Il ruolo della magistratura nella lotta alla c.d. “in-work poverty” per mezzo dell’art. 36 Cost.

Giulia Sura 14/06/24

Approfondimento sul ruolo della magistratura nella letto alla “in-work poverty”.

Indice

1. Magistratura e lotta alla in-work poverty: introduzione

Il lavoro può – e, anzi, dovrebbe – rappresentare un’affidabile via d’uscita dalla povertà. Tuttavia, di fronte all’aumento del fenomeno della povertà lavorativa — o “in-work poverty [1], così come definita a livello comunitario [2] in un’Italia che continua a rifuggire, a torto o a ragione (a seconda dei punti di vista) [3], dall’introduzione del salario minimo, c’è un formidabile strumento che la Costituzione italiana ci offre per contrastarla. Questo saggio esplora l’utilizzo che la giurisprudenza ha fatto dell’art. 36 Cost. [4] quale norma posta a baluardo del diritto ad un’esistenza libera e dignitosa, evidentemente messa a rischio da una condizione di povertà lavorativa.

2. Il ruolo del C.C.N.L. in tema di retribuzione

Come noto, la fonte normativa deputata alla regolamentazione del rapporto di lavoro nell’ordinamento italiano è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (da qui e in avanti, C.C.N.L.), che, nell’accordo tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro qualificabili come comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nella diversità delle categorie merceologiche, disciplina non solo gli aspetti normativi del rapporto di lavoro ma anche, e soprattutto, quelli economici. Invero, in tema di retribuzione, l’autonomia collettiva ha sempre giocato un ruolo centrale. Basti, sul punto, considerare che “[l]a contrattazione collettiva … è nata come contrattazione tariffaria o sui salari e la stessa articolazione su vari livelli (interconfederale, di categoria e decentrata) è stata scandita, anche ed in talune fasi soprattutto, dal peso volta per volta attribuito alle varie componenti della retribuzione[5].

3. L’art. 36 Cost. come clausola di salvaguardia

Posto, però, che le organizzazioni sindacali hanno spesso trascurato lo sviluppo di un sistema coerente e logico per la definizione dei salari, e data l’indubbia preminenza della Costituzione nella gerarchia delle fonti [6], la retribuzione prevista dai C.C.N.L. non può andare esente, nel nostro ordinamento, alla verifica della sua compatibilità con i principi costituzionali. Ci riferiamo, in particolare, all’art. 36 co. 1 Cost. ai sensi del quale:
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Il quesito se la norma contenuta nell’art. 36 Cost. fosse di carattere programmatico — nel senso di rinviare alla legislazione la determinazione di una retribuzione “proporzionata e sufficiente” — oppure precettivo — nel senso di essere immediatamente applicabile ai rapporti interprivati —, ha impegnato la dottrina per diversi anni. Senonché, la Suprema Corte [7], sin dalle prime applicazioni della norma in questione, ne ha confermato il carattere precettivo, con la conseguenza che al giudice è pacificamente consentito “sindacare la clausola retributiva contenuta nel contratto individuale di lavoro al fine di verificare se sia rispettosa del precetto di cui all’art. 36 Cost. e, in caso contrario, dichiararla nulla per contrasto con la norma imperativa[8].

