Come i meno giovani ricorderanno, inizialmente, i contratti uniformi predisposti dalla quasi totalità delle società1 di locazione finanziaria operanti in Italia prevedevano che, nel caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo, oltre a restituire il bene locato, dovesse pagare – a titolo di penale ex art.1382 c.c. – sia le rate scadute insolute, sia quelle a scadere (attualizzate), che il c.d. prezzo di riscatto. Tuttavia, tale effetto della risoluzione sembrava garantire, al contraente forte, un cumulo di utilità (canoni e valore residuo del bene) che appariva iniquo.
Infatti, da ciò sembrava derivare, alla società concedente, una “locupletazione” 2, un arricchimento ingiustificato rispetto alla sua originaria prospettiva di profitto (prevista nel caso di sviluppo fisiologico del rapporto contrattuale), dato che vi aggiungeva il vantaggio economico del valore residuo del bene restituito dall’utilizzatore.
A fronte di tale squilibrio nel sinallagma contrattuale, le società di leasing subirono, alla fine del 1989, una vera e propria valanga di sentenze3 della Suprema Corte, che introdussero l’ormai nota figura del c.d. leasing traslativo (con prevalente funzione di scambio) accanto a quella tradizionale, di godimento.
Alla Giurisprudenza degli Ermellini si adeguarono rapidamente i Giudici di merito, soprattutto le sezioni fallimentari dei diversi Tribunali.
Si impose, così, una tradizione giurisprudenziale (che perdura tuttora), che applicava per analogia legis (art.12 delle c.d. Preleggi), al c.d. leasing traslativo, la disciplina di cui all’art.1526 c.c. (risoluzione della vendita con riserva della proprietà), considerandola ad esso affine per l’asserita comune funzione prevalente di scambio.
L’effetto, per le società di locazione finanziaria, fu devastante, anche per la discrezionalità giurisdizionale nell’individuazione della misura concreta dell’equo compenso per l’uso, genericamente previsto dall’art.1526 c.c. (considerata norma imperativa con “valore di principio generale di tutela di interessi omogenei” e “di strumento di controllo dell’autonomia negoziale delle parti”3).
Le società concedenti corsero ai ripari, rimodulando il tenore della clausola penale (art.1382 c.c.) onnipresente nei contratti standard. In particolare, ebbero cura di inserire testualmente la previsione contrattuale dell’obbligazione di decurtare il valore residuo di rivendita (o di altra riallocazione) del bene loro restituito dall’utilizzatore, dall’importo complessivo da quest’ultimo dovuto – a titolo risarcitorio (a causa della risoluzione per inadempimento) – per rate scadute, rate a scadere (attualizzate) e prezzo di c.d. riscatto, maggiorato da interessi moratori convenzionali.
L’adeguamento negoziale, indirettamente sollecitato dalla Giurisprudenza dominante, determinò così un riequilibrio4 del sinallagma dei contratti di locazione finanziaria, ma ciò non bastò a fermare l’ondata dilagante di decisioni conformi, che continuarono a travolgere le norme pattizie per oltre un ventennio, con qualche eccezione5.
Non bastò nemmeno l’attribuzione, in esclusiva alle banche ed agli altri intermediari finanziari (cfr. art.1, II comma, n.3 ed art.196 del D.Lgs. n.385/1993), delle operazioni di locazione finanziaria (che ne sottolinea la natura contrattuale eminentemente finanziaria), né il consolidarsi di quella Giurisprudenza che riteneva potersi ridurre ex officio (art.1384 c.c.) la penale convenzionale manifestamente eccessiva (con ampia tutela del contraente debole, seppur inadempiente, che rendeva superfluo il ricorso analogico all’art.1526 c.c.).
Però, alcuni Tribunali con maggiore mole di contenzioso (e consequenziale dimestichezza) in materia (a causa del Foro esclusivo, sempre pattuito nei contratti uniformi di leasing finanziario), presero subito atto della generale ricostituzione dell’equilibrio negoziale, ritenendo meritevole di tutela giuridica, ex art.1322, II comma, c.c., la clausola che obbligava le società di leasing a decurtare, dal loro credito complessivo, il valore residuo ricavato dal bene restituito dall’utilizzatore.
La situazione di contrasto giurisprudenziale è proseguita e persiste ancor oggi6, anche se una rilevante novità introdotta nel panorama normativo ha esteso notevolmente il numero dei Tribunali che condividono la tesi (ancora) minoritaria dell’inapplicabilità dell’art.1526 c.c. al contratto di locazione finanziaria.
