Risulta legittimo l’annullamento di un’aggiudicazione provvisoria con conseguente incameramento della cauzione provvisoria nei confronti di un aggiudicatario, risultato successivamente non in regola con il pagamento delle tasse (debito d’imposta non dichi

Lazzini Sonia 12/01/06

La cauzione provvisoria ha la doppia funzione di garantire, da parte del vincitore, la sottoscrizione del contratto ma anche ? presentata per a sostengo dell?affidabilit? dell?offerta, non solo in vista dell?eventuale aggiudicazione, ma anche a tutela della seriet? e della correttezza del bando di gara

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Il Tar Liguria, Sezione seconda ?di Genova, sentenza numero 808 del 29 luglio 2005 , in caso di annullamento di aggiudicazione a seguito di verifiche effettuate dall?amministrazione che hanno messo in evidenza una falsa dichiarazione da parte dell?aggiudicatario, da ragione all?amministrazione e nel confermarne l?operato, dichiara anche legittima la relativa escussione della provvisoria

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Infatti, secondo l?adito giudice , l?oggettiva esistenza della pendenza tributaria al momento della presentazione della domanda integra la condizione di esclusione prevista dalla legge di gara, che richiama il regolamento che tra l?altro non risulta illegittimo nella specifica statuizione, atteso l?obiettivo rilievo antigiuridico della condotta sanzionata dall?amministrazione finanziaria.

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E pertanto?

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< Ricorre infatti il presupposto di cui all?art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, atteso che risulta provato documentalmente che la p.a. non ha potuto stipulare il contratto pi? favorevole con il ricorrente, per fatto ascrivibile a quest?ultimo, che non dichiar? il vero redigendo la domanda di partecipazione all?esperimento>

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Ricordiamo infatti? quanto affermato dal Consiglio di Stato-Sezione 5^, con sentenza n. 4789 del 28.6.2004

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??La cauzione provvisoria, prestata dal partecipante alla gara d?appalto, oltre alla funzione di garantire l?Amministrazione per il caso in cui l?aggiudicatario non si presti a stipulare il relativo contratto, ha assunto anche l?ulteriore finalit? di garantire la veridicit? delle dichiarazioni fornite dalle imprese concorrenti in ordine al possesso dei requisiti di capacit? economico-finanziaria e tecnico-organizzative prescritte dal bando o dalla lettera d?invito, e cio? di garantire l?affidabilit? dell?offerta, non solo in vista dell?eventuale aggiudicazione, ma anche a tutela della seriet? e della correttezza del bando di gara?.

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A cura di Sonia LAZZINI

  • qui la sentenza

Lazzini Sonia

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