Ristrutturazione debiti del consumatore sovraindebitato: una guida

La ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenta un importante rimedio che il CCII pone a disposizione degli individui.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenta un importante rimedio che il CCII pone a disposizione degli individui, classificabili appunto come consumatori, i quali si trovino in condizioni di oggettiva difficoltà nel far fronte ai propri impegni debitori, quando questi ultimi assumono dimensioni abnormi rispetto alla propria capacità restitutoria. Per approfondire tutte le novità del Correttivo-Ter, consigliamo il corso per professionisti: Il terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa: applicazioni pratiche, questioni interpretative e strategie. Consigliamo anche il Corso abilitante e di aggiornamento per Gestore della crisi d’impresa, Curatore, Commissario giudiziale, Liquidatore e Attestatore – IV edizione   

Indice

1. Sovraindebitamento: cos’è


È l’art. 2, comma 1, lettera c) CCII a definire il sovraindebitamento come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”, il quale, in quanto consumatore, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad una delle altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o dalle leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Ma cosa si intende per crisi o insolvenza?
È nuovamente l’art. 2, comma 1, CCII a fornircene la definizione rispettivamente alle lettere a) e b). Cosicché:

  • è in “crisi” e destinato a diventare probabilmente insolvente il debitore i cui flussi di cassa prospettici si manifestano inadeguati a far fronte, nei successivi dodici mesi, all’obbligo di ripagamento dei debiti assunti;
  • è “insolvente” il debitore che, a causa dei propri inadempimenti o di altri fatti esteriori, manifesta di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Dunque, il consumatore sovraindebitato o è già insolvente oppure lo diventerà con ogni probabilità nel giro dei successivi dodici mesi.
Nell’uno e nell’altro caso, semplificando all’estremo, potremmo dire che il debitore non è più in grado di ripagare i propri debiti nell’attualità (insolvenza) o con ogni probabilità non lo sarà più nel volgere di pochi mesi (crisi).
In tale quadro, è utile osservare che, sebbene in teoria il mero insorgere dello stato di crisi dovrebbe indurre il debitore a correre tempestivamente ai ripari, molto più spesso, nella pratica, è proprio la situazione di crisi mal gestita a peggiorare prospetticamente la situazione, come nel caso in cui un nuovo debito venga contratto al solo scopo di ripianare debiti preesistenti, così spostandosi in avanti nel tempo la formale conclamazione dello stato di insolvenza. Sul tema, consigliamo il volume Nuovo correttivo alla crisi di impresa -Cosa cambia per professionisti e imprese che raccoglie e illustra le novità di interesse per gli operatori del settore delle procedure concorsuali contenute nel c.d. Decreto Correttivo Ter.

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2. Ambito di applicazione della composizione della crisi da sovraindebitamento


Per quanto qui interessa, possiamo affermare che, in base a quanto stabilito dall’art. 65, comma 1, CCII, i consumatori sovraindebitati “possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento”.
Altrettanto e con un’unica domanda possono fare i membri della stessa famiglia (art. 66 CCII), quando gli stessi risultino conviventi e il sovraindebitamento abbia un’origine comune.
In entrambi i casi per la presentazione della domanda sarà necessario avvalersi dell’ausilio di un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) che, come chiarito dall’art. 65, comma 3, CCII, svolge “i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore” e, a tutti gli effetti, ha il compito (i) di assistere il consumatore sovraindebitato e (ii) di essere di ausilio al tribunale.

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3. Procedura di ristrutturazione dei debiti


Come detto, il consumatore sovraindebitato, assistito dall’OCC, a norma dell’art. 67, comma 1, CCII, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, a contenuto libero, che indichi però in modo specifico (i) tempi e (ii) modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.
Ancora l’art. 67 CCII, al comma 2, stabilisce che la domanda deve essere corredata dell’elenco:

  • di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
  • della consistenza e della composizione del patrimonio;
  • degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

