Rottamazione-bis, proroga per i pagamenti di luglio/settembre della vecchia Rottamazione e “ripescaggio” degli esclusi

Le novità introdotte dal D.L. n. 148 del 16 ottobre 2016

 

Con il Decreto Legge n. 148/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre scorso, decreto “Collegato alla Legge di Bilancio 2018”, sono stati prorogati al 30 novembre 2017 i termini per il pagamento delle rate della Rottamazione dei ruoli, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017.

Il Decreto Legge riapre inoltre la possibilità di aderire alla Rottamazione per coloro che erano stati esclusi dal beneficio a causa del mancato tempestivo pagamento – in relazione in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 – di tutte le rate che fossero scadute al 31 dicembre 2016.

Infine, con il D.L. n. 148/2017 è stata introdotta una nuova definizione agevolata dei ruoli, la cd. “Rottamazione-bis” che, in continuità con la precedente versione, consente di definire in maniera agevolata le somme affidate all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017[1].

Quanto alle scadenze più vicine, come anticipato, i termini per il pagamento delle rate della precedente Rottamazione dei ruoli, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017, sono prorogati al 30 novembre 2017[2]. I soggetti che non avevano tempestivamente pagato tali rate, dunque, sono rimessi in termini per farlo.

Chi non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute, dunque, ha adesso un’opportunità per effettuare i versamenti e mantenere quindi efficace la Rottamazione dei ruoli alla quale le rate “scadute” si riferiscono.

Come premesso, il D.L. n. 148/2017 concede una nuova chance ai soggetti esclusi dalla precedente Rottamazione a causa del mancato pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative a precedenti rateazioni.

Tali contribuenti, infatti, potranno nuovamente chiedere di aderire alla definizione agevolata dei ruoli, provvedendo a:

  • presentare, entro il 31 dicembre 2017 (termine che cade di domenica e verosimilmente sarà posticipato al 2 gennaio), apposita istanza all’agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;
  • pagare, con le modalità telematiche:
  • in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza;
  • versare gli importi dovuti per la Rottamazione in un massimo di tre rate di pari ammontare, a settembre, ottobre e novembre 2018. Dovranno aggiungersi gli interessi maturati a partire dal 1° agosto 2017.

Come chiarito dal D.L. n. 148/2017, a seguito della presentazione dell’istanza suddetta, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della definizione.

Sono altresì sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza alla data successiva al 31 dicembre 2016[3].

A seguito della presentazione dell’istanza sono posti due obblighi in capo all’agente della riscossione. Questi infatti dovrà comunicare ai debitori che abbiano presentato l’istanza:

  • entro il 31 marzo 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate[4];
  • entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Salvo le novità indicate, per la disciplina sostanziale della Rottamazione, il D.L. n. 148/2017 rimanda a quanto già previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, escluso il comma 13-ter.

Il Decreto Legge n. 148 del 2017 prevede una nuova Rottamazione per i carichi che siano stati affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017

Resta da comprendere se, in sede di conversione, sarà introdotta la possibilità di aderire a questa nuova definizione agevolata anche per i soggetti con carichi iscritti a ruolo prima del 1 gennaio 2017, che tuttavia non abbiano aderito alla prima versione della Rottamazione.

Il contribuente potrà avvalersi della disciplina sostanziale prevista già per la “prima Rottamazione”, salvo quanto specificamente previsto dal D.L. n. 148/2017. Ciò comporta che in caso di ruoli oggetto di contenzioso, anche per la “Rottamazione-bis” il debitore dovrà assumere l’impegno di rinunciare al giudizio in essere.

Il contribuente che voglia avvalersi della di queste nuova Rottamazione dovrà presentare apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con le modalità ed in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

L’agente della riscossione dovrà comunicare al debitore:

  • entro il 31 marzo 2018, mediante posta ordinaria, un avviso contenente i carichi affidati tra il 1 gennaio ed il 30 settembre 2017 per i quali non gli risulti ancora notificata la cartella di pagamento;
  • entro il 30 giugno 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

A seguito della presentazione dell’istanza, per i debiti relativi ai carichi che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

Novità importante rispetto alla “prima Rottamazione” è che la facoltà di definire prevista dal D.L. n. 148/2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere[6]. Ciò comporta che chi intenda aderire alla Rottamazione-bis possa anche decidere di sospendere i pagamenti delle rate, in tal caso preferibilmente anticipando la trasmissione dell’istanza, il cui termine ultimo è fissato al 15 maggio 2018. Prudenzialmente, ad ogni modo, compatibilmente con la situazione finanziaria del singolo contribuente, sarebbe preferibile quantomeno attendere la modulistica che l’agente della riscossione dovrebbe pubblicare sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

 

[1]Art. 1, Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148 (Decreto cd. “Collegato alla Legge di Bilancio 2018”) non ancora convertito.

[2] Art. 1, comma 1, Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148 (Decreto cd. “Collegato alla Legge di Bilancio 2018”) non ancora convertito.

[3] Va precisato che l’art. 1, comma 2, del  Decreto Legge n. 148/2017 apporta modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, aggiungendovi un comma 13-sexies che rimanda al vecchio comma 5 del medesimo articolo, comma che disciplinava la sospensione degli obblighi di pagamento.

[4] Per le quali, come detto, il pagamento è fissato il 31 maggio 2018.

[5] L’art. 1, commi 4-10, del  Decreto Legge n. 148/2017-

[6] Cfr. l’art. 1, comma 10, del  Decreto Legge n. 148/2017.

Francesco Licenziato

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