Ruolo del decorso del tempo nel riconoscimento della continuazione

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    Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 81)

1. Il fatto

La Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava una istanza con la quale un condannato aveva chiesto l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen..

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 

Avverso il provvedimento summenzionato il difensore dell’istante proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di motivazione laddove il provvedimento aveva evidenziato una distanza temporale, tra i fatti già unificati dalla continuazione con precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione e quelli giudicati con una sentenza successivamente emessa dalla Corte di Appello di Roma, distanza che, quanto meno con riferimento a taluni episodi delittuosi, non era ritenuta dalla difesa minimamente apprezzabile.

Il ricorrente, inoltre, stigmatizzava altresì la contraddizione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, sempre in funzione di giudice dell’esecuzione, per avere riconosciuto, con distinto provvedimento, la continuazione fra gli stessi fatti oggi in discussione in favore del fratello del ricorrente in qualità di coimputato. 


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 

Il ricorso era ritenuto fondato.

Si osservava a tal proposito che, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012) fermo restando che l’elevato arco di tempo all’interno del quale sono stati commessi più reati non esime, tuttavia, il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini consideravano come il giudice di esecuzione non avesse fatto un buon governo di siffatti principi, e tanto imponeva, a loro avviso, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183).

4. Conclusioni 

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in che modo il decorso del tempo può contribuire a determinare il riconoscimento della continuazione.

Difatti, in tale pronuncia, si afferma, lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali fermo restando che l’elevato arco di tempo all’interno del quale sono stati commessi più reati non esime, tuttavia, il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se tale decorso temporale rilevi ai fini dell’applicazione di siffatto istituto.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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