Non può ritenersi vulnerato il principio della separazione tra requisiti soggettivi della ditta offerente e requisiti della qualità dell’offerta
non può ritenersi irrazionale il criterio che in ordine all’affidabilità del servizio attribuisce rilevanza alle “esperienze superiori ai tre anni maturate nell’erogazione di servizi analoghi “
Che per quanto concerne i primi due motivi (motivi che possono essere trattati congiuntamente e con i quali viene dedotta l’irragionevole e l’eccessiva considerazione che il disciplinare di gara avrebbe attribuito alle esperienze pregresse) il Collegio osserva che è solo sub elemento IA che attribuisce rilievo alle esperienze dell’impresa offerente atteso che i sub elementi IB e IIIB afferiscono invece alle professionalità acquisite dai singoli componenti il gruppo di lavoro, e pertanto non possono ritenersi come inerenti ai requisiti soggettivi dell’impresa offerente.
Che in ogni caso deve ritenersi assorbente sul punto il prevalente principio giurisprudenziale (che il Collegio condivide) secondo cui nel settore dei servizi “l’offerta tecnica non si sostanza in un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione di un facere che può essere valutato unicamente sulla base di criteri quali-quantitativi, tra i quali ben può rientrare la considerazione della pregressa esperienza dell’operatore, come anche della solidità ed estensione della sua organizzazione d’impresa” (Consiglio di Stato, sezione quinta,2 ottobre 2009 n.6002);
Che nella specie, ricorre l’ipotesi di servizio che richiede elevata professionalità ed esperienza e pertanto non può ritenersi irrazionale il criterio che in ordine all’affidabilità del servizio attribuisce rilevanza alle “esperienze superiori ai tre anni maturate nell’erogazione di servizi analoghi “e non può ritenersi vulnerato il principio della separazione tra requisiti soggettivi della ditta offerente e requisiti della qualità dell’offerta;
passaggio tratto dalla sentenza numero 288 del 28 aprile 2012 pronunciata dal Tar Abruzzo, l’Aquila
con riguardo al terzo motivo (la commissione avrebbe errato nell’applicare concretamente il criterio di cui all’articolo 6 punto 1 lettera B. del disciplinare) il Collegio osserva che, in disparte il fatto che il Giudice Amministrativo può sindacare il giudizio tecnico della Commissione nei soli limiti della palese erroneità ed illogicità, nella specie, non solo non sono presenti manifeste incoerenze e illogicità ma il giudizio giustamente premia l’esperienza del gruppo di lavoro e la proposta di formazione continua avanzata dalla società controinteressata rispetto alla mera numerosità del gruppo di lavoro offerta dalla società ricorrente,
6-Che anche il quarto motivo (la società controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per violazione dell’articolo 5, lettera D2 del disciplinare di gara) è palesemente infondato atteso che, fermi anche in questo caso i limiti ai poteri di sindacabilità del giudice amministrativo, va rilevato che la controinteressata ha puntualmente osservato il disciplinare laddove lo stesso richiedeva specifiche professionalità (professionalità che necessariamente dovevano far parte del gruppo di lavoro) e laddove ha richiesto che l’esperto Senior abbia almeno 10 anni di esperienza in attività di coordinamento di progetti comunitari;
Che il quinto motivo appare di difficile comprensione e comunque il Collegio osserva in proposito che non si scorgono serie ragioni per ritenere il comportamento della Commissione illegittimo laddove non avrebbe dato atto nel verbale di aver conosciuto i documenti prodotti dalla controinteressata nella busta A.
Che il sesto e ultimo motivo (erroneità e insufficienza della motivazione in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta della controinteressata) appare dedotto in modo apodittico ed in ogni caso nella specie la valutazione in ordine alla presunta anomalia dell’offerta della controinteressata appare (al contrario di quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente) congrua e sufficiente, e ciò deve ritenersi in particolare, anche alla luce del pacifico principio giurisprudenziale secondo cui in sede di verifica dell’anomalia occorre avere riguardo all’offerta nel suo complesso e non ai singoli e specifici profili dell’offerta stessa (Consiglio di Stato, sesta sezione, 21 maggio 2009, n.3146).
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