Il risarcimento del terzo trasportato è un tema centrale nel diritto civile, in particolare nell’ambito della responsabilità civile automobilistica. La normativa tutela il terzo trasportato come soggetto vulnerabile, riconoscendogli il diritto al risarcimento per i danni subiti, indipendentemente dalla responsabilità dell’incidente. Tale disciplina si trova principalmente nell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005), il quale ha introdotto un sistema di risarcimento diretto volto a garantire una protezione più efficace e rapida.
Indice
1. La figura del terzo trasportato
Il terzo trasportato è la persona che, al momento dell’incidente, si trova a bordo di un veicolo, sia esso privato o pubblico, ma non ne è il conducente. Può essere un passeggero invitato, un cliente di un servizio di trasporto pubblico o privato, o una persona che viaggia per necessità professionali.
Il trasportato gode di una tutela speciale, in quanto non ha controllo diretto sul mezzo e sulle circostanze che portano al verificarsi del sinistro. La normativa mira dunque a garantirgli un risarcimento tempestivo e sicuro.
2. Il fondamento normativo: Articolo 141 Codice delle Assicurazioni Private
L’art. 141 stabilisce che il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno subito, rivolgendosi direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo su cui era trasportato. Questo vale indipendentemente:
- dalla responsabilità del conducente del veicolo trasportante;
- dalla dinamica del sinistro.
Caratteristiche principali del risarcimento ex art. 141
- Oggettività della tutela: Il trasportato può ottenere il risarcimento anche in caso di concorso di colpa o colpa esclusiva del conducente del veicolo su cui viaggiava.
- Accesso diretto: La richiesta di risarcimento viene rivolta alla compagnia assicurativa del veicolo trasportante, semplificando l’iter procedurale.
- Esclusione di limitazioni: Eventuali clausole contrattuali che limitano o escludono il risarcimento al terzo trasportato sono considerate nulle.
3. Il risarcimento del danno
Il terzo trasportato può ottenere il risarcimento sia per i danni patrimoniali sia per i danni non patrimoniali.
- Danni patrimoniali
- Danno emergente: Spese mediche, costi per la riparazione di beni danneggiati (es. occhiali, dispositivi elettronici), e altre spese sostenute a seguito dell’incidente.
- Lucro cessante: Perdita di redditi futuri o interruzione dell’attività lavorativa.
- Danni non patrimoniali
- Danno biologico: Lesioni temporanee o permanenti che incidono sull’integrità psicofisica.
- Danno morale: Sofferenze fisiche e psicologiche subite a causa del sinistro.
- Danno esistenziale: Pregiudizi alla sfera relazionale o alle abitudini di vita.
Il risarcimento deve essere integrale e commisurato al danno subito, in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di liquidazione adottate dai tribunali.
4. Condizioni di esclusione
Il diritto al risarcimento del terzo trasportato può essere escluso o ridotto solo in circostanze particolari, quali:
- Colpa grave del trasportato: Ad esempio, se il passeggero non indossa la cintura di sicurezza o si comporta in modo negligente contribuendo al verificarsi del danno.
- Caso fortuito: Eventi eccezionali e imprevedibili che interrompono il nesso di causalità tra il sinistro e il danno.
- Forza maggiore: Situazioni esterne e inevitabili che non possono essere imputate a nessuna delle parti coinvolte.
5. Aspetti processuali
In caso di mancata soddisfazione del diritto al risarcimento, il terzo trasportato può agire in giudizio. La giurisprudenza ha chiarito alcuni aspetti rilevanti:
- Onere della prova: Il trasportato deve dimostrare di aver subito un danno in occasione del sinistro.
- Azioni esperibili: Oltre all’azione diretta contro l’assicurazione del veicolo trasportante (art. 141), il trasportato può agire anche contro i responsabili civili (art. 2043 c.c.).
- Termini di prescrizione: Il diritto al risarcimento si prescrive in due anni dal momento del sinistro (art. 2947 c.c.), salvo interruzioni.
6. Giurisprudenza rilevante
La Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto del terzo trasportato al risarcimento è indipendente dalla responsabilità del conducente e che le compagnie assicurative non possono opporre limitazioni contrarie al dettato normativo (es. Cass., Sez. III, sent. n. 22031/2015). Inoltre, la Corte ha precisato che l’art. 141 prevale rispetto alle regole ordinarie della responsabilità civile, introducendo un sistema speciale e di favore per il trasportato.
Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale
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