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1. Premessa
Va considerato che, ai sensi del disposto di cui all’art. 8 del d.lgs. 626/1994, ora art. 31 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e che i compiti di detto responsabile sono dettagliatamente elencati nell’art. 33 e, tra essi, rientra l’obbligo dell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare.
Nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poichè l’obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui in base al citato d.lgs. 81/2008, tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre, punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo delle eventuali negligenze del primo è chiamato comunque a rispondere.
Orbene, secondo lo schema originario del decreto citato in materia di sicurezza, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura che non si trova in posizione di garanzia e non risponde delle proprie negligenze, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro.
2. Rassegna giurisprudenziale
Il datore di lavoro è il naturale destinatario delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione, che ha compiti esclusivamente consultivi, non lo esonera da tale responsabilità (Trib. Trento, 17/12/2001).
Non rilascia una delega effettiva e liberatoria degli obblighi antinfortunistici il datore di lavoro che nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e ne comunica il nominativo all’Usl territorialmente competente (Cass. pen., Sez. IV, 13/06/2003, n. 37449).
In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio prevenzione e protezione, trattandosi di figura, questa, obbligatoriamente prescritta dall’art. 8 del D. Lgs. 626/1994 per l’osservanza di quanto previsto dal successivo articolo 9, ma non confondibile con quella, del tutto facoltativa ed eventuale, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori. (Cass. pen., Sez. IV, 10/11/2005, n. 47363; idem Cass. pen. Sez. IV Sent., 20/05/2008, n. 27420).
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo che gravano sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui sono demandati dalla legge compiti diversi intesi ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza relative alle varie attività aziendali. (Cass. pen., Sez. IV, 20/05/2008, n. 27420; idem Cass. pen. Sez. IV Sent., 23/04/2008, n. 25288; Cass. pen. Sez. IV, 10/11/2005, n. 47363).
La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Cass. pen., Sez. IV, 06/12/2007, n. 6277).
Rocchina Staiano
Avvocato; Docente di Medicina del Lavoro e di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Università di Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; è stata Componente, dal 1 novembre 2009 al 2011, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù
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