Rotazione affidamenti: chiarimenti Anac

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Approfondimento sui chiarimenti dell’Anac sulla rotazione degli affidamenti.

Indice

1. Il principio di rotazione degli affidamenti e la sua finalità

Il principio di rotazione costituisce una garanzia per l’applicazione del principio concorrenza che, nel nuovo Codice, d.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, rappresenta non un fine ma è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La ratio del principio di rotazione consiste nell’assicurare l’alternanza degli operatori economici per gli affidamenti di contratti pubblici, potendo in questo modo evitare che l’eccessivo utilizzo del potere decisionale di scelta di cui è dotata la stazione appaltante si traduca in un mezzo per favorire un particolare operatore economico, per eludere la concorrenza o per alimentare la corruzione.

2. Il principio di rotazione degli affidamenti nel nuovo Codice

Nel nuovo Codice, in particolare all’articolo 49, si dispone che gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, quindi in continuità con la disciplina pregressa, in particolare con le linee guida n. 3. Tale disposizione ha lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte del “bagaglio di informazioni” acquisito, possa prevalere sugli altri operatori economici.
Nel nuovo Codice, in realtà, viene però attenuato tale principio di rotazione, perché difatti viene disposta la deroga per i c.d. microaffidamenti, ovvero gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro. Inoltre, altra deroga è ammessa qualora l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. Altra casistica alla quale non si applica il principio in argomento consiste nella struttura del mercato, nella effettiva assenza di alternative, adeguatamente motivata e l’accurata esecuzione del precedente contratto.
Risulta fondamentale considerare che, in applicazione del principio di rotazione, è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
Inoltre, la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico.
Pertanto, il principio di rotazione:
si applica con riferimento all’affidamento immediatamente successivo nei casi in cui i due consecutivi affidamenti precedenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
Non si applica quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
Non si applica ai c.d. microaffidamenti;
Si applica al solo affidamento e non anche agli inviti;
La stazione appaltante, con proprio provvedimento, può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico [1].

3. Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti

Con il comunicato del suo Presidente l’Anac, riscontrando diverse anomalie nell’applicazione del principio di rotazione agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate, ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni al riguardo.
In particolare, Anac ha voluto chiarire che non è più vietato il rinvito dell’operatore economico invitato e non affidatario al precedente affidamento, ma soltanto il rinvito del contraente uscente, ovvero dell’operatore economico aggiudicatario.
La ratio di tale previsione si può leggere nel rispetto nel fatto chela contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario[2].
Altro aspetto evidenziato riguarda il fatto che la norma non ripropone il riferimento ai “tre anni solari”, non indicando inoltre alcun riferimento temporale, richiamando, conseguentemente, la sola esigenza di “saltare il turno” qualora l’operatore economico abbia avuto due affidamenti consecutivi.
Altro chiarimento riguarda le definizioni di “settore merceologico”, “categorie di opere” o “settore di servizi”, per le quali può richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l’applicazione del principio di rotazione solamente quando si ravvisi in concreto una “sostanziale alterità qualitativa della prestazione oggetto di affidamento[3].
Il comma 3 dell’art. 49 stabilisce che la stazione appaltante può, con apposito regolamento, ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. Conseguentemente il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia di un determinato settore merceologico o di una determinata categoria d’opera
Il comma 4 dell’articolo 49, inoltre, prevede un’altra disposizione innovativa, in quanto consente di derogare al divieto di reinvito del contraente uscente motivando la contemporanea sussistenza di tre presupposti, quali la struttura del mercato, l’effettiva assenza di alternative e l’accurata esecuzione del precedente contratto.
Alla luce del vigente dettato normativo, Anac ritiene che possano essere considerate ancora valide alcune delle cd. “misure antielusive del principio di rotazione” individuate al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 Anac, quali il divieto di procedere ad “arbitrari frazionamenti delle commesse e delle fasce di importo” e quello di evitare “strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto”. Possono ritenersi criteri essenziali per la corretta predisposizione, da parte delle stazioni appaltanti, dei regolamenti di cui al citato comma 3 dell’art. 49, al fine di pervenire ad un’effettiva e motivata differenziazione tra le distinte fasce di importo previste per i possibili affidamenti di lavori servizi e forniture [4].

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Note

  1. [1]

    Pellegrino A., Nuovo Codice dei contratti pubblici: principio di rotazione, www.diritto.it, 2023.

  2. [2]

    Cfr. Relazione al Nuovo Codice.

  3. [3]

    Cfr. Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020.

  4. [4]

    Comunicato del presidente Anac del 24 giugno 2024.

Armando Pellegrino

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