Invero, per effetto della modifica della c.d. Legge fallimentare, gli artt.72, 72 quater e 73, hanno ridisegnato (a nostro avviso, confermato) la natura giuridica del contratto di leasing, attribuendogli definitivamente una preminente causa di finanziamento, in funzione di godimento (rispetto a quella traslativa o di scambio, sottesa dall’art.1523 c.c., in precedenza maggiormente considerata).
In particolare, è emerso che il Legislatore della novella fallimentare ha voluto: (i) distinguere la specifica disciplina (art.72 quater) relativa allo scioglimento del Curatore dal contratto di leasing finanziario7, da quella (art.73), diversa, relativa allo scioglimento dal differente contratto di vendita con riserva di proprietà (ricalcando per quest’ultima il tenore letterale dell’art.1526 c.c. previsto per la risoluzione8); (ii) introdurre testualmente (art.72 quater, II comma) l’accezione prettamente finanziaria di “credito residuo in linea capitale”; (iii) eliminare totalmente, dal IV comma dell’art.72 quater, l’originario riferimento testuale al contratto di locazione finanziaria “a carattere traslativo”, imponendo così l’abbandono della ultraventennale qualificazione binaria (leasing tradizionale e traslativo).
Inoltre, è stata rilevata la pregiudizievole disparità di trattamento a cui sarebbe soggetta la società di leasing-creditore individuale rispetto alla società di leasing-creditore concorsuale, ove alla prima si continuasse ad applicare l’art.1526 c.c..
I principi giuridici desumibili dalla novella, hanno, così, indotto un crescente numero di Tribunali9 ad aderire all’orientamento minoritario che accredita forza cogente alla regolamentazione pattizia del rapporto di locazione finanziaria come sopra riequilibrato, escludendo l’ormai anacronistica applicazione per analogia di una norma (l’art.1526 c.c.) che, sembra, mal si attagli alla nuova realtà negoziale.
A questo punto, ci si attende che, non appena la questione verrà riproposta10 davanti alla Suprema Corte, questa saprà cogliere l’ormai consolidato bilanciamento del sinallagma dei meno antichi contratti di locazione finanziaria e svolgere la funzione di nomofilachia alla luce dei sopravvenuti principi generali in materia di leasing del (pur speciale) sistema normativo della nuova Legge Fallimentare. Tali principi giuridici generali potranno eventualmente soccorrere l’esegeta (ove fosse ancora perplesso), in assenza di una disposizione che regoli “casi simili o materie analoghe” connotati dal carattere eminentemente finanziario, che ha il contratto atipico in commento.
1 Cfr. ad es. appendice I a “Il leasing” di Giorgio Fossati, Edizioni Pirola 1987
2 A proposito di “locupletazione, sembra che nessuno abbia, però, mai considerato (o lamentato) che se il contratto viene a naturale scadenza, il conduttore, ove inadempiente, non può – comunque – riscattare il bene locatogli (proprio perché, a ciò, contrattualmente osta l’adempimento previo all’obbligazione di pagare le rate maturate entro il termine per esercitare l’opzione finale di riscatto) e quindi deve restituirlo, restando – egualmente – debitore anche di tutte le somme dovute per le rate (ovviamente tutte già scadute), col consequenziale cumulo di utilità (tanto biasimato) a vantaggio del concedente.
3 Cass. nn°5569, 5570, 5571, 5572, 5573/1989
4 Cass. SS.UU. n°65/1993 evidenziò che la preoccupazione dell’indebito arricchimento del concedente non era sempre giustificata, dato il (solitamente inserito) patto di deduzione del ricavato della rivendita, dal debito dell’utilizzatore e data l’esperibilità del rimedio correttivo di cui all’art.1384 c.c. (Riduzione della penale)
5 Es. il Tribunale e la Corte di Appello meneghini (da ultimo cfr. ad es. Tribunale di Milano, sentenza 19/08/2011)
6 Cfr. ad es. Cass. n.19732/2011 e Cass. n.9257/2010
7 Che qualcuno ha considerato utile norma di riferimento analogico per gli effetti della risoluzione ante fallimento
8 Con ciò assimilando gli effetti dello scioglimento del contratto a quelli della sua risoluzione
9 cfr. ad es.: Tribunale di Treviso, decreto 06/05/2011 e Tribunale di Brescia, sentenza 02/02/2012; Tribunale di Udine, decreto 10/02/2012
10 Cass. n. 4862/2010 ha intanto già ammesso che l’art.72 quater L.Fall. ha dettato una disciplina unitaria del leasing finanziario
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