Ristrutturazione dei debiti del consumatore: analisi normativa e applicativa

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è un meccanismo di tutela per i soggetti non più in grado di onorare i propri impegni finanziari.

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La ristrutturazione dei debiti del consumatore è un meccanismo fondamentale di tutela per i soggetti che, per ragioni personali o economiche, non sono più in grado di onorare i propri impegni finanziari. Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il quadro normativo delle procedure di sovraindebitamento ha subito cambiamenti radicali, che hanno tuttavia mostrato anche significative criticità applicative. Il recente Correttivo Ter (D.Lgs. n. 136/2024) ha cercato di colmare alcune lacune e di risolvere problematiche evidenziate nella prassi, introducendo modifiche che dovrebbero rendere più efficaci le misure di gestione del debito, con particolare attenzione alla posizione del consumatore sovraindebitato. il Correttivo Ter ha modificato alcune delle disposizioni principali del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), con particolare riferimento agli articoli 67, 70, 71, 72 e 73. Per approfondire tutte le novità del Correttivo-Ter, consigliamo il corso per professionisti: Il terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa: applicazioni pratiche, questioni interpretative e strategie. Consigliamo anche il Corso abilitante e di aggiornamento per Gestore della crisi d’impresa, Curatore, Commissario giudiziale, Liquidatore e Attestatore – IV edizione

Indice

1. Modifiche Introdotte dal Correttivo Ter. Chiarezza terminologica: atto oltre l’ordinario


Una delle prime e più significative innovazioni riguarda la revisione terminologica contenuta nell’articolo 67, comma 2. L’espressione “atti di straordinaria amministrazione” è stata sostituita con “atti eccedenti l’ordinaria amministrazione”. Questa modifica, apparentemente formale, elimina l’ambiguità tra la figura del consumatore e quella dell’impresa, rendendo più chiari e intuitivi gli obblighi del debitore.
Con questa nuova formulazione, diventa più semplice identificare quali atti debbano essere dichiarati e verificati dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), favorendo una maggiore trasparenza e comprensione del percorso di risanamento. Questo contribuisce a ridurre le controversie interpretative che spesso hanno rallentato la procedura di ristrutturazione, garantendo al debitore una maggiore chiarezza su come procedere per il successo del piano. Sul tema, consigliamo il volume Nuovo correttivo alla crisi di impresa -Cosa cambia per professionisti e imprese che raccoglie e illustra le novità di interesse per gli operatori del settore delle procedure concorsuali contenute nel c.d. Decreto Correttivo Ter.

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Nuovo correttivo alla crisi di impresa

Il presente volume illustra le novità di interesse per gli operatori del settore delle procedure concorsuali contenute nel c.d. Decreto Correttivo Ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Il commento operativo articolo per articolo si propone di fornire una guida completa all’interpretazione ed all’applicazione delle rilevanti modifiche apportate al CCII, a breve distanza dalla sua entrata in vigore. Tra le principali novità, l’ampliamento della composizione negoziata della crisi come procedura per il superamento della situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza e il potenziamento del ruolo dell’esperto. Rilevanti interventi riguardano anche la disciplina del sovraindebitamento e del concor- dato minore, aperto al debitore sovraindebitato diverso dal consumatore, e i requisiti più rigorosi per ottenere il cram down fiscale, uno dei punti più significativi della nuova disciplina, con cui il Legislatore risponde all’esigenza di conciliare la tutela delle ragioni dei creditori pubblici ed il superamento della crisi d’impresa. Per agevolare la lettura delle novità è riportato a confronto il vecchio ed il nuovo testo in cui sono evidenziati i cambiamenti operati dal legislatore.Giorgio CherubiniAvvocato, ammesso al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, esercita nel settore del diritto commerciale e della crisi d’impresa. Già Presidente e attualmente socio onorario di INSOL Europe, è Vice Presidente dell’ISIR. Founding Partner dell’Associazione professionale Explegal, ricopre incarichi su nomina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in numerose procedure concorsuali. Già curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma, commissario liquidatore su nomina dell’IVASS, è autore di pubblicazioni e relatore in conferenze nazionali e internazionali.

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2. La moratoria nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: ammissibilità dei piani di lungo termine alla luce della nuova normativa e della giurisprudenza


Il Correttivo Ter ha introdotto la possibilità di una moratoria fino a due anni per i crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca (“art. 67, comma 4”). In questo modo, il consumatore può contare su un periodo temporale in cui riorganizzare le proprie risorse senza l’immediata pressione dei creditori privilegiati. Tuttavia, la moratoria non è priva di costi, poiché è comunque prevista la corresponsione degli interessi al tasso legale. Questa disposizione rappresenta un punto di equilibrio tra la necessità del debitore di ottenere il tempo necessario per stabilizzare la propria situazione finanziaria e il diritto del creditore a una compensazione per il ritardo subito.
L’introduzione di una moratoria di questa durata rappresenta un’opportunità importante per il consumatore in difficoltà, offrendo un lasso di tempo necessario per la riorganizzazione del proprio bilancio familiare o personale. D’altra parte, i creditori ottengono la garanzia che, nonostante il differimento del pagamento, verranno comunque riconosciuti gli interessi legali, mantenendo una prospettiva di soddisfazione economica anche se dilazionata nel tempo.

