Rumore & rumore

Abstract
 
“Tutela dal rumore”, è uno dei recentissimi volumi editi da Maggioli (1), al cui Autore va il nostro
ringraziamento. Questi, infatti, ha saputo suscitare in noi un maggiore interesse per una materia
affatto semplice, ma di quotidiana esperienza professionale.
Quanti di noi, soprattutto durante la stagione estiva, sono chiamati a dover dirimere numerose
problematiche attinenti la diffusione del rumore? quanti di noi dubitano allora sul da farsi o,
quanto meno, tendono a spostare l’attenzione dell’utente dal corpo o dal servizio di polizia locale
ad altro organismo di tutela della salute pubblica o ambientale?
Ebbene, sarebbe improprio e persino scorretto proporre adesso delle soluzioni idonee a dirimere
tali e tanti dubbi; piuttosto, questa è l’occasione per proporre due suggerimenti:
il primo, per segnalare procedure di polizia municipale che possono risultare utili allo scopo;
il secondo, per raccomandare l’approfondimento di ogni singola procedura, mediante la
consultazione, attenta e puntuale, del “manuale” dello Strippoli poc’anzi citato.
 
 
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Questo titoletto non è, né vuole essere un gioco di parole, se non l’introduzione ad una tematica di ordine assai generale, tutta da ricondurre al concetto di rumore. Che cos’è il rumore e come si manifesta nella nostra società contemporanea?
Dal glossario dello Strippoli si evince che per rumore dobbiamo intendere “…qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente…”.
Insomma, il rumore ha in certo qual modo una sua soggettività, nelle forme meno invasive; sino a raggiungere un vero e proprio allarme sociale, quando il suo livello è tale da procurare una vera e propria lesione: non solo agli organi dell’orecchio, come si può credere, ma a tutto l’organismo vivente.
Da qui deriva tutta una serie di segnalazioni che possono raggiungere l’ufficio della polizia municipale: allora, che cosa rispondere?
IL RUMORE “DOMESTICO”
Tra le primissime richieste di intervento, si segnalano senz’altro quelle che provengono da condòmini o comunque, da vicini non troppo affiatati: il mondo è fatto di suoni dunque, anche di rumori. Non è un caso che un pezzo musicale sia percepito come una melodia da parte dell’uno e
come un frastuono, da parte dell’altro. Questo, avrà tutto l’interesse ad amplificare il volume del suono, per trarne un maggior beneficio acustico; quello, ne subirà tutto il disturbo, sino a lamentarsi in modo assai palese di tale circostanza. Ebbene, il codice civile prevede che quest’ultimo non può impedire l’immissione di alcuna propagazione acustica derivante dal fondo del vicino, se non quando questa supera la normale tollerabilità (art. 844 c.c.).
Trattandosi di questione di carattere privato, regolamentata dal codice civile, è chiaro che l’ambito di competenza giuridica riguarda il giudicato civile e dunque, la polizia municipale non sarà tenuta  Ufficiale della Polizia Municipale, attestato tecnico del segnalamento al Politecnico di Milano; iscritto all’albo dei docenti della Scuola di Polizia Locale dell’Emilia Romagna e dell’Istituto Superiore Operatori di Polizia Locale e
referente A.S.A.P.S. nel comune di Forte dei Marmi.
1 V. STRIPPOLI, Tutela dal rumore, MAGGIOLI EDITORE RIMINI, giugno 2006 ad intervenire, se non per sedare eventuali malumori che possono sfociare anche in vere e proprie risse o, quanto meno, per constatare, in modo qualificato, il segnalato abuso.
IL DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE
Dunque, nessuno ha il diritto di vietare che alcuno possa immettere rumori nel fondo altrui.
Del resto, il rumore altro non è che una vibrazione percepibile dall’orecchio umano ed ogni attività produttiva produce rumore, anche come libero esercizio di un diritto.
Ma un altro diritto, superiore al precedente, prevede il nostro ordinamento: cioè quello di godere del proprio riposo, quale momento di ristoro e di recupero delle energie disperse nella vita sociale e lavorativa. E’ sempre più evidente quanto è importante il sonno e, soprattutto, la qualità del sonno, nel ciclo di vita umana.
In tal senso, il codice penale prevede che nessuno è autorizzato a disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone (art. 659 c.p.). Di talché, quando il comportamento poc’anzi descritto è idoneo non solo a diffondersi nell’abitazione del vicino, ma anche in quella di una pluralità di persone, tanto da disturbare la c.d. quiete pubblica, quello stesso fatto è meritevole di pena.
A questo punto, la polizia municipale, nella sua qualità di organo di polizia giudiziaria (artt. 55 e 57 c.p.p.), è tenuta ad effettuare le investigazioni del caso, acquisendo in maggior numero di informazioni e rappresentando il fatto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
competente per territorio.
L’INQUINAMENTO ACUSTICO
Ciò non toglie, che dall’uso smodato dell’apparecchio acustico (per restare nell’ambito dell’esempio citato) possa derivare un fenomeno di “inquinamento acustico” ovvero l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 L. 447/1995).
E’ chiaro, quindi, che tale ordine di fatti non può essere percepito come tale o, per meglio dire, soggettivizzato ma, piuttosto, necessita di adeguata prova oggettiva. In una parola, come per ogni altra fonte inquinante, è necessario quantificare il rumore immesso nell’ambiente tramite quello strumento che tutti conosciamo con il nome di fonometro.
Ma non è sufficiente avvalersi di tale strumento, se non di persone idonee a saperlo far funzionare.
Dunque, per giungere a definizione, in questo caso la polizia municipale si avvarrà della collaborazione di tecnici abilitati (generalmente ARPA regionale) e quindi, in ragione dei risultati ottenuti, contesterà o meno le sanzioni amministrative pecuniarie che ne derivino.
CONCLUSIONI
Se queste sono le procedure principali che la polizia municipale non adotterà o adotterà in ragione della natura dell’interesse protetto, è del tutto evidente che questo stesso organo di polizia locale avrà anche tutto l’interesse ad organizzarsi al meglio per rispondere alle esigenze del cittadino.
Tenuto conto del fatto, che la tutela dell’ambiente è materia di competenza regionale, la polizia locale è il primo degli organi di controllo decentrato tenuto a dare esecuzione al disegno normativo regionale.
Non da meno, la funzione di polizia giudiziaria riconosciuta in questo caso a pieno titolo alla polizia municipale, impone a quest’ultima di iniziare l’indagine preliminare ogni qualvolta si trova dinanzi ad una possibile notizia di reato.
Certamente, un altro scopo – per certi versi, assai meno nobile di quelli su descritti – della polizia municipale è quello di chiuder battente a chi lucrando su di un pubblico servizio, impudentemente, pretende ciò che non è previsto: spesso in piena coscienza, sol per evitare la strada del giudizio civile o, per esser più chiari, per non sentir bussar cassa dall’avvocato di turno. In questi casi è inutile perdere tempo e danari pubblici: il miglior consiglio è quello di suggerire di leggere il codice civile o il regolamento condominiale e… …in certi casi, di provare ad apprezzare di più la musica, per non confonderla con il comune rumore.
E’ una battuta! Naturalmente…
 

Fontana Giovanni

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