L’agente della riscossione ha reso disponibile sul proprio sito (www.gruppoequitalia.it) il modello DA1 per consentire ai contribuenti di aderire alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. 193/2016. Il modello di dichiarazione, adesso disponibile anche in formato cartaceo presso gli sportelli Equitalia, permetterà ai contribuenti di estinguere, anche parzialmente, ogni debito pendente con lo sconto di sanzioni, interessi di mora e sanzioni accessorie alle pretese previdenziali ad eccezione delle risorse comunitarie, dell’Iva all’importazione, delle somme riguardanti aiuti di stato non spettanti, dei crediti da condanna della Corte dei Conti e delle sanzioni pecuniarie di natura penale; per le sanzioni concernenti le violazioni del codice della strada la definizione si applicherà limitatamente agli interessi.
Come fare?
Entro il 23 Gennaio 2017 (cadendo il 22 Gennaio, novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di domenica) il contribuente interessato dovrà manifestare la propria volontà presentando il DA1 unitamente ad una copia del documento d’identità direttamente allo sportello o alla casella e-mail/Pec della direzione Regionale di Equitalia Servizi di Riscossione Spa di riferimento.
La dichiarazione resa all’Agente della Riscossione dovrà indicare il numero di rate eventualmente richieste ed in ogni caso non superiori a quattro, nonché l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di definizione agevolata. A seguito della presentazione del modello DA1 l’Agente della Riscossione non potrà avviare nuove misure cautelari ed esecutive, salvo quelle già iscritte alla data di presentazione, e non potrà proseguire altre misure di recupero coattivo precedentemente avviate.
Quando e come si inizierà a pagare?
Ricevuto il modello DA1 e comunque entro il 24 Aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del D.L. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale), l’Agente della Riscossione comunicherà al contribuente il complessivo ammontare delle somme dovute, nonché l’importo e le scadenze delle singole rate (sulle quali sono applicati gli interessi di dilazione del 4,5% in ragione d’anno) da pagare mediante domiciliazione sul conto corrente bancario, mediante bollettini precompilati o presso gli sportelli del Gruppo Equitalia.
Le prime tre rate (la prima e la seconda pari ad un terzo di quanto dovuto e la terza pari ad un sesto) andranno pagate entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta (pari ad un sesto) entro il 15 marzo 2018.
E per chi aveva già iniziato a pagare (anche tramite dilazioni)?
In questi casi il contribuente avrà il diritto di scomputare quanto già versato a titolo di capitale ed interessi iscritti a ruolo, aggio di riscossione, spese esecutive e diritti di notifica, ma resteranno definitivamente acquisiti e non saranno rimborsabili gli importi versati a titolo di sanzione e di interessi di mora e dilazione. Se il contribuente per effetto dei pagamenti parziali ha già corrisposto quanto dovuto per la rottamazione, per accedere al beneficio ad essa relativo dovrà in ogni caso presentare l’apposita istanza mediante il modello DA1. Il pagamento della prima o unica rata comporterà, in relazione ai carichi definibili in via agevolata, il venir meno della dilazione in essere accordata in precedenza da Equitalia.
In caso di omesso/insufficiente/tardivo pagamento degli importi agevolati?
In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata dovuta ovvero di una di quelle previste dal piano di dilazione, la definizione sarà inefficace, gli importi eventualmente versati verranno considerati acconti di quanto iscritto a ruolo e non determineranno l’estinzione del debito residuo, di cui l’Agente della Riscossione proseguirà le attività di recupero con l’impossibilità per il contribuente di chiedere una nuova rateazione.
I contribuenti ricorreranno in massa alla definizione agevolata?
Alcuni dubbi sul successo della definizione agevolata ci sono.
Innanzitutto, la tempistica. Essendo preclusa l’operatività della dilazione in 72 rate (estendibili in particolari circostanze a 120) ex art. 19 del d.p.r. 600/1973, i fruitori dell’agevolazione dovranno versare il debito “ridotto” in un massimo di quattro rate entro e non oltre il 15 marzo 2018. Sarebbe lecito aspettarsi che molti contribuenti, spesso morosi per reali carenze di liquidità e non perché evasori abituali, preferiranno un piano di rateazione ordinario o straordinario su di un importo “pieno” piuttosto che un pagamento “scontato” ma in tempi molto ravvicinati ed al contempo discrezionali (le scadenze delle rate saranno, infatti, determinate dall’Agente della Riscossione entro i termini definiti dal decreto).
Poi, la misura dell’agevolazione. Si è infatti deciso di intervenire sostanzialmente sull’unica componente del debito che non si incrementa con l’iscrizione a ruolo. Agire sulla sorte capitale avrebbe garantito una “agevolazione a cascata” che avrebbe di certo incrementato l’appeal del nuovo istituto già ridotto (come si legge dalla Relazione Tecnica che accompagna il Disegno di Legge di Conversione presentato alla Camera dei Deputati il 24 Ottobre 2016) rispetto a misure precedenti, quali quella dell’art. 12 della L. 289/2002, che consentiva l’adesione con il pagamento del 25% dell’importo totale iscritto a ruolo.
In ultimo, il premio per gli “irriducibili”. Il contribuente (più) virtuoso che ha già richiesto la dilazione di pagamento ed ha iniziato a pagare perderà gli importi corrisposti a titolo di sanzioni ed interessi di mora; gli “irriducibili” avranno solo da guadagnarci. Ciò con buona pace della tanto auspicata collaborazione tra contribuenti e Fisco che sarà altresì minata dall’esclusione dall’agevolazione dei carichi non affidati ad Equitalia (il contribuente vedrà ridotto l’importo a debito di sanzioni ed interessi di mora solo qualora l’ente creditore abbia affidato la riscossione del tributo ad Equitalia e non a concessionari locali).
Insomma, se come ha sottolineato la Corte dei Conti è necessario ridurre la platea degli inadempienti per aumentare l’efficacia della riscossione, la c.d. rottamazione delle cartelle potrebbe non essere la strada giusta per ottemperare a tale raccomandazione.
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