4. La presunzione di conformità della retribuzione prevista dai C.C.N.L. all’art. 36 Cost.

Sul punto, la giurisprudenza si è vista conferita, “non soltanto la classica funzione interpretativa delle norme di legge e contrattuali, ma anche un ruolo sistematico, nel tempo divenuto sempre più importante[9], e, nell’assolvere a questo ruolo, ha sempre utilizzato, come parametro di riferimento per l’identificazione della retribuzione “proporzionata e sufficiente”, i livelli salariali fissati dai contratti collettivi e, ciò, in virtù di una presunzione di conformità all’art. 36. Cost. della retribuzione prevista dai C.C.N.L. che ha le proprie radici nella presunzione di adeguatezza delle scelte sindacali agli interessi dei lavoratori e, come quest’ultima, è giustificata dalla rappresentatività e dalla conoscenza del mondo del lavoro pacificamente riconosciute a tali organizzazioni, che ne fanno indubbiamente delle autorità in materia salariale[10]. Pur tuttavia, la proporzionalità e la sufficienza a cui fa riferimento la norma costituzionale sono concetti autonomi e ben distinti dalla volontà delle parti sociali che si esprime nella contrattazione collettiva e, come anticipato, non si può escludere a priori che la retribuzione definita dalla contrattazione collettiva, nemmeno da quella sottoscritta da organizzazioni sindacali qualificabili come comparativamente più rappresentative a livello nazionale [11], nonostante la sua legittimità rappresentativa, possa violare il principio di proporzionalità in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, o il principio di sufficienza, che mira a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Invero, “il parametro del contratto collettivo nazionale di lavoro non costituisce più, in ogni caso, garanzia di una retribuzione adeguata[12] e ciò vale anche per alcuni contratti collettivi sottoscritti dai sindacati storici (Cgil, Cisl e Uil) [13].

5. Gli indici risolutori coniati dalla giurisprudenza

Sulla scorta di ciò, la giurisprudenza di merito si è trovata in più occasioni a dover rispondere alla domanda dei lavoratori che lamentassero una violazione dell’art. 36 Cost., e, per verificare l’adeguatezza delle tariffe salariali rispetto al principio costituzionale, ha utilizzato diversi indici. Tra questi: (1) l’importo della retribuzione prevista per mansioni analoghe da altri C.C.N.L.; (2) il tasso soglia di povertà assoluta; (3) il c.d. minimale contributivo INPS di cui all’art. 7 comma 1 d.l. n. 463/1983; (4) la soglia di reddito che non deve essere superata per poter accedere alla pensione di inabilità civile cui all’art. 12 l. 118/1971.
L’importo della retribuzione prevista per mansioni analoghe da altri C.C.N.L. viene in rilievo nella misura in cui, trattandosi della retribuzione considerata proporzionata dalle parti sociali per un’attività lavorativa analoga, “fino a prova contraria può presumersi avere la stessa qualità della prestazione lavorativa di cui si discute[14].
Il tasso di soglia di povertà assoluta, definito dall’ISTAT come “il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia per evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento[15], con la precisazione che “una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario”, se non può dirsi certo idoneo ad identificare una retribuzione “proporzionata e sufficiente”, è utile a rappresentare la linea di demarcazione al di sotto della quale qualunque somma devoluta a titolo di retribuzione a tempo pieno sarebbe pacificamente in contrasto con l’art. 36 Cost.
Il c.d. minimale contributivo INPS di cui all’art. 7 comma 1 d.l. n. 463/1983 e la soglia di reddito che non deve essere superata per poter accedere alla pensione di inabilità civile di cui all’art. 12 l. 118/1971 rientrano tra quegli indici ideati dal legislatore al fine di identificare il reddito il reddito minimo sufficiente a far fronte alle fondamentali esigenze di vita. Con riguardo al primo, è stato affermato [16] che il legislatore, ponendo un limite alla contrattazione collettiva e all’autonomia negoziale attraverso l’individuazione di un importo retributivo minimo non derogabile se non in melius, abbia egli stesso, di fatto, definito il limite minimo affinché una retribuzione possa definirsi rispettosa dell’art. 36 Cost, anche se limitatamente alla sfera contributiva. Il secondo indice, invece, assume rilievo da un punto di vista negativo, in quanto l’art. 12 della L. 118/1971, disciplinando le modalità di accesso ad un beneficio assistenziale collegato alla sussistenza di uno stato di bisogno, viene identificato come una soglia al di sotto della quale nessuna retribuzione potrà considerarsi conforme al precetto costituzionale.
Questi sono i criteri sulla scorta dei quali la giurisprudenza verifica la conformità delle retribuzioni previste dai C.C.N.L. ai dettami dell’art. 36 Cost. e, in caso di risposta negativa, fissa lei medesima una retribuzione “proporzionata e sufficiente”.
Ne deriva, così, che ai Giudici sia da riconoscere “il merito di avere valorizzato l’art. 36 Cost. conferendogli una “vitalità normativa” decisamente superiore a quella di tutte le altre disposizioni costituzionali[17] per cui, nonostante la molteplicità di discussioni degli ultimi tempi ruotanti attorno all’effettiva capacità dei C.C.N.L. di garantire retribuzioni “giuste”, affiancate al dibattito sull’introduzione del salario minimo legale, nella lotta contro il fenomeno dell’“in-work poverty” non si può commettere l’errore di non dare conto del ruolo garantistico della magistratura che, nell’applicare l’art. 36 Cost., assicura ai lavoratori “un’esistenza libera e dignitosa”.

