Ovvero l’esclusione della ricorrente, rimettendosi quindi all’amministrazione l’emanazione dei successivi provvedimenti emendati dai vizi riscontrati dal giudice; e ciò in ossequio al principio, già consacrato dalla giurisprudenza, e adesso statuito nel cpa, al comma secondo dell’art. 34, che vieta al giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (ciò si dica, ad esempio, rispetto alla facoltà dell’amministrazione di verificare l’anomalia dell’offerta di cui s’è poc’anzi detto);
Ritenuto:
– che la decisione in forma semplificata soddisfa pienamente, per la sua celerità, la ricorrente, che ottiene il bene della vita cui aspira, ovvero la partecipazione alla gara, dovendo l’amministrazione esitare il procedimento a partire dalla riammissione della ricorrente stessa;
– che non residua danno risarcibile, non risultando che i lavori siano stati iniziati.
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