Oggigiorno, ogni occasione è buona per assicurarsi un assegno pensionistico, ancor più se anticipato: in questo caso, si fa riferimento al riscatto del titolo di laurea. In un contesto di incertezza contributiva e ingenti tagli all’ammontare delle pensioni, infatti, rilevante è avere un approccio previdente fin da giovani, ricorrendo anche a forme privatistiche di accantonamento della pensione.
Nel dettaglio, il riscatto della laurea consiste in un istituto previdenziale che consente a tutti coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea, o altro titolo ad esso equiparabile, di attribuire agli anni impiegati valenza ai fini della pensione. In sostanza, gli anni impiegati per conseguire il tutolo verranno considerati a tutti gli effetti anni contributivi. Ciò permetterà di andare in pensione prima. Tuttavia, è bene precisare che ogni cassa previdenziale è provvista di una normativa ad hoc, e che è buona prassi informarsi accuratamente sulle modalità di pensionamento anticipato offerte da ciascuna di queste.
Riscatto della laurea: i requisiti
Chiunque abbia conseguito il titolo di laurea, può richiedere il riscatto dello stesso, indipendentemente dal fatto che sia occupato o inoccupato al momento della domanda, purchè non abbia già versato contributi a fronte di attività lavorative svolte in Italia o all’estero nel periodo per cui chiedere riscatto. In particolare, il soggetto
– non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria o figurativa ovvero da riscatto (né presso il fondo cui è diretta la domanda né in altri regimi previdenziali) per i periodi per i quali si chiede il riscatto della laurea;
– deve essere titolare di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto (salvo le eccezioni previste dalla l. n. 247/2007 per le domande presentate a partire dal 2008).
Quali sono i titoli riscattabili?
Possono essere oggetto di riscatto, non necessariamente in alternativa:
– i diplomi universitari, con corsi di durata non inferiore a due anni e superiore a tre;
– i diplomi di laurea con corsi di durata non inferiore a 4 e non superiore a 6 anni;
– i diplomi di specializzazione post laurea e al termine di corsi di durata almeno biennale;
– i dottorati di ricerca;
– le lauree triennali e specialistiche introdotte dal decreto 509/1999;
– nonché i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale che danno luogo ai titoli di diploma accademico di primo e secondo livello, di specializzazione e di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato).
Ovviamente, non potrà essere richiesto il riscatto dei periodi di studio non previsti dalla durata tradizionale del corso, come ad esempio i c.d. “anni fuori corso”, i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa presso il fondo cui si fa domanda, nonché gli altri regimi previdenziali.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di riscatto della laurea va presentata telematicamente, sul sito dell’Inps.
Come per ogni cosa, anche per il riscatto della laurea, però, c’è un costo. Quest’ultimo varia a seconda della lunghezza del periodo da riscattare e dalla tempestività con cui è pervenuta la domanda.
Per chi risulti inoccupato, l’onere è fisso, e consiste nel versamento di un contributo “pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di presentazione della domanda”, per ogni anno da riscattare.
Per gli occupati, invece, l’onere è calcolato sulla base del reddito percepito negli ultimi anni di lavoro.
Il pagamento, unico o a rate
Il soggetto interessato può decidere se versare l’importo calcolato sulla base degli anni da riscattare in un’unica soluzione, oppure suddividendolo in 120 rate mensili senza interessi.
Ad ogni modo, il pagamento dei contributi sarà effettuato mediante bollettini M.Av. che l’Inps, o altra cassa previdenziale, provvederà a inviare, a seguito dell’accoglimento della domanda di riscatto.
Qualora non venga corrisposto l’importo complessivo, o la prima rata dello stesso, l’Inps archivierà la domanda, considerando come rinuncia alla stessa il mancato pagamento. Tuttavia, il soggetto potrà sempre riproporre istanza di adesione, con la conseguenza dell’aumento degli oneri da sostenere.
Non è possibile, invece, spiega l’Inps, “chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata” una volta che si è pagato il relativo onere.
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