La proposta di ristrutturazione presentata può prevedere il soddisfacimento, anche differenziato e parziale, dei crediti in qualsiasi forma. Per espressa statuizione dell’art. 67, comma 3, CCII può inoltre prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o delle pensioni e dalle operazioni di prestito su pegno.
Tuttavia, laddove per tale tipologia di debiti (e per quelli assistiti da privilegio o ipoteca) sia prevista falcidia/ristrutturazione, occorrerà che per essi sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato derivante dalla liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione detenuta dal creditore.
Allo stesso tempo, in virtù del favor debitoris accordato al consumatore, l’art. 67, comma 5, CCII prevede per il debitore la possibilità di rimborsare, alla scadenza convenuta, le rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del medesimo, a patto che, alla data di presentazione della domanda, (i) il debitore sia in regola con il pagamento delle rate del mutuo o (ii) abbia ottenuto dal giudice l’autorizzazione al pagamento del debito per capitale ed interessi a tale data.

4. Condizioni ostative all’accesso alla procedura


L’art. 69 CCII stabilisce che il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti “se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Tralasciando le ipotesi macroscopiche di malafede o frode, non potrà dunque accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti il debitore che ha originato con colpa grave la situazione di sovraindebitamento in cui versa.
Quello della mancanza di colpa grave in capo al consumatore sovraindebitato è aspetto decisivo su cui si appunterà il vaglio del giudice per stabilire l’ammissibilità o meno del piano presentato.
Ora, il primo aspetto che merita di essere approfondito afferisce la non perfetta sovrapponibilità del parametro della colpa grave di cui al prefato art. 69 CCII a quello della meritevolezza del debitore sovraindebitato, cui si riferiva la L. 3/2012 prima che intervenisse la novella del D.L. 137/2020.
Se, infatti, da un lato è vero che il concetto di colpa grave non può ritenersi del tutto scollegato rispetto alla necessità di valutare il comportamento del sovraindebitato alla luce del canone di responsabilità economica e finanziaria cui avrebbe dovuto conformare le proprie decisioni di ricorso al credito, dall’altro nemmeno è possibile negare come il richiamo alla colpa grave finisca per qualificare in maniera più circostanziata la doverosità del requisito della responsabilità in capo al sovraindebitato, giacché l’irresponsabilità dello stesso potrà farsi discendere non da qualsiasi comportamento colpevole, ma solo da comportamenti denotati da una prudenza o cautela notevolmente inferiori rispetto alla media.
Senza considerare che, sul piano della prova, mentre in vigenza dell’art. 12 bis, comma 3, L. 3/2012 spettava al debitore dare dimostrazione di aver assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e in maniera proporzionata rispetto alla propria condizione patrimoniale, con l’avvento del novellato art. 69 CCII spetta ora al creditore dimostrare che la genesi del sovraindebitamento è da addebitarsi alla condotta gravemente colpevole del debitore.
Ciò nondimeno, poiché il confine esistente tra meritevolezza e colpa grave non è così netto come potrebbe sembrare e non sono rari i tribunali che ancora si rifanno al vecchio concetto di meritevolezza anziché a quello di colpa grave, ci pare quanto mai opportuno sottolineare che l’OCC dovrà essere particolarmente puntuale e attento (i) nel delineare le cause dell’indebitamento, (ii) nell’evidenziare il rispetto da parte del debitore delle normali regole di diligenza all’atto dell’assunzione delle proprie obbligazioni e (iii) nell’esplicitare le ragioni per lo più imprevedibili alla base della sopravvenuta incapacità del debitore di far fonte a debiti, pure assunti a suo tempo con ragionevolezza e senza violazione delle normali regole cautelari e prudenziali.
Senza dimenticare che, ai sensi dell’art. 69, comma 2, CCII ben potrebbe essere stato il creditore a determinare colpevolmente la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, laddove abbia valutato il merito creditizio del sovraindebitato in maniera non adeguata, violando i principi fissati dall’art. 124 bis T.U.B.. E anche di ciò l’OCC dovrà dare opportunamente conto nella propria relazione, atteso che il comportamento colpevole del creditore poc’anzi citato impedirebbe poi proprio al creditore di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta presentata dal sovraindebitato (art. 69, comma 2, CCII).

Dott. Carmine Di Palo

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