responsabilità della struttura sanitaria per i danni di cui è affetto il bambino.
Infatti, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere di chi agisce per il risarcimento del danno dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e i danni di cui si chiede il ristoro.

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3. La decisione del Tribunale


Nel caso di specie, i CTU hanno ritenuto che è molto incerto se le condotte imposte dalle leges artis ed omesse dai sanitari della struttura sanitaria avrebbero evitato il parto prematuro o lo avrebbero ritardato.
Le predette misure che i sanitari avrebbero dovuto compiere ed hanno omesso solo in termini ipotetici avrebbero potuto evitare il parto prematuro o avrebbero potuto ritardarlo. Pertanto, si può parlare piuttosto di perdita di chances di ottenere il risultato favorevole di evitare o ritardare il parto prematuro.
In considerazione di ciò, il tribunale ha ritenuto che non è possibile affermare la sussistenza di un nesso di causalità civilisticamente rilevante tra la condotta omissiva dei sanitari e le patologie da cui è affetto il piccolo, ma soltanto di ravvisare un danno da perdita di chances, intesa come possibilità apprezzabile di condurre una gravidanza fino almeno alla 30° settimana e così di ridurre il rischio di morbilità del piccolo.
Tuttavia, secondo il Tribunale la cd. Chance è la seria possibilità di conseguire il risultato utile sperato ed è una situazione soggettiva autonomamente rilevante ed un’entità patrimoniale suscettibile di autonoma valutazione. Conseguentemente, anche il danno da perdita di chance è del tutto autonomo e distinto rispetto al danno connesso alla lesione del bene salute.
In ragione di tale diversità dei due beni, la prevalente giurisprudenza di legittimità esclude l’identità sostanziale del petitum nel caso in cui, chiesto il risarcimento per un evento di danno da lesione di un valore/interesse costituzionalmente tutelato (la salute; il rapporto parentale), la domanda muti, in corso di giudizio (al di là dei termini preclusivi previsti dalla legge), in istanza risarcitoria da perdita di chance.
Nel caso di specie, le domande originariamente proposte dai ricorrenti non avevano ad oggetto, neanche in via subordinata, il risarcimento del danno da perdita di chances ma soltanto il risarcimento del danno alla salute del loro figlio ed i danni ad esso conseguenti (sul presupposto della ritenuta sussistenza del nesso causale tra il comportamento asseritamente colposo dei sanitari e ed i danni predetti).
Soltanto in sede di precisazione delle conclusioni è stata formulata, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno da perdita di chances.
Pertanto, detta domanda è stata formulata ben oltre il termine per la definizione del thema decidendum (che avviene con la prima memoria istruttoria) e quindi il tribunale l’ha ritenuta inammissibile perché tardiva.
Conseguentemente, sono state rigettate tutte le domande attoree, anche se il giudice ha ritenuto di compensare le spese legali in ragione della complessità della istruttoria volta ad accertare il nesso di causalità tra gli errori dei sanitari e il grave quadro morboso del bambino.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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