Dibattito sulla durata: moratoria oltre i due Anni?
La questione dell’eventuale estensione della moratoria oltre il limite di due anni costituisce uno dei temi più controversi. Da un lato, l’interpretazione restrittiva considera tale limite invalicabile; dall’altro, una visione estensiva ammette deroghe in situazioni eccezionali, purché sia garantita la tutela dei creditori. Questo confronto evidenzia la necessità di una flessibilità normativa che, senza pregiudicare i diritti delle parti, permetta soluzioni su misura per le diverse esigenze del debitore.
In questo contesto, la giurisprudenza gioca un ruolo determinante nell’indirizzare l’applicazione pratica delle disposizioni normative, stabilendo un equilibrio delicato tra i diritti dei creditori e le necessità di recupero dei debitori. La possibilità di derogare al limite dei due anni è attualmente oggetto di interpretazione caso per caso, con ampi margini di discrezionalità lasciati ai giudici e agli OCC. Questo approccio, se da un lato può generare incertezza, dall’altro consente di adattare le soluzioni ai contesti specifici, garantendo maggiore giustizia sostanziale.
La Corte di Cassazione ha confermato questa possibilità con la decisione Cass. Sez. I, n. 17834/2019, nella quale si è affermato che una dilazione pluriennale del pagamento dei crediti ipotecari è ammissibile, purché siano garantiti i diritti di voto dei creditori e sia rispettato il principio di convenienza per il ceto creditorio. In altre pronunce, come la Cass. Sez. VI, n. 22291/2020, si è ribadita l’importanza della tutela dei creditori attraverso una valutazione della convenienza delle proposte di pagamento dilazionato.
Ulteriori decisioni della Corte di Cassazione hanno ampliato il quadro giurisprudenziale sulla moratoria ultrannuale. La decisione Cass. Sez. I, n. 17391/2020 ha stabilito che la dilazione di pagamento dei crediti privilegiati nel piano del consumatore non pone un problema di fattibilità giuridica, bensì di valutazione della convenienza per i creditori. In modo analogo, la recente Cass. Sez. I, n. 576/2024 ha affermato che è ammissibile la previsione di dilazioni di pagamento anche di significativa durata, purché i creditori possano esprimere le proprie osservazioni e il giudice valuti la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

3. Falcidia dei crediti privilegiati: verso una maggiore coerenza


Il Correttivo Ter ha rimosso dall’articolo 67, comma 4 il riferimento al “valore di mercato” dei beni in garanzia. La soddisfazione dei crediti privilegiati deve ora essere garantita per un importo non inferiore a quello che sarebbe ottenibile in caso di liquidazione. Questo cambiamento introduce maggiore coerenza e predittività nella valutazione dei beni e nella determinazione delle somme spettanti ai creditori, offrendo maggiore chiarezza agli operatori coinvolti, in particolare all’équipe dell’OCC incaricata di redigere stime accurate.
Questo intervento riduce l’incertezza e la variabilità delle valutazioni economiche, fornendo parametri più definiti per calcolare la soddisfazione dei creditori privilegiati. Significa che i creditori possono contare su una maggiore trasparenza nella determinazione delle loro aspettative di recupero, mentre il debitore ha a disposizione linee guida più chiare per strutturare un piano che sia accettabile e sostenibile.

4. Misure protettive e loro effetti


Nel contesto della ristrutturazione dei debiti, l’assenza di un automatic stay per le esecuzioni individuali rappresenta un elemento distintivo rispetto ad altre procedure concorsuali. Il debitore, ai sensi dell’articolo 70, comma 4, può richiedere al giudice misure protettive, inclusa la sospensione delle esecuzioni in corso, ma la concessione di tali misure è discrezionale e subordinata alla dimostrazione che le esecuzioni compromettano la fattibilità del piano. Questa discrezionalità offre al giudice la possibilità di adattare le misure alle esigenze del caso concreto, preservando così l’integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento. Il ruolo del giudice è quindi essenziale per garantire un equilibrio tra la protezione del patrimonio del debitore e i legittimi interessi dei creditori, richiedendo un’analisi attenta di tutti gli elementi in gioco.

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5. Coordinamento tra giudici: l’equilibrio delle competenze


Una delle innovazioni più rilevanti è il principio di equiordinazione tra il giudice del sovraindebitamento e il giudice dell’esecuzione, sancito anche dall’Ordinanza n. 26300 del 2024 della Corte di Cassazione. Il giudice del sovraindebitamento non ha la facoltà di sospendere o estinguere direttamente le esecuzioni pendenti presso altri giudici, ma può solo pronunciare il divieto di iniziare o proseguire tali azioni. Questo implica un necessario coordinamento tra i giudici, ciascuno dei quali opera all’interno delle proprie competenze senza sovrapposizioni, garantendo così una gestione più armoniosa e rispettosa delle diverse fasi procedurali.
Il coordinamento tra giudici non solo evita sovrapposizioni di competenze, ma assicura anche una gestione coerente e integrata delle procedure esecutive e concorsuali. Questo approccio contribuisce a ridurre i conflitti giurisdizionali e a migliorare l’efficacia complessiva del sistema di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, offrendo soluzioni più tempestive e integrate per il debitore e per i creditori.

6. Revoca dell’omologazione e autonomia della liquidazione


Un’altra importante modifica introdotta dal Correttivo Ter riguarda la revoca dell’omologazione (articolo 72). La revoca non è più automatica e può essere richiesta solo dalle parti legittimate, come i creditori o l’OCC, riducendo il rischio di interventi arbitrari del giudice. Inoltre, è stata eliminata la conversione automatica della procedura di ristrutturazione in liquidazione controllata, che richiede ora un procedimento autonomo su istanza del debitore o del creditore, garantendo maggiore linearità procedurale e una scelta più ponderata da parte del debitore.
Questa modifica assicura che la liquidazione controllata non sia una conseguenza automatica, ma una decisione ponderata e valutata autonomamente, che tenga conto delle specificità del caso e degli interessi di tutte le parti coinvolte. La necessità di un procedimento separato per la liquidazione consente un approccio più strutturato e meno affrettato, aumentando la probabilità che il debitore possa intraprendere percorsi alternativi di risanamento.

Avv. Monica Mandico

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