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Note

  1. [1]

    Per una panoramica più completa, vedi il progetto “Working and Yet Poor (WorkYP)” coordinato dal Professor Luca Ratti, su: https://dsg.unibo.it/it/ricerca/progetti-di-ricerca/progetti-europei/workyp

  2. [2]

    Cfr. EUROSTAT, In-work poverty in the EU, 2010, su: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/%205848841/KS-RA-10-015-EN.PDF/703e611c-3770-4540-af7c-bdd01e403036

  3. [3]

    SANTUCCI R., Ragionevolezze e irragionevolezze nel dibattito sul salario minimo adeguato in Italia, in Lavoro Diritti Europa, 19.10.2023, su: https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1445-ragionevolezze-e-irragionevolezze-nel-dibattito-sul-salario-minimo-adeguato-in-italia

  4. [4]

    Per una ricognizione più completa in tema si rimanda alla sentenza n. 18/2023 del Tribunale di Parma nonché alle sentenze n. 1128/2019 e n. 1294/2022 del Tribunale di Torino e la sentenza n. 1977/2016 del Tribunale di Milano

  5. [5]

    ZOLI C., Giusta retribuzione e lavoro povero, in Diritto Lavoro Variazioni, 2022,

  6. [6]

    Cfr., sul punto, Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 27711/2023: “Pur con tutta la prudenza con cui bisogna approcciare la materia retributiva ed il rispetto della riserva di competenza attribuita normalmente alla autorità salariale massima, rappresentata dalla contrattazione collettiva, non può che ribadirsi perciò come i criteri di sufficienza e proporzionalità stabiliti nella Costituzione siano gerarchicamente sovraordinati alla legge e alla stessa contrattazione collettiva ed abbiano contenuti (anche attinenti alla dignità della persona) che preesistono e si impongono dall’esterno nella determinazione del salario”.

  7. [7]

    Cfr., sul punto, Corte di Cassazione, n. 338/1958.

  8. [8]

    MAGNANI M., Diritto sindacale, Giappichelli, 2021, p. 124.

  9. [9]

    ZOLI C., op. cit.

  10. [10]

    Tribunale di Torino, n. 1294/2022, p. 3.

  11. [11]

    Nelle ipotesi di contratti collettivi c.d. pirata o “di comodo” che prevedano minimi retributivi al di sotto della media, la non proporzionalità e sufficienza sono pacifici. Il problema si pone per quei C.C.N.L. sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per i quali, ciò nonostante, si dubita che prevedano una retribuzione “giusta” ai sensi dell’art. 36 Cost.

  12. [12]

    PONTERIO C., Il lavoro per un’esistenza libera e dignitosa: art. 36 Cost e salario minimo legale, in Questione Giustizia, n. 4/2019, p. 24, su: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-lavoro-per-un-esistenza-libera-e-dignitosa-art-36-cost-e-salario-minimo-legale_703.php

  13. [13]

    LASSANDARI A., Oltre la grande dicotomia? La povertà tra subordinazione e autonomia, in Lav. dir., n. 1/2019, pp. 81 ss., su: https://cris.unibo.it/handle/11585/705034.

  14. [14]

    Tribunale di Torino, n. 1294/2022, p. 5.

  15. [15]

    Sul punto, vedi: https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povertà

  16. [16]

    Tribunale di Torino, n. 1294/2022, p. 6.

  17. [17]

    ZOLI C., op. cit.

Giulia